Dal sito www.laleggepertutti.it
24 Febbraio 2020
Il lavoratore attende il pagamento dello stipendio mensile per poter provvedere a tutte le spese che deve affrontare durante il mese.
La gran parte delle persone che vive del proprio stipendio deve, ogni mese, fare bene tutti i conti per capire come amministrare le risorse che entrano e come fronteggiare le numerose spese a cui vanno incontro le famiglie. Per questo, la gran parte dei lavoratori attende il pagamento dello stipendio mensile e, una volta che i soldi sono entrati, provvede ad effettuare i pagamenti del mese: l’affitto, il mutuo, la spesa alimentare, le bollette, l’assicurazione auto, etc.
La puntualità nel pagamento dello stipendio è molto importante per il lavoratore il quale, in caso di ritardo stipendio si chiede cosa fare. Capita a molti lavoratori, infatti, di dover attendere diversi giorni per vedersi accreditare il proprio stipendio. In altri casi, l’azienda non paga quanto spetta al lavoratore e si rende necessario porre in essere una vera e propria azione per il recupero del credito del lavoratore.
Indice
1 Pagamento dello stipendio: quando deve essere fatto?
2 Consegna della busta paga e pagamento dello stipendio
3 Ritardo nel pagamento dello stipendio: cosa fare?
4 Mancato pagamento dello stipendio: la procedura da seguire
5 Mancato pagamento dello stipendio: il Fondo di garanzia Inps
Pagamento dello stipendio: quando deve essere fatto?
Il pagamento dello stipendio è il principale obbligo di ogni datore di lavoro che, quando firma il contratto di lavoro, si impegna a pagare regolarmente al proprio lavoratore la retribuzione pattuita nella lettera di assunzione.
Il rapporto di lavoro è, infatti, un rapporto di scambio: il lavoratore lavora per il datore di lavoro e quest’ultimo remunera questa attività pagando lo stipendio mensile pattuito [1].
Lo stipendio mensile ha la funzione di remunerare la prestazione di lavoro che è stata svolta nel mese. Ne consegue che la regola generale è il pagamento dello stipendio alla fine del periodo di paga al quale si riferisce, e, dunque, il giorno 30 o 31 del mese (a seconda di quanti giorni abbia quel mese) oppure, nel caso eccezionale di febbraio, il giorno 28 o 29 se è un anno bisestile.
Tuttavia, una funzione importante nella determinazione della data del pagamento dello stipendio è svolta dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Se l’azienda applica un determinato Ccnl, dunque, occorre verificare cosa c’è scritto in quel Ccnl con riferimento alla data di pagamento dello stipendio.
Molti Ccnl prevedono che lo stipendio mensile debba essere pagato il giorno 27 del mese. Altri prevedono che si debba pagare entro i primi 5 o 10 giorni del mese successivo a quello di paga.
Se l’azienda non applica alcun Ccnl oppure se il Ccnl applicato non dice nulla in merito, vale la regole generale che abbiamo illustrato, ossia, lo stipendio va pagato alla fine del periodo di paga al quale si riferisce.
Consegna della busta paga e pagamento dello stipendio
L’obbligo di pagare, alla data stabilita, lo stipendio non deve essere confuso con l’obbligo di consegnare al dipendente la busta paga all’atto del pagamento dello stipendio [2]. La legge, infatti, prevede che nel momento in cui viene corrisposto lo stipendio mensile al lavoratore, il datore di lavoro debba anche consegnargli il prospetto paga, detto anche busta paga o cedolino.
L’obbligo di consegnare la busta paga non va confuso con l’obbligo di pagamento, alla data prevista, dello stipendio.
Innanzitutto, perché sono esclusi dall’obbligo di consegna del prospetto paga i seguenti soggetti:
- tutti i datori di lavoro in relazione ai lavoratori appartenenti alla categoria dei dirigenti;
- le Amministrazioni dello Stato e le relative aziende autonome;
- le Regioni, le Province e i Comuni;
- le aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiore a 3000;
- i privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
L’obbligo è, invece, previsto anche per i soci delle società cooperative che stabiliscono con la propria adesione all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, anche in un momento successivo all’adesione stessa.
Inoltre, occorre precisare che il datore di lavoro potrebbe anche consegnare al dipendente il cedolino senza avergli, però, pagato lo stipendio.
La Cassazione [3], con riferimento a questo profilo, ha precisato in modo costante che la busta paga sottoscritta dal lavoratore con la formula ‘per ricevuta’ costituisce prova solo della consegna del cedolino stesso, ma non vale a dimostrare l’effettivo pagamento. Ne consegue che l’obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori un prospetto contenente l’indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione non vale a formare una prova dell’avvenuto pagamento.
Da ciò deriva che, in caso di mancato pagamento dello stipendio, la prova del pagamento è, sempre e comunque, a carico del datore di lavoro che non può invocare alcuna presunzione di pagamento per il solo fatto di aver consegnato al lavoratore la busta paga.
L’onere della prova del mancato pagamento spetta, invece, al lavoratore solamente nell’ipotesi in cui egli abbia rilasciato una quietanza attestante il corretto assolvimento dell’obbligo retributivo da parte del datore di lavoro.
