01 marzo 2020

IERI, 29/02/2020. NEL SITO "LA LEGGE PER TUTTI" È STATA PUBBLICATA UNA SEZIONE, "SERVIZIO ANTINCENDIO: ULTIME SENTENZE". EBBENE, CI INTERESSA DA VICINO UN'ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA GRADUATORIA UNICA IN CUI SI CHIEDEVA L'EFFETTO RETROATTIVO DELLA STESSA



di Michele Mogavero
Ieri, 29 Febbraio 2020, come d'abitudine leggendo la rassegna stampa del sito "La Legge Per Tutti", ho notato la sezione "Servizio antincendio: ultime sentenze". Mi sono incuriosito ed ho fatto bene perchè ho trovato un'ordinanza  della Corte di Cassazione sulla graduatoria unica, in cui il Tribunale di Marsala chiedeva l'effetto retroattivo della stessa.
Ma la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità Costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2014. Legge di stabilità regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Marsala, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2016.


Anche l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della regione Siciliana aveva pubblicato gli estremi del provvedimento, che ho provveduto ad inserire nel database a destra del Blog, esattamente nella sezione: "Operai forestali oti-otd. Pareri dell' Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana"
Con il seguente titolo: "Pubblico impiego – graduatoria unica dei lavoratori forestali – asserita violazione del principio di irretroattività – infondatezza".




Anche se pubblica, non inserisco l'Ordinanza integrale della Corte Costituzionale, perchè non mi sembra corretto rendere visibili alcuni dati sensibili

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Nel frattempo... 
E' proprio di questi giorni però una sentenza negativa (se non erro della Corte di Appello) di un gruppo di lavoratori forestali della provincia di Palermo, che reclamavano il passaggio nel contingente superiore a partire dagli anni in cui spalmavano le giornate a tutti. Loro invece sostenevano che dovevano transitare da subito nel contingente dei 151 giorni, hanno fatto ricorso e per ben due volte è stato respinto. Questo avveniva solo nella Provincia di Palermo.

Negli estremi del provvedimento della Corte Costituzionale, si evince che il principio generale di irretroattività non è derogato da norme che disciplinano la formazione di graduatorie permanenti come quelle in esame che, appunto perchè permanenti (e quindi soggette a periodici aggiornamenti) consentono il cambiamento di criteri di valutazione che intervengono in una realtà soggetta a ciclico mutamento e che incidono, comunque, per l'avvenire (cfr. Sent. 11/2007). 

Non essendo nè giudice nè avvocato, anzi ignorante in materia, può darsi che i lavoratori palermitani siano stati penalizzati da questa ordinanza. Ma saranno loro ad approfondire meglio con i propri legali. 
Nel frattempo il Blog ha dato una notizia che forse potrebbe fare al loro caso. Forse però...


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Mi è servito da spunto e ci interessa da vicino l'articolo di ieri apparso nel sito "La Legge Per Tutti"  


Leggi quì sotto


Dal sito www.laleggepertutti.it

Tutela dell’affidamento del cittadino e di buon andamento dell’amministrazione

29 Febbraio 2020
È manifestamente infondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, l. reg. siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, censurato, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede l’applicazione, con effetti retroattivi, alla graduatoria unificata con essa istituita, comprendente tutti i lavoratori forestali già inseriti nell’elenco ex art. 45-ter l. reg. 6 aprile 1996, n. 16 e il personale del servizio antincendio boschivo, di un diverso criterio di valutazione.

Il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, del carattere retroattivo della disposizione censurata, è erroneo, atteso che la scelta del legislatore regionale di modificare il sistema di avviamento dei lavoratori forestali con l’adozione di una graduatoria unica comporta necessariamente l’applicazione di criteri di valutazione omogenei per tutti i lavoratori, non essendo compatibile con la graduatoria unica l’inserimento in essa sulla base di parametri diversificati per categorie di lavoratori.

I nuovi criteri di valutazione sono però destinati a operare solo per il futuro, per la formazione delle nuove graduatorie unificate, non incidendo sulla loro efficacia — certamente non retroattiva — il fatto che possano avere a oggetto titoli di servizio precedentemente acquisiti e già valutati ai diversi fini della formazione delle vecchie graduatorie che confluivano nell’elenco speciale regionale.

Il principio generale di irretroattività non è neppure derogato dalla introduzione di nuovi criteri di inserimento nelle graduatorie, in quanto proprio il carattere permanente delle stesse e il loro periodico aggiornamento ne consentono il cambiamento, incidendo per l’avvenire sulla situazione di chi attende il collocamento in graduatoria (sentt. nn. 11 del 2007, 172 del 2014, 222 del 2015).

Corte Costituzionale, 05/04/2016, n.73

Fonte: www.laleggepertutti.it







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