26 maggio 2020

MESSINA, INCENDI NEI BOSCHI E NEI TERRENI AGRICOLI: LINEA DURA CON L’ORDINANZA DEL SINDACO DE LUCA


Dal sito sicilians.it

25 Maggio 2020
MESSINA. Dopo i roghi che nelle ultime settimane hanno devastato molte aree della zona Tirrenica, giunge dal Comune l’ordinanza per le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia per l’anno 2020. È la numero 173 del 23 maggio. Qui di seguito le disposizioni. “Nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre 2020, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale – salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture – è fatto divieto assoluto di: a) accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; b) usare motori fornelli inceneritori che producono faville o brace; c) fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; d) usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate; e) bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; f) compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio”. Inoltre si ordina: “1. ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi; 2. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal primo giugno al 30 settembre 2020; 3. solo dal primo giugno al 30 giugno e dal primo ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti: • la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle 5 alle 9. • dall’accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci; • possono essere destinati alla combustione all’aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture; • è comunque vietata l’accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco); 4. Il presente provvedimento revoca e sostituisce l’Ordinanza sindacale numero 143 del 26 maggio 2019; 5. L’invio della presente Ordinanza, per ogni eventuale e consequenziale adempimento di rispettiva competenza ai Consigli circoscrizionali, all’Area coordinamento salvaguardia ambientale, al Dipartimento servizi ambientali, al Servizio protezione civile del Dipartimento servizi ambientali, al Dipartimento servizi territoriali e urbanistici, al Dipartimento servizi tecnici, all’Ispettorato provinciale Agricoltura, al Corpo forestale di Messina, alle Forze dell’Ordine e per conoscenza a Sua eminenza il prefetto di Messina nonché ai servizi: 5 Tutela e Ispettorato Rip.le delle Foreste di Messina, della Regione Sicilia Assessorato del Territorio e dell’ambiente – Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana. 6. Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia municipale dell’esecuzione della presente Ordinanza”. Inoltre vigono le seguenti norme: “A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco. Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della legge numero 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone: 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso; 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive; 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche: Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all’articolo 10 della legge numero 353/2000. B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti. 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31 euro e non superiore a 62 euro; 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207 euro e non superiore a 413; 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’articolo 20, comma 1, lettera c) della legge numero 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493 euro a un massimo di 51.645). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. C) Sanzioni per i trasgressori ai divieti. Si applicano gli articoli 423, 423 bis, 449 e 650 Codice penale che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell’evento di danno ovvero del concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l’incendio sia il proprietario e l’eventuale conduttore del soprassuolo. D) Esecuzione dei lavori in danno. Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell’obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti”. Si informa poi “che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione”. Si invitano inoltre i cittadini in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: numero unico emergenze 112; Corpo forestale della Regione Sicilia 1515, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 115, Centrale Polizia municipale di Messina 090.771000, Servizio di Protezione civile comunale 090.22866, Dipartimento regionale di Protezione civile – SORIS 800404040.

Fonte: sicilians.it






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