07 maggio 2020

CS - SMART WORKING E TELELAVORO. VIRZÌ/LODDO (INAIL): “LA DIFFERENZA È SOSTANZIALE, BISOGNA PREVENIRE E VIGILARE PER IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI”


Ricevo e pubblico
da Filippo Virzì
Ufficio Stampa UGL Sicilia - UGL/UTL Palermo

“Pur riconoscendo ad alcune aziende come Enel e UniCredit così come tante altre  in questa particolare situazione d’incertezza e confusione, alcune utili ed appropriate modifiche gestionali nei processi aziendali, soprattutto la diffusione del lavoro agile fra i lavoratori, non possiamo fare a meno che rilevare che  l’utilizzo del lavoro smart è caldeggiata dal Management, soprattutto per due semplici motivazioni economiche, l’aumento della produttività e la riduzione dei costi”.

A dichiaralo sono Filippo Virzì e  Raffaele Loddo membri componenti del  Comitato Consultivo Provinciale Inail di Palermo a rappresentanza dei lavoratori per il sindacato Ugl.

“La spinta alla  digitalizzazione e all’innovazione tecnologica sarà sempre più forte e necessaria – spiegano i rappresentanti del Comitato Inail  – ma attenzione si prefigura una evidente modifica strutturale dello svolgimento dell’attività lavorativa, assimilando la prestazione del dipendete a quella tipica del telelavoro, con tutti i risvolti contrattuali e normativi da valutare con molta attenzione, sia dal lato economico con equi indennizzi, sia dal lato di altri istituti contrattuali, non ultimo quello dell’orario di lavoro”.

“Pertanto oltre la valenza dei DPCM,  riteniamo indispensabile – aggiungono  Virzì e Loddo –  che il lavoro smart dovrà  esser oggetto di contrattazione azienda-sindacato solo a valle delle necessarie modifiche di legge, e previa verifica dell’idoneità della postazione lavorativa domestica e dell’assenso del Lavoratore o della Lavoratrice.

Inoltre l’utilizzo di strumenti tecnologici, che consentono un controllo a distanza, deve essere oggetto di una apposita regolamentazione e relativa retribuzione, specie per quanto riguarda l’utilizzo al di fuori del normale orario di lavoro, non escludendo per il Lavoratore il diritto alla disconnessione”.

“La validazione dello Smart Working  – concludono – deve necessariamente prevedere la stipula di apposito accordo tra lavoratore  Rls ed azienda  avere una valutazione del rischio come da procedure Inail relativamente ai luoghi dove lo si svolge, in  quanto componenti del Comitato di vigilanza sottoponiamo all’Istituto la necessità di intervenire affinchè lo Smart Working. non diventi Telelavoro e viceversa come nel caso attuale, devono  essere verificate le attuali condizioni di svolgimento dello S.W. e le relative ricadute in termini di malattie professionali che possono manifestarsi al momento attuale, sotto il profilo dell’applicazione del Dlg sul lavoro agile,  lo stesso è sottoposto alle verifiche organizzative ed  economiche”.




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