01 novembre 2020

SFALCI E POTATURE DOPO IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA N. 851/2018: COSA CAMBIA PER IL SETTORE AGROFORESTALE?


Dal sito www.federforeste.it

 28 Ottobre 2020
  1. Le novità del d.lgs. n. 116/2020
Il codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006) ha subito alcune importanti novità per effetto del recepimento della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva in materia di rifiuti (direttiva CE 2008/98). Il recepimento delle disposizioni europee è avvenuto con il d.lgs. n. 116/2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale dell’11 settembre 2020.

La prima rilevante novità, immediatamente individuata dagli operatori del settore, ha interessato l’articolo 185 del codice dell’ambiente, che disciplina le esclusioni dall’ambito dei rifiuti. Di interesse è la lettera f) che include tra i non rifiuti la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Per effetto della modifica apportata, la lettera f) non include più tra i non rifiuti «gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni».

Ulteriore novità è la precisazione che i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti urbani perché sono espressamente disciplinati come rifiuti speciali.

Infine, sono inclusi tra i rifiuti urbani gli organici costituiti da giardini e parchi – il verde privato.

  • La qualifica di imprenditore agricolo
Se analizziamo le norme sotto il profilo soggettivo, relativamente a ciò che l’imprenditore agricolo può fare e alla distinzione con figure diverse, quali gli artigiani, avremo che non cambia il regime di favore già previsto:

1) L’imprenditore agricolo che provvede direttamente a sfalci e potature nell’ambito della propria impresa agricola nel rispetto delle buone pratiche colturali ed utilizza direttamente i residui vegetali nel ciclo aziendale (autoproduzione), attraverso le attività di compostaggio o per la produzione di energia, si considera produttore di un NON rifiuto, ai sensi della riscritta lett. f) art. 185;

2) L’imprenditore agricolo che provvede allo sfalcio e alla potatura di parchi e giardini privati o alla manutenzione del verde pubblico ottiene un sottoprodotto, ancora una volta escluso dalla disciplina dei rifiuti, se sussistono le condizioni dell’articolo 184-bis, nel senso che deve trattarsi di materiale di cui l’agricoltore non intende disfarsi ma che, al contrario, intende sfruttare o commercializzare (mediante cessione) con modalità certe senza necessità di particolari trattamenti;

3) L’imprenditore agricolo che provvede alla manutenzione del verde pubblico privato o che, in qualunque altra circostanza, produce residui vegetali con la volontà o la necessità di disfarsene, perché non intende impiegarli neppure come sottoprodotto, produce rifiuti speciali derivanti da attività agricola, agro-industriale o dalla silvicoltura.

4) Se le attività di sfalcio e potatura sono condotte da un imprenditore non agricolo, ad esempio un artigiano, trova applicazione la fattispecie generale per cui il materiale prodotto è considerato rifiuto urbano a meno che non li ceda all’imprenditore agricolo che li utilizzerà nel rispetto delle condizioni di sottoprodotto.






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