13 aprile 2022

TUTELA AMBIENTALE IN COSTITUZIONE. L'ART. 9 TUTELA L’AMBIENTE, LA BIODIVERSITÀ E GLI ECOSISTEMI, ANCHE NELL’INTERESSE DELLE FUTURE GENERAZIONI. ART. 41. L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA È LIBERA. NON PUÒ SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITÀ SOCIALE O IN MODO DA RECARE DANNO ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE



Art. 9 Costituzione italiana

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34].

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.



L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali [cfr. art. 43].

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Dal sito lospiegone.com

di Alessandro Antonini - 09 Aprile 2022

L’8 febbraio 2022 la Costituzione italiana si è tinta di verde, per la seconda volta. Non si tratta del colore della bandiera italiana  – sancito, sempre tra i princìpi fondamentali, all’art. 12 -, ma dell’introduzione, tra i princìpi costituzionali, della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Quest’evento è storico per diversi motivi: innanzitutto, è la prima volta dalla nascita dello Stato repubblicano che il Parlamento è intervenuto modificando un principio fondamentale della Costituzione. Inoltre, l’approvazione definitiva della proposta di legge n. 1203 recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”, il cui iter legislativo ha avuto inizio il 9 giugno 2021, si colloca sulla scia di ulteriori modifiche di rango costituzionale portate avanti nel corso della XVIII legislatura, seppur non riguardanti i princìpi fondamentali della Repubblica.


Cosa cambia?

Le disposizioni modificano così gli articoli costituzionali: in riferimento all’art. 9, si integra un principio costituzionale e si prevede l’aggiunta di una locuzione. L’articolo viene arricchito con la tutela, a capo della Repubblica, «dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni», oltre che al «paesaggio, patrimonio storico e artistico della nazione».

Viene inserito, inoltre, un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

La modifica riguarda anche l’art. 41 e acquisisce immediatamente il valore conciliativo tra la sfera delle attività economiche e la dimensione ambientale, perlomeno sul piano costituzionale. Infatti, con la modifica si prevede che l’iniziativa economica «non può svolgersi in modo da creare danno alla salute, all’ambiente», oltre che alle già sancite «sicurezza, libertà, dignità umana». 


Il percorso costituzionale della tutela dell’ambiente

Per giungere a questo risultato le istituzioni parlamentari si sono avventurate in un campo mai esplorato prima, quello dei princìpi fondamentali della Costituzione, così regolamentato: «La Costituzione italiana contiene princìpi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali». E così è stato, in quanto la recente revisione costituzionale non stravolge, bensì arricchisce, i valori chiave della Costituzione, che, già in parte, risultava confidente alla tematica ambientale.

L’Assemblea costituente aveva individuato la disciplina ambientale (da intendere come un insieme trasversale di materie, come ha precisato la Consulta) con una prospettiva legittimamente diversa. Infatti, nelle previsioni della Costituente la tutela faceva riferimento al paesaggio e non all’ambiente, in piena coerenza con le esigenze di un’epoca di ricostruzione. Ma non solo, la disciplina ambientale è ulteriormente rinvenibile all’art. 32, dal quale emerge il diritto a vivere in un “ambiente salubre”, come hanno più volte precisato la giurisprudenza di merito e quella costituzionale. Solo in un secondo momento, con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, viene introdotta la nozione di ambiente, in riferimento alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Di conseguenza, l’intervento di revisione costituzionale degli artt. 9 e 41 si colloca sul piano di continuità con quanto previsto da chi ha scritto la Costituzione. Oggi come ieri, la sfera ambientale è considerata come l’insieme di alcune tra le esigenze più intime della società


La “lacuna” ambientale nelle carte costituzionali europee 

Va considerato che la “lacuna” ambientale è presente nelle carte costituzionali, più datate, di alcuni Stati membri dell’UE. Al contrario della costituzione spagnola del 1978, che reca specifiche disposizioni in materia ambientale, i Paesi Bassi hanno “rimediato” nel 1983, la Germania nel 1994 e la Francia nel 2005.

D’altro canto, come sottolineato, è ingiusto definire lacunoso l’assetto ambientale dell’epoca. Se in passato vi era la priorità di tutelare la dimensione formale dell’ambiente, oggi sono molteplici gli aspetti da considerare.

