26 agosto 2021

FINALMENTE CON IL D.L. SEMPLIFICAZIONI, NASCONO GLI “ACCORDI DI FORESTA”


Dal sito www.oltreterra.it

Un importante risultato nato in seno ad Oltreterra. (19 agosto 2021)

Il decreto-legge «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (D.l. del 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2021) è un altro grande risultato raggiunto per i territori e le comunità montane d’Italia, raggiunto anche grazie al costante lavoro di Oltreterra (www.oltreterra.it).
Oltreterra, già nell’edizione del progetto del 2019 tenutasi a Corezzo (AR), aveva concentrato risorse e impegno proponendo un tavolo tecnico dedicato al “Contratto di Rete Forestale” nel contesto di una “Gestione Forestale Consapevole e Sostenibile”, tavolo che alla fine dei propri lavori portò alla redazione di un documento di sintesi capostipite, che puoi leggere e scaricare da questo link: https://www.oltreterra.it/wpcontent/uploads/2021/04/20191109_documento_tavolo_foreste.pdf, con cui veniva sottolineata l’importanza di trovare una soluzione al frazionamento delle proprietà forestali presenti nel nostro paese.
Come sempre Oltreterra non si accontenta di sollevare il problema, ma opera per proporre una possibile soluzione utile alle popolazioni che ancora vivono nelle montagne del nostro paese.
Con quel primo documento veniva sottolineata la necessita di creare una “RETE FORESTALE” sostenuta da un “contratto tramite il quale due o più soggetti, almeno la metà dei quali titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale o personale di godimento di beni agro-silvo-pastorali, si obbligano a collaborare, in forma e ambiti predeterminati, per la promozione e l’attuazione di azioni mirate allo sviluppo locale ed unitario di un territorio e delle sue Comunità al fine di attuare una gestione agro – pastorale e forestale sostenibile e consapevole sulla base di una pianificazione forestale e la valorizzazione della materia prima rinnovabile legno e dei servizi ecosistemici connessi al territorio interessato dal contratto di rete stesso.”
Nel maggio del 2020 con un gruppo di lavoro interdisciplinare di esperti nazionali, Oltreterra, che si era impegnata a dare una soluzione possibile al raggiungimento dell’obiettivo proposto a Corezzo nel 2019, redige una proposta di articolato da sottoporre all’attenzione della politica e delle istituzioni nazionali. (link all’articolato)

L’edizione di Oltreterra 2020, tenutasi nel pieno della seconda ondata del COVID 19, ha permesso di proseguire a distanza il lavoro di confronto e condivisione (programma edizione 2020), di un tema già sostenuto, inderogabile e fondamentale per le foreste e la montagna Italiana.
Il documento di sintesi che ha concluso i lavori della sessione 2020 sottolinea nuovamente l’importanza dell’articolato proposto da Oltreterra e la necessità urgente di arrivare all’approvazione di una legge in grado di sostenere la formalizzazione di un rapporto contrattuale fra più soggetti al fine di accorpare quelle proprietà forestali che, solo attraverso una loro virtuosa aggregazione, possono diventare elementi portanti di una gestione forestale attiva non più derogabile.
Oggi la nostra fatica trova riscontro in una norma (Gazzetta Ufficiale Decreto Semplificazioni) che accoglie gran parte delle nostre proposte e che siamo certi troverà nuove possibili evoluzioni a favore della gestione forestale attiva, dell’economia sostenibile e consapevole derivata dalla filiera del legno e di quelle economie montane che, da secoli, traggono reddito anche dai propri boschi.


Lo staff di Oltreterra

Art. 35 – bis

Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno

Al fine di introdurre misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera forestalegno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera nonché l’opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4 -quinquies dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti:«4 - quinquies. 1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.
4 - quinquies. 2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4 -quinquies .1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.
4 - quinquies. 3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono:
a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;
b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;
d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;
e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvopastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4 -sexies stipulano contratti di rete secondo le
disposizioni del comma 4 -quater.
4 - quinquies. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 -quinquies .1 e 4 -quinquies .2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione».








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