10 dicembre 2020

INDENNITÀ ONNICOMPRENSIVA COVID19 – ESCLUSIONE DEL SETTORE AGRICOLO. IL BLOG: SPETTA O NON SPETTA? ALLORA NEL DUBBIO SI PRESENTA LO STESSO, MALE CHE VADA LA RIGETTANO. FINE DELLA TELENOVELA


Dal sito enasc.it

1 Dicembre 2020 - Direzione Nazionale Enasc

Riceviamo e pubblichiamo, da parte del Direttore Generale Enasc – dr. Rosa Teio Luigi – il seguente comunicato , sull’indennità onnicomprensiva D.L. 104/2020 – Covid19 e la relativa esclusione del settore agricolo.

” Con circolare Inps n. 125 del 28/10/2020 e n. 137 del 28.11.2020, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle categorie di lavoratori beneficiari dell’indennità omnicomprensiva – covid19 pari a € 1.000.

In particolare le difficoltà di interpretazione attengono ai “Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali”.

In merito alle tipologie di lavoratori rientranti in tale indicazione, molti Patronati/Sindacati hanno pubblicato articoli nei quali si ribadisce che sono ricompresi in tale categoria anche i lavoratori agricoli puri. Al fine di non fornire false speranze e aspettative a lavoratori già sottoposti alla pressione della riduzione del lavoro causato dalla crisi epidemiologica Covid19, si è ritenuto opportuno contattare la Direzione Generale dell’INPS, nello specifico gli Ammortizzatori Sociali, per essere certi che le indicazioni fornite dalla Direzione Generale del Patronato Enasc fossero corrette e incontrovertibili.

Nel corso di un lungo colloquio con il responsabile della procedura dell’indennità omnicomprensiva si è appreso che, la procedura di cui trattasi , è totalmente automatizzata e il caricamento dei dati contributivi, in riferimento al codice fiscale del richiedente, prende a riferimento solo i dati Emens e non anche i dati dei DmMag.

Pertanto ne consegue che nel caso di agricolo puro, cioè con solo giornate agricole allo stesso non compete l’indennità di cui al D.L. 104/2020.

Qualora, invece, lo stesso lavoratore abbia, nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, svolto anche un periodo come lavoratori dipendente di almeno 30 giornate, allo stesso potrà essere concessa l’indennità omnicomprensiva.

Pur comprendendo che tali indicazioni differiscono da quanto asserito da altri Sindacati/Patronati, la Direzione Generale del Patronato Enasc ha scelto la linea della trasparenza e correttezza, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto delle norme.“

Fonte: enasc.it






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