Il collegamento tra consegna della busta paga e pagamento dello stipendio risulta, ulteriormente, indebolito dalla norma presente nella Legge di Bilancio 2018 [4] che nell’imporre dal 1° luglio 2018 ai datori di lavoro privati il divieto di corrispondere retribuzioni a mezzo contante, afferma espressamente che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Ritardo nel pagamento dello stipendio: cosa fare?
Le regole sono dunque chiare: lo stipendio va pagato entro la data indicata nel Ccnl o, in mancanza, alla fine del mese. Consegnare la busta paga non prova di aver pagato lo stipendio che, ormai, può essere pagato solo con modalità di pagamento elettroniche e tracciabili e non in contanti.
Cosa fare, dunque, se il datore di lavoro non paga, alla data stabilita, lo stipendio mensile? In casi come questi occorre sempre distinguere caso per caso.
Possono esserci, obiettivamente, oggettive ragioni, spesso anche di natura tecnica, che determinano un lieve ed accettabile ritardo nel pagamento dello stipendio. Spesso, contribuiscono a complicare la situazione le tempistiche contabili dei bonifici oppure temporanee problematiche di liquidità del datore di lavoro.
Se il ritardo si protrae solo per pochi giorni, dunque, non occorre allarmarsi. Se, al contrario, il tempo passa e i soldi non vengono accreditati occorre iniziare a preoccuparsi.
Innanzitutto, si può iniziare a chiedere spiegazioni in maniera informale al datore di lavoro e, in particolare, all’ufficio risorse umane ed all’ufficio ragioneria.
Se, tuttavia, le richieste bonarie non portano ad alcun risultato, il ritardo nel pagamento si trasforma in un mancato pagamento.
Mancato pagamento dello stipendio: la procedura da seguire
A questo punto, il lavoratore deve affidare la pratica ad un avvocato oppure, in questa prima fase, all’ufficio vertenze del sindacato.
L’avvocato o l’addetto dell’ufficio sindacale invierà un sollecito di pagamento al datore di lavoro, via pec o via raccomandata a/r, intimando il pagamento del credito retributivo del lavoratore entro una certa data, preannunciando da subito che, in caso di mancato pagamento, verranno seguite le vie legali. Se anche questo tentativo di ottenere il pagamento fallisce, non resta che agire per le vie legali. In questo caso, occorre affidarsi necessariamente ad un legale.
L’avvocato depositerà presso la cancelleria del tribunale del lavoro un ricorso per decreto ingiuntivo con il quale, portando le prove della mancata retribuzione, si chiederà al giudice di emettere un decreto ingiuntivo, ossia un provvedimento, che può essere anche immediatamente esecutivo, che ordina al datore di lavoro di pagare immediatamente il credito retributivo del lavoratore. Il datore di lavoro ha 40 giorni di tempo, dalla notifica del decreto ingiuntivo, per fare opposizione.
Una volta definitivo, il decreto ingiuntivo può essere utilizzato dal lavoratore per avviare il processo esecutivo verso l’azienda che comporterà il pignoramento dei beni aziendali al fine di soddisfare la pretesa creditoria del dipendente. Può, tuttavia, accadere che anche il procedimento esecutivo non conduca al recupero del dovuto, ad esempio perché, sotto il peso dei debiti, il datore di lavoro viene dichiarato fallito.
Mancato pagamento dello stipendio: il Fondo di garanzia Inps
In questo ultimo caso, esiste una forma di tutela residuale rappresentata dal Fondo di garanzia Inps. Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (Tfr) è stato istituito nel 1982 per il pagamento del Tfr in sostituzione del datore di lavoro insolvente.
Dopo le modifiche apportate da un successivo intervento normativo [5], il Fondo interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto. Ciò significa che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore può ottenere il pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità di stipendio a carico del Fondo di garanzia Inps.
La domanda di intervento del Fondo può essere presentata a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione con la quale il curatore informa il lavoratore che lo stato passivo è stato reso esecutivo. A partire da questa data decorre un termine di prescrizione entro il quale deve essere chiesto l’intervento del Fondo.
Il termine prescrizionale è diverso a seconda che si chieda il recupero del Tfr o degli ultimi tre stipendi. Infatti, la legge non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del Tfr a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto. Esso, pertanto, rimane quello quinquennale stabilito dalla legge.
Con riferimento ai crediti di lavoro, ossia agli ultimi tre stipendi, invece, la legge ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.
Le mensilità precedenti alle ultime tre non possono essere coperte dal Fondo e, dunque, verranno recuperate solo se c’è capienza nel passivo fallimentare.
note
[1] Art. 2094 cod. civ.
[2] L. 4/1953.
[3] Cass.ordinanza n. 21699 del 6.09.2018.
[4] L. n. 205/2017.
[5] Artt. 1-2, D.lgs. n. 80 del 27.01.1992.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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Contratto Integrativo Regionale
Art.15
Retribuzione
La corresponsione della retribuzione sia per gli LTI che per gli LTD deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese.
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