30 aprile 2020

DIRITTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI


Dal sito www.laleggepertutti.it

Dal diritto al lavoro alla retribuzione, dalle ferie
 alla parità di trattamento: cosa può rivendicare un dipendente nei confronti dell’azienda che lo ha assunto?

Dal diritto al lavoro alla retribuzione, dalle ferie alla parità di trattamento: cosa può rivendicare un dipendente nei confronti dell’azienda che lo ha assunto?

Si sente spesso invocare i sacrosanti diritti dei lavoratori. Ma quali sono questi diritti e come mai, nonostante la Costituzione garantisca a tutti un impiego, il lavoro scarseggia così tanto? 

La fonte primaria dei diritti dei lavoratori dipendenti è di certo, dopo la Costituzione, lo Statuto dei lavoratori: una legge del 1970 (la numero 300), adottata proprio per tutelare la parte più debole del rapporto di lavoro. 

Nonostante i suoi 40 anni di età, lo Statuto è ancora molto giovane, anche grazie alla sua tecnica normativa sintetica e generale. In tutto ciò, la giurisprudenza ha avuto un ruolo decisivo nell’attuarne le norme e precisarne i confini, tanto che, ormai, non si può leggere l’uno senza le sentenze della Cassazione. 

Per comprendere dunque quali sono i diritti dei lavoratori dipendenti dobbiamo rifarci a tutto questo materiale giuridico. Ma procediamo con ordine. 


Indice

1 La dignità del lavoratore e la dimensione umana
2 Il lavoro è un diritto
3 Il lavoro in nero
4 Licenziamenti solo motivati
5 Contestazioni del licenziamento
6 Diritto al riposo
7 Diritto alla busta paga e al Tfr
8 Riprese sui luoghi di lavoro
9 Tutela del lavoratore e mobbing


La dignità del lavoratore e la dimensione umana

Quando avevo 24 anni ho fatto una lunga esperienza negli Stati Uniti lavorando a New York per diversi mesi. Dopodiché ho deciso di tornare in Italia. Questo perché ero un figlio di papà viziato e quel mondo competitivo e selettivo mi aveva spaventato. È vero: negli Stati Uniti, il più delle volte, se vali vai avanti; ma per farti valere devi rinunciare alla tua dimensione umana. 

Ecco: la dimensione umana. È quella che innanzitutto la nostra Costituzione e la legge dopo vogliono tutelare quando parlano di diritto al lavoro: una realizzazione dell’uomo, per il benessere proprio e della società, ma che non può privare l’individuo della sua stessa esistenza, del contatto con la famiglia, con gli amici, con il tempo libero. Anche il tempo libero viene tutelato dalla nostra Costituzione che prevede il diritto alle ferie e al riposo quotidiano e ne rende garante il datore di lavoro su cui grava il relativo obbligo di rispettarne i tempi fissati dalla normativa. Né il dipendente vi può rinunciare in cambio di denaro: un patto del genere sarebbe nullo.

L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro altrui, diceva una volta un comico. Un buon team di sette persone è formato da una persona che comanda, una che dirige, una che controlla, un’altra che osserva e impara, un’altra che critica, un’altra che usufruisce dei permessi e una che lavora.  

Ironia a parte, di questi tempi chi sputa sul lavoro, bestemmia. Non per questo però il dipendente è un servo del datore. I suoi diritti sono scritti a chiare lettere. E allora, elenchiamoli ad uno ad uno.


Il lavoro è un diritto

L’articolo 4 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Questo non significa però che tutti abbiano diritto a un posto di lavoro e che se lo Stato non ce lo garantisce possiamo fargli causa ed ottenere magari il risarcimento. L’articolo 4 è solo una norma programmatica, ossia si limita a fissare un obiettivo, un principio del nostro Stato, che deve poi essere chiaramente realizzato nei limiti delle possibilità concrete. E queste possibilità si chiamano: mercato, crisi occupazionale, disponibilità del bilancio dello Stato, ecc.

Non si può invocare l’articolo 4 della Costituzione neanche se si chiede un’assunzione e il datore di lavoro la nega senza un valido motivo. Per alcune sentenze però la ragione del diniego dell’assunzione non può risiedere in discriminazioni come ad esempio l’essere omosessuali o donne non sposate. 


Il lavoro in nero

Non si può parlare di diritti dei lavoratori dipendenti se non si parla di lavoro in nero, forse la principale piaga del lavoro in Italia. 

Il datore di lavoro che non dichiara il dipendente non commette reato ma un illecito amministrativo sanzionato piuttosto pesantemente. 

