1. Per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno.
3. In relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico, la data di avviamento al lavoro potrà, anche limitatamente a determinati territori, essere variata, fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue.
4. Il contingente distrettuale è articolato nelle seguenti qualifiche:
a) addetti alle squadre di pronto intervento;
b) addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
c) addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative.
5. La dotazione complessiva per la formazione dei contingenti distrettuali per ciascuna provincia, avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi ed alle attrezzature in dotazione
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