09 gennaio 2022

CCNL IDRAULICO FORESTALE FIRMATO IL 9 DICEMBRE 2021: ART. 19 BIS, SOSTENERE LE DONNE LAVORATRICI VITTIME DI VIOLENZA








Art. 19 bis VIOLENZA Dl GENERE (nuovo articolo)

Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'Il.5.2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.
Le parti, nella vigenza dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento del congedo retribuito fino ad un massimo complessivo per la quota non coperta dall'INPS e da utilizzare della norma sopra citata.
La lavoratrice a tempo determinato inserita in percorsi di protezione violenza di genere richiamati dall'articolo 24 comma 1 del D.lgs 80/2015 può il diritto alla riassunzione entro 60 giorni dal termine del citato precedenza si estingue entro 18 mesi dalla presentazione della lavoratrice.





Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.