Su tale dicotomia, riassumibile tra concezione dell’ambiente “formale” e “sostanziale”, si instaura la caratura delle modifiche agli artt. 9 e 41, che intervengono sciogliendo il nodo che declinava le politiche ambientali esclusivamente alla conservazione paesaggistica e, dunque, a una vera e propria immobilizzazione delle risorse naturali. Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, in materia forestale, storicamente caratterizzata da un regime vincolistico “ossessivo”, che ha prodotto un paradossale immobilismo degli ecosistemi forestali.


Cosa cambia dopo la revisione costituzionale?

La revisione costituzionale, nel suo percorso, ha giovato di basi solide poste dalla giurisprudenza di merito e costituzionale, le cui sentenze, in materia ambientale e non solo, hanno contribuito in maniera evidente a delineare il concetto di ambiente. 

Quest’ultimo è da intendere, secondo la Corte costituzionale, come «un elemento determinativo della qualità della vita», la cui protezione «non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uomo vive ed agisce […] necessario alla collettività […]». Oppure è da considerare, sempre secondo la Consulta, come un «valore assoluto e primario dell’ordinamento». Allo stesso tempo, il merito della giurisprudenza è condiviso e animato dalla crescente attenzione internazionale nei confronti dell’ambiente, che ha prodotto, negli anni, la paradigmatica commistione della disciplina ambientale. 

Dalla CBD di Rio de Janeiro nel 1992 alla Convenzione di Aarhus sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, nel 1998; dal Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg nel 2002 alla Agenda 2030, è andata formandosi la disciplina ambientale, che si è così inserita nella maggior parte degli ordinamenti nazionali.

Di questo lungo percorso, una tappa cruciale è il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986. Non a caso, è di quell’anno la legge (n. 384/1986) che istituisce il ministero dell’Ambiente e introduce nell’ordinamento giuridico il danno ambientale, pienamente coerente, nella sostanza, all’art. 2043 del Codice civile e al principio internazionale del “Chi inquina paga”.

La Consulta, da quell’anno in poi, delinea l’ambiente come «un alto valore di interesse generale» e «con un alto valore di carattere giuridico» e, al contempo, come «un bene immateriale e unitario, sebbene a varie componenti […] tutte nell’insieme, riconducibili a unità»; mentre la Cassazione lo definisce un bene «con una propria individualità […] comprendente tutte le componenti […] nelle loro reciproche profonde interrelazioni» e «una realtà naturale vivente, cioè qualcosa di più di una proiezione estetica».

Le sentenze giurisprudenziali sopra citate gettano luce su quanto, a seguito della modifica degli artt. costituzionali 9 e 41, si va a delineare: «l’ambiente è un bene della vita» e, di conseguenza, la sua tutela non si esaurisce nella salvaguardia delle risorse naturali, ma fa riferimento a una più ampia scala di valori da porre alla base dello sviluppo socioeconomico e culturale del Paese. Grazie a questa legge di revisione costituzionale, l’ambiente diventa uno dei pilastri della Repubblica italiana. Possono ora verificarsi una moltitudine di situazioni che prima dell’intervento in Costituzione non avrebbero trovato spazio.

Innanzitutto, in presenza di interessi che vanno contro la tutela dell’ambiente, ad oggi, è possibile impugnare un principio fondamentale della Carta costituzionale e non più “soltanto” le fonti di una lungimirante giurisprudenza costituzionale o di una particolare normativa green. Inoltre, il valore di principio fondamentale costituzionale conferisce alle tematiche ambientali nuovo vigore anche a livello di gerarchia delle fonti. È doveroso ora aspettarsi un’affermazione all’interno delle istituzioni nazionali di una coscienza effettivamente green. 

Allo stesso tempo, la modifica agli artt. 9 e 41 garantisce una nuova visione culturale dell’ambiente, che, da dettato costituzionale, non è più categorizzato in funzione di un pregio estetico o di un mero sensazionalismo, ma è declinato ora alle necessità e potenzialità degli ecosistemi naturali.

Tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi non significa più escluderli dalla vita sociale, culturale ed economica del Paese e renderli musei a cielo aperto, bensì si rende ora necessario porli al centro di queste dinamiche.


Fonti e approfondimenti
















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