di Michele Mogavero
Non ci capiamo un fico secco, però meriterebbe un serio approfondimento. Abbiamo sempre saputo che i contratti devono essere migliorativi, quindi se il CCNL dei lavoratori forestali è migliorativo ne prendiamo atto. Da premettere che i contratti di lavoro vanno sempre rispettati!
*****
Dal sito www.studiocassone.it/guide/diritto-sindacale/rapporti-legge-contrattazione-collettiva
Diritto sindacale
Rapporti tra legge, contratto collettivo e contratto individuale
I rapporti individuali di lavoro trovano la loro fonte sostanziale di disciplina tanto nel contratto collettivo quanto nella legge.
E' pertanto di notevole importanza analizzare il rapporto intercorrente tra l'autonomia collettiva e la legge.
In virtù del sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento, occorre precisare come la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge.
Il trattamento previsto dalle norme aventi forza di legge può essere derogato dalle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro, solo in senso più favorevole al lavoratore.
In vero, alla norma legale spetta il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del prestatore di lavoro, mentre quella convenzionale può ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela oppure disciplinare le materie riservate alla competenza della contrattazione collettiva o quelle che il legislatore ha deciso di non regolare per una forma di volontaria astensione.
Da quanto finora detto, consegue come necessario corollario che le clausole dei contratti collettivi che si rivelassero peggiorative rispetto al trattamento minimo legale devono essere considerate nulle in virtù dell'articolo 1418, comma I, c.c.
In taluni casi, tuttavia, il legislatore attribuisce alla contrattazione collettiva il potere di derogare in senso peggiorativo alla disciplina legale, come ad esempio quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, c.c., dall'articolo 4, comma 11, L. n.223 del 1991 e dall'articolo 5 D.L. n. 510/1996.
Appare, in questo caso, importante sottolineare come tale previsione costituisca senz'altro un'eccezione che, in quanto tale, conferma la regola generale dell'inderogabilità in peius della legge da parte della contrattazione collettiva.
Pertanto, in caso di conflitto tra le due fonti, la legge continua a prevalere sul contratto collettivo, salvo che il contratto introduca un trattamento migliorativo a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dalla legge.
Nessun commento:
Posta un commento
Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.