Premessa. Le critiche rivolte sono esclusivamente per la parte che riguarda il lavoro degli operai forestali
Carissimo Pd, gli articoli che mortificano i lavoratori forestali devono essere cancellati "senza se e senza ma". Vi ricordiamo che il disegno di legge presentato dall'ex Assessore On. Cracolici è stato affidato il 17 settembre 2020 alla Terza Commissione.
Egregio Partito Democratico ma che schifezza di riforma è che le prestazioni dei lavoratori forestali possono essere realizzate anche in più periodi nel corso dell'anno?
Questo carissimi scienziati che avete firmato il DL, significa lavorare a spezzatino con le stesse giornate!
Egregio Partito Democratico, dove sono andate a finire le Vostre promesse per i lavoratori forestali?
Sono tante le promesse mancate del PD sia quando era all'opposizione che quando governava con Crocetta. Eccone alcune:
1. Il nostro obiettivo è raggiungerei livelli previsti dall’accordo sindacale del 2009
2. On. Raia: rispettare l’accordo del maggio 2009 e quindi far svolgere a tutti le 151 giornate
3. On. Panepinto: Siamo qui per sollecitare il passaggio dei lavoratori forestali da 51 giornate a 78 sia all'Azienda che dell'Ispettorato. Ed ancora per avere il passaggio da 151 giornate a tempo indeterminato e da 101 giornate a 151
4. On. Oddo: primo firmatario di un disegno di legge ad hoc, che possa permettere ai lavoratori della forestale, un periodo lavorativo più lungo
5. On. Lupo: rivendicare con forza al Governo della Regione la riforma dei settori della bonifica, della Meccanizzazione agricola e della forestale per una stabilizzazione di tutti i lavoratori
6. DDL 1114
7. Interpellanza n. 42 del 13.01.2009. Attuazione integrale dell'accordo sindacale del 30novembre 2005, per la tutela occupazionale e la stabilizzazione dei lavoratori del settore forestale
Mi chiedo: che senso ha l'ultimo disegno di legge da voi presentato che mortifica i lavoratori forestali? Perchè avete cambiato idea? Sapete quello che avete firmato?
Ecco il Vostro Disegno di Legge Numero 831 del 9.09.20 e gli pseudi articoli che umiliano i lavoratori forestali.
Art. 22
Articolazione della forza lavoro agricolo-forestale
1. Ai fini della presente legge, la forza lavoro necessaria alla realizzazione degli interventi per ciascuna macro area di attività è definita in termini di giornate lavorative uomo/anno riportate ad unità di Equivalente Tempo Pieno (ETP), che corrisponde al lavoro prestato nel corso di un anno, in termini di giornate lavorative complessive, da un addetto del contingente a tempo indeterminato.
2. Un addetto semestralista corrisponde a 0,5 ETP, mentre un addetto quadrimestralista corrisponde a 0,33 (numero periodico) ETP e un addetto trimestralista corrisponde a 0,25 ETP.
3. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione regionale utilizza in ciascun ambito territoriale le prestazioni dei seguenti addetti:
a) addetti a tempo indeterminato;
b) addetti semestralisti;
c) addetti quadrimestralisti;
d) addetti trimestralisti;
gli addetti di cui al presente comma provengono dagli elenchi speciali di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al comma 7 dell'Art. 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
4. Le prestazioni degli addetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente possono essere realizzate anche in più periodi nel corso dell'anno.
5. Per ciascun ambito territoriale e per ogni macro area di attività di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, il fabbisogno complessivo in termini di ETP viene articolato su base percentuale come nell'allegata tabella A, in funzione dei seguenti fattori:
superficie demaniale, aree a maggior rischio idrogeologico, numero e superficie delle riserve gestite, numero e superficie delle aree attrezzate, numero fabbricati
produttivi, numero fabbricati da rendere 27 produttivi, presenza di centri per il germoplasma, nonché unità vivaistiche e strutture di supporto del centro vivaistico forestale regionale di cui all'Art. 9, presenza di aree ad elevato rischio di incendio, presenza di allevamenti sperimentali, nonché numero di capi allevati ed attività connesse.
6. Per ciascun ambito territoriale e per la macro area di attività di cui alla lettera e) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale dell'ambiente, il fabbisogno complessivo in termini di n. 1.378 ETP viene articolato dallo stesso dipartimento anche in funzione dei seguenti fattori: numero e superfici dei parchi, numero e superfici delle riserve gestite.
7. Per ciascun ambito territoriale e per il settore di attività, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 7, di competenza del Dipartimento regionale del Comando del Corpo Forestale, il fabbisogno complessivo in termini di ETP viene articolato come nell'allegata tabella B.
Basta solo questo articolo per capire la gran Minchiata che avete confezionato anche voi dell'opposizione ai lavoratori precari più anziani d'Europa.
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