Art. 19 bis VIOLENZA Dl GENERE (nuovo articolo)
Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'Il.5.2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.
Le parti, nella vigenza dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo per la quota non coperta dall'INPS e da utilizzare della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione violenza di genere richiamati dall'articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della lavoratrice.
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