13 maggio 2020

COMUNE DI ERICE. PROROGATI I TERMINI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI


Dal sito www.comune.erice.tp.it

05 Maggio 2020
Con Ordinanza sindacale n. 56 del 4 maggio 2020, è stato prorogato al 25 maggio il termine entro il quale è consentito a tutti gli Enti e alle persone fisiche e giuridiche detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di mantenere in perfetto stato di pulizia:
  • i boschi e le pinete gestite dal Demanio Forestale della Regione Sicilia;
  • i terreni, anche se recintati, limitrofi alle aree boschive e agli insediamenti abitativi con la realizzazione di fasce parafuoco (fascia tagliafuoco di almeno metri cinquanta (m. 50) per i terreni limitrofe alle aree boschive e di almeno venti (m. 20) per i restanti terreni limitrofe alle strade comunali, provinciali, regionali, pubbliche, limitrofe linee ferroviarie, etc.;
  • i giardini privati di case e ville sparse nel territorio;
  • le aree in corso di produzione agricola (seminativi) dovranno garantire una fascia di tagliafuoco di metri otto (m.8) dalle strade comunali, provinciali, regionali, pubbliche, etc.;

Il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere.

Nei terreni di cui sopra, ove l’estensione degli stessi sia superiore a mq. 5.000 (cinquemila), e ammessa, in sostituzione della pulizia dell’intera estensione dell’area, l’apertura di viali parafuoco di almeno mt. 20 di larghezza, ferma restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco e la propagazione di incendi radenti.

«Si tratta di un provvedimento del tutto straordinario che è stato preso proprio in ragione della fase emergenziale – sottolinea Daniela Toscano, Sindaca di Erice -. È bene chiarire che dopo il 25 maggio, termine ultimo della proroga, l’inosservanza delle regole sarà ovviamente sanzionata dalla Polizia Municipale o dalle Forze dell’Ordine».

Si precisa, inoltre, che in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e frutteti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni previste dall’Ordinanza sindacale n.355 del 14.10.2014:
  1.  la combustione agricola controllata è consentita sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 20 metri nel fondo agricolo. Nei terreni di ampie estensione è  ammessa la bruciatura a condizione che si proceda alla realizzazione di idonei viali parafuoco di almeno metri 20 dal ciglio stradale e da confini e da, per i terreni privati,  almeno metri 50 dalle aree boscate,  nel periodo dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno, dalle ore 05,00 alle ore 08,00 salvo condizioni meteo avverse ad eccezione del periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia (dal 15 Giugno  al 15 Ottobre  di ogni anno) nonché nelle aree a valle della zona montana di Erice (Via Argenteria – SS.187 – S.P. n.  20 (Pizzolungo- Bonagia), via Crocifissello nel quale non è consentita la combustione (dal 15 Giugno al 15 Settembre di ogni anno);
  2.  sono fatte salve eventuali deroghe in occasione di manifestazioni/problematiche di carattere locale (realizzazione di “falò”, realizzazione di viali parafuoco da parte dell’Azienda Foreste Demaniale, eventi che prevedono accensione di fuochi) previa espressa richiesta all'Amministrazione comunale;
  3. durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una grandezza maggiore di metri cubi tre, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciature tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento e nei terreni con cultura seminativa (stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile) avendo cura di realizzare dei viali parafuoco nel perimetro dell’area di min. 10 mt. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
  5. possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri cubi ad ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno). L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;
  6. la combustione deve essere effettuata ad almeno 50 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 50 dalle zone boscate;
  • resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia (dal 15 Giugno al 15 Ottobre di ogni anno) di cui al punto 1;
  • rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
  • che prima dell’accensione dei fuochi venga data comunicazione agli organi di vigilanza (Ispettorato Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale) ed inoltre,  il Comune  su segnalazione dei predetti,  Corpo forestale della Regione Sicilia,  dei Vigili del Fuoco e da parte dell’Ufficio Comunale di Protezione Civile, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
  • L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza, verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art. 7 del D. L.gs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da € 25,00 a € 500,00, con introito dei proventi da parte del Comune;






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