Oggi risulta assai rischioso avere una controversia con un lavoratore in nero, magari legata al suo licenziamento. Questi infatti può agire, fino a cinque anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per il riconoscimento delle differenze retributive rispetto ai minimi previsti dal Ccnl, compresi gli straordinari, il Tfr, e soprattutto i contributi della previdenza. In più il datore di lavoro dovrà versare al dipendente in nero il risarcimento per via dell’illegittimo licenziamento che, come noto, deve essere sempre scritto: e di certo un lavoratore in nero non viene certo licenziato con una raccomandata, che costruirebbe la prova dell’irregolarità del rapporto.

Chi viene assunto senza regolare contratto ha svariati modi per dimostrare al giudice l’esistenza del rapporto di lavoro in nero e così ottenere tutte le somme previste dalla legge: può ad esempio filmarsi mentre svolge le attività o chiamare a testimoniare qualche amico, può esibire le email e gli sms che dimostrano l’esistenza del rapporto di lavoro, e così via.


Licenziamenti solo motivati

Un tempo si diceva: «un lavoro dipendente è per sempre». Sappiamo tutti che oggi non è più così. Non per questo il datore può licenziare dalla sera alla mattina il proprio dipendente solo perché non gli ha portato il caffè o perché gli ha risposto in modo sgarbato in uno scatto d’ira perché non ha ancora ricevuto lo stipendio. 

Il licenziamento può avvenire solo per due ragioni:


  • motivi disciplinari 
  • motivi legati all’organizzazione dell’azienda e alla produzione.

I motivi disciplinari sono quelli collegabili alle colpe del lavoratore. Si parla solo di colpe particolarmente gravi. Per i peccati veniali ci sono altre sanzioni come il richiamo scritto e la sospensione. 

Tra le colpe ci possono essere sia i comportamenti in malafede (ad esempio il dipendente insubordinato, quello che ruba o che non va a lavorare senza inviare il certificato medico), sia i comportamenti dovuti a colpa, imperizia o pigrizia (ad esempio il licenziamento per essersi addormentato sul lavoro, quello per scarso rendimento, ecc.).

Se la colpa è particolarmente grave, tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per un solo giorno, il licenziamento è immediato, ossia in tronco. Vuol dire che non ci sarà preavviso. Si parla in questo caso di licenziamento per giusta causa.

Se invece si tratta di una colpa meno grave ma ugualmente intollerabile, ci sarà il licenziamento con preavviso. Si parla a riguardo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

La seconda categoria di licenziamenti è quella che avviene per motivi aziendali. Il classico caso è la crisi del settore, il calo delle commesse, ma può trattarsi anche dell’innovazione tecnologica che renda obsoleto il lavoro manuale a favore dei robot, quello determinato da una ottimizzazione del personale per aumento dei ricavi o anche quello per una sopravvenuta invalidità del dipendente.

Attenzione: in tutti questi casi, prima di licenziare, il datore deve verificare se il dipendente possa essere adibito ad altre mansioni di pari livello e, se ciò non dovesse essere possibile, dovrà accertarsi se, con il consenso del lavoratore, c’è possibilità di assegnargli mansioni di grado inferiore. Tutto questo per garantirgli la conservazione del posto. Solo in ultima istanza si potrà procedere al licenziamento.


Contestazioni del licenziamento

Nel caso di licenziamento per motivi disciplinari il dipendente ha diritto a ricevere, in breve tempo rispetto alla commissione dell’illecito, una lettera di contestazione, con cinque giorni di tempo per difendersi per iscritto (eventualmente chiedendo un incontro di persona col capo). All’esito di questa fase l’azienda decide se licenziare o meno. E lo deve fare in breve tempo.

Tale procedura di contestazione non è invece prevista per il licenziamento dovuto a motivi aziendali.

In ogni caso il dipendente che vuol contestare il licenziamento deve farlo inviando una lettera raccomandata entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento e nei successivi 180 giorni col suo avvocato depositare il ricorso in tribunale. 

Attenzione: il licenziamento non può mai essere verbale. Se così fosse sarebbe nullo e il dipendente avrebbe diritto a tornare sul posto. Lo stesso diritto spetta quando il licenziamento avviene per motivi inesistenti.

Quando invece l’azienda licenzia il dipendente per un fatto non tanto grave da poter comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto solo a un risarcimento del danno.


Diritto al riposo

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.

Il periodo di riposo di 11 ore è un periodo minimo. I contratti collettivi possono prevedere tempi più ampi.

Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo.

Si possono avere più rapporti di lavoro nello tesso tempo ma non possono andare ad incidere sul riposo minimo. Questo significa che una persona non può avere due full time perché altrimenti finirebbe per lavorare 16 ore al giorno e non potrebbe godere delle 11 ore di riposo.  

