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21 Dicembre 2021
Rinnovo del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 2021-2024 a dieci anni dalla scadenza. Gli aumenti retributivi
Il 9 dicembre 2021 Agci-Agrital, Amministrazioni Pubbliche, Confcooperative-Fedagripesca, Confcooperative lavoro e servizi, Federazione italiana comunità forestali – Federforeste, Legacoop agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Ui hanno firmato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria scaduto ben 9 anni fa, il 31 dicembre 2012.
Il nuovo contratto ha durata quadriennale, con decorrenza 1° gennaio 2021 e scadenza il 31 dicembre 2024.
Vale la pena di ricordare che questo contratto è un unicum, in quanto riguarda i i lavoratori dipendenti sia delle aziende private che pubbliche che cooperative ovvero:
comunità montane, enti pubblici, consorzi forestali, aziende speciali, cooperative, le imprese o gli enti di imprese che svolgono attività di:
- - sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
- - imboschimento e rimboschimento;
- - miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;
- - difesa del suolo;
- - valorizzazione ambientale e paesaggistica;
- - arboricoltura da legno;
- - filiera bosco-legno-energia, a esclusione degli impianti di trasformazione ed erogazione dell'energia;
- - gestione forestale sostenibile e/o attiva;
- - programmazione forestale.
Grande soddisfazione è stata espressa dalla organizzazioni sindacali. A margine di un recente convegno il segretario Fai CISL Rota aveva sottolineato l'importanza del comparto dei cantieri forestali e consorzi di bonifica affermando che "devono essere una leva per nuova occupazione e lavoro di qualità (...) la stessa Organizzazione Mondiale del Lavoro ha recentemente individuato nei green job e nella rural economy settori chiave tra quelli in grado di generare in futuro posti di lavoro. I lavoratori forestali e della bonifica hanno anche un ruolo importante anche come sentinelle del dissesto idrogeologico".
CCNL Forestali: novità normative
All'articolo 6 in tema di lavoro part time si stabilisce che i part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2.
L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni.
Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori pesanti o nocivi, compete una riduzione di quest’ultimo di 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.
Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto a un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.
CCNL forestali 2021: Welfare e retribuzioni
In tema di PREVIDENZA COMPLEMENTARE i contributi dovuti sono:
- - l'1,00% della retribuzione a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento; con decorrenza 1° gennaio 2022, la percentuale di contribuzione è incrementata di un ulteriore 0,3 per cento
- - l'1,00% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
- - una quota di Tfr pari al 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
- - il 100% del Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA è a carico del Fondo Filcoop a cui sono versati come contributo annuale 52,00 euro, di cui il 50% a carico dell'azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
Sono iscritti anche gli operai a tempo determinato che vengono assunti con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue, per i quali la contribuzione è fissata a di 36,00 euro annui, sudddivisi a metà tra azienda e dipendente.
AUMENTI RETRIBUTIVI
L'ipotesi di accordo prevede l'incremento dei minimi contrattuali al II livello pari a 100,00 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così ripartiti:
- 50,00 euro con decorrenza 1° dicembre 2021;
- 50,00 euro con decorrenza 1° marzo 2023.
Fonte: www.fiscoetasse.com
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