Dal sito servizi2.inps.it
Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Al punto 3.1. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020
Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020.
L’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 30 novembre 2020, di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 157 del 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale.
Ai fini dell’accesso all’indennità in argomento, il comma 4 del citato articolo 9 del decreto-legge n. 157 del 2020 prevede che detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e che alla stessa data non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (cfr. il successivo paragrafo 8).
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS – secondo le modalità di cui al paragrafo 6 della presente circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Per questa categoria si chiarisce, come per le precedenti previsioni legislative della stessa indennità COVID-19, l’esclusione dal beneficio in parola di tutti i lavoratori stagionali del settore agricolo, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza dell’azienda datrice di lavoro, in quanto assoggettati alla contribuzione agricola unificata, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e quindi beneficiari delle specifiche tutele della disoccupazione agricola e della indennità di cui all’articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
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Fonte: servizi2.inps.it
Noi non vogliamo beneficiare di un bel niente ,vogliamo la stabilizzazione per finire tutti questi teatrini,presi per i fondelli ad una categoria da più di 30 anni che vive del precariato.Di Stefano Mario Giovanni
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