Il lavoratore ha diritto di fruire di un riposo settimanale ogni 7 giorni in misura almeno pari a 24 ore consecutive, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero (quindi pari a 35 ore).

Il periodo di riposo consecutivo non deve, comunque, essere tassativamente fruito ogni 7 giorni, ma può essere calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Allo stesso modo, tutti i dipendenti hanno diritto a 4 settimane di ferie all’anno a cui non possono rinunciare neanche dietro pagamento. 

La legge dispone il godimento delle ferie, durante l’anno di maturazione, in misura pari ad almeno 2 settimane, possibilmente consecutive; le rimanenti 2 settimane devono essere godute nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione.

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere in quali giorni andare in vacanza: il codice civile, infatti, dispone che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi.


Diritto alla busta paga e al Tfr

Il dipendente deve essere pagato per quello che fa. Quindi se il datore di lavoro gli fa svolgere dei lavori superiori alla propria qualifica gli deve una maggiorazione e, in alcuni casi, la promozione. 

Allo stesso modo c’è un limite minimo nel pagamento della retribuzione indicato dai contratti collettivi che tutti possono leggere e così conoscere. 

La busta paga va versata a fine mese. Se il datore di lavoro ritarda di qualche giorno si può procedere a una diffida scritta rivolta all’azienda. Ma se il ritardo è periodico e mette in difficoltà il dipendente, questi può dimettersi per giusta causa e ottenere l’assegno di disoccupazione dell’Inps.

Allo stesso modo, quando cessa il rapporto di lavoro il dipendete ha diritto immediato alla liquidazione del Tfr con l’ultima busta paga. Il Tfr spetta a tutti i lavoratori.

Non esiste l’obbligo di dare a tutti i dipendenti la stessa paga, per cui il datore di lavoro può fare delle preferenze e remunerare alcuni più degli altri. Tuttavia a due condizioni: che rispetti i limiti fissati dai contratti collettivi e che tali differenze non siano dovute a discriminazioni basate sul sesso, la fede religiosa, l’orientamento sessuale, politico o sindacale.


Riprese sui luoghi di lavoro

Il dipendente non può essere oggetto di riprese audiovisive o di controlli da parte di detective mentre è in azienda e svolge le sue funzioni. Le riprese sono consentite solo se c’è un’esigenza produttiva (si pensi alla telecamera puntata sulla porta del negozio per vedere se entrano clienti) o di tutela dei lavoratori o del patrimonio aziendale (la telecamera su un macchinario pericoloso o per prevenire furti). In tali casi l’installazione della telecamera può avvenire solo a due condizioni:


  • ci deve essere prima l’accordo con i sindacati o, in mancanza, l’autorizzazione della Direzione Territoriale del lavoro;
  • la loro presenza deve essere comunicata ai dipendenti con appositi cartelli e avvisi. 

Fuori dall’orario di lavoro però il datore di lavoro può far pedinare i dipendenti da investigatori privati per verificare che questi non commettano illeciti che potrebbero danneggiare l’azienda (si pensi a chi riveli i segreti industriali; a chi, benché in malattia, svolga un secondo lavoro, ecc.).


Tutela del lavoratore e mobbing

Il datore di lavoro è tenuto in generale a preservare l’integrità fisica e morale del lavoratore, pena il risarcimento dell’eventuale danno, anche non patrimoniale. Egli deve anche preservare la personalità del lavoratore non attuando nei suoi confronti il famoso mobbing

Il mobbing consiste in comportamenti persecutori esercitati sistematicamente sul posto di lavoro da colleghi o superiori, che si possono concretizzare in violenza psicologica, emarginazione sociale o sabotaggio professionale. Tali condotte sono finalizzate a isolare il lavoratore e a indurlo a dare le dimissioni.

Perché si possa configurare il mobbing, devono ricorrere i seguenti elementi:


  • esistenza di comportamenti di carattere persecutorio, che possono essere anche leciti, presi singolarmente;
  • questi comportamenti devono essere attuati, con intento vessatorio o oppressivo, contro la vittima in modo diretto, sistematico e prolungato nel tempo;
  • l’intento persecutorio e la volontà lesiva devono essere riscontrabili in tutti i comportamenti;
  • i comportamenti possono essere messi in atto non solo dal datore di lavoro, ma anche da altri dipendenti;
  • deve poi essere presente un danno alla salute, alla personalità o alla dignità del dipendente;
  • tra il danno e i comportamenti deve esistere un rapporto causa-effetto.








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