28 gennaio 2021

È LEGGE LA RIFORMA URBANISTICA. MODIFICATO L’ARTICOLO 37 DELLA L.R. 13 AGOSTO 2020, N. 19: TUTELA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE E TUTELA DEI BOSCHI E DELLE FORESTE. ABROGATO L’ARTICOLO 10 DELLA L.R. 16/96. IL BLOG: CHE SUCCEDE AL NOSTRO COMPARTO? VOGLIAMO CONOSCERE LA RIFORMA!



Art. 12.
Modifica all’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 ‘Tutela e pianificazione del territorio rurale e tutela dei boschi e delle foreste

1. L’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 è così sostituito:

Art. 37.
Interventi produttivi nel verde agricolo.

1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai PUG o dagli strumenti urbanistici vigenti, sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zoo tecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali locali tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
2. I permessi di costruire rilasciati ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m.10;
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata;
e) rispetto delle distanze stabilite dall’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c).
3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo, ancorché non ultimati, a destinazione ricettivo -alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di ‘bed and breakfast', agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata
la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto, con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente 'allorché cessi la relativa attività.

*****

Quì sotto l’articolo 10 della legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 che è stato abrogato

Attivita' edilizia

1. Sono vietate nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono  prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densita' edilizia territoriale massima di 0.30 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densita' e'  costituito esclusivamente dalla zona di rispetto.
3. La deroga di cui al comma 2 e' subordinata al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito  altresi' il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualita' del bosco e alla difesa idrogeologica.
4. I pareri della Sovrintendenza, di cui al comma 3, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per  la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali.
5. All'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le  procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.
6. All'interno delle riserve naturali non e' consentita la deroga al divieto di cui al comma 1.
7. Il divieto di cui al comma 1 non opera per la costruzione di infrastrutture  necessarie allo svolgimento delle attivita' proprie dell'Amministrazione forestale.
8. In deroga al divieto di cui al comma 1 nei terreni artificialmente rimboschiti  e nelle relative zone di rispetto resta salva la facolta' di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.
9. Con riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi e' tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruiziorie pubblica del parco.
10. Le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Dalla seduta parlamentare del 26 Gennaio 2021




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