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Art. 63
- Al fine del miglioramento della funzionalità delle aree forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta con proprio decreto, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030 e del Green new deal europeo. Il programma straordinario è composto da due sezioni, la Sezione A e la Sezione B. La Sezione A contiene un elenco ed una descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed estensivi, di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi, di ripristino e restauro di superfici forestali degradate o frammentate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 da attuare da parte di imprese agricole e forestali su iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Regioni e Province autonome. La Sezione B del programma è destinato al sostegno della realizzazione di piani forestali di area vasta di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali almeno decennali, che consentano di individuare le vocazioni delle aree forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo.
- Nell'ambito del Parco progetti degli interventi irrigui del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro, con proprio decreto, approva un Piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi, di manutenzione, anche ordinaria, dei canali irrigui primari e secondari, di adeguamento funzionale delle opere di difesa idraulica, di interventi di consolidamento delle sponde dei canali o il ripristino dei bordi danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione delle piene e regimazione del reticolo idraulico irriguo e individua gli Enti attuatori.
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui al comma 2, è adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espressa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi individuati, da attribuire alle Regioni e Province autonome, responsabili della gestione e della rendicontazione dei fondi.
- Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilità di cui al presente comma viene meno e non è opponibile ai creditori procedenti qualora, dopo la adozione da parte dell'organo amministrativo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione delle somme oggetto del vincolo, siano operati pagamenti o emessi mandati per titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente stesso
- Al fine di garantire la continuità di prestazioni indispensabili alle attività di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è prevista tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.
- Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per i medesimi anni, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 53/2016, 13/2018 e 12/2019 al Piano operativo «Agricoltura» di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi interventi può concorrere anche quota parte delle risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole forestali nel riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
- Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Fonte: www.gazzettaufficiale.it
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