IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante « Codice della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del 1° luglio 2011 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208; Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal Dipartimento della protezione civile con a partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo competenti nel settore dell'antincendio boschivo;
Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e' quella, tra l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica la figura del direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
Visto il decreto 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, nonche' all'Associazione nazionale comuni italiani;
Considerato che il predetto tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nella seduta del 1° marzo 2019, uno schema di documento relativo alla definizione ed alle funzioni della direzione di spegnimento degli incendi boschivi, nonche' concernente la formazione ed il sistema di qualificazione del direttore delle operazioni di spegnimento;
Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il predetto documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento normativo) ed ai vertici delle amministrazioni rappresentate al predetto tavolo tecnico interistituzionale per i pareri di competenza;
Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile, nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento;
Considerata infine la necessita' di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di recepire il predetto documento;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 ottobre 2019;
Emana:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalita' della presente direttiva secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Art. 3
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri cura la verifica dell'attuazione della presente direttiva e la valutazione degli impatti sul sistema antincendio boschivo, secondo criteri e modalita' stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 236
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato A
Contenuti didattici del corso per Direttore delle Operazioni di spegnimento - DOS Parte di provvedimento in formato graficoFonte: Gazzetta Ufficiale
Gazzetta Ufficiale Pdf
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