03 agosto 2020

CIRL ART.26. LE OO.SS. FIRMATARIE POTRANNO INDIVIDUARE STRUMENTI IDONEI FINALIZZATI AD ASSISTERE E SUPPORTARE, CON AIUTI ECONOMICI UNA TANTUM, LE FAMIGLIE DEI LAVORATORI FORESTALI RIMASTI VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO CHE NE ABBIANO CAUSATO LA MORTE O L'INVALIDITÀ PERMANENTE



Non solo l'Art. 26 del Cirl, ma ci sono stati in passato alcuni precedenti in cui la regione ha elargito sussidi ai familiari dei lavoratori dell' antincendio morti negli incendi



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Interventi a favore dei familiari degli operai forestali deceduti nell'incendio boschivo in contrada Mitoggio nel comune di Castiglione di Sicilia

REGIONE SICILIA
LEGGE 1 marzo 1995, n. 13 
Interventi a favore dei familiari degli operai forestali  deceduti
nell'incendio boschivo in contrada Mitoggio nel comune di Castiglione
di Sicilia
(GU n.29 del 22-7-1995)

  (Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  regione Sicilia n. 12
                          del 4 marzo 1995)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.

  1. A ciascun nucleo familiare rispettivamente di Francesco Manitta,
di Vincenzo Zumbo, di Benedetto Mineo e di Giuseppa Manitta  deceduti
nel  corso delle operazioni di spegnimento dell'incendio sviluppatosi
il 18 agosto 1993 in contrada Mitoggio nel comune di  Castiglione  di
Sicilia, e'disposta l'erogazione, tramite i sindaci dei comuni di
residenza  dei  predetti  nuclei familiari, di un contributo
straordinario di 80 milioni di lire.
  2. Il contributo  di  cui  al  comma 1 e' incrementato di lire 10
milioni per ciascuno dei figli a  carico  delle  vittime  al  momento
dell'evento.
                               Art. 2.

  1.  Per  le finalita' di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa
di lire 500 milioni.
  2. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione  della
presente  legge  si  provvede  con  parte  delle  disponibilita'  del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
1995.
                               Art. 3.

  1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
della  Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 marzo 1995
                               MARTINO

Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: Spoto Puleo








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