Legge 7 maggio 2015, art. 47 comma 10.
Il conseguimento, da parte dei lavoratori utilizzati nelle attività di cui al comma 8, dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici ne determina la fuoriuscita dal bacino delle garanzie occupazionali.
Ribadita in una nota del 17/07/2018 dal Dirigente del Dipartimento Regionale del Lavoro
Art. 50. L.R. 16/96
Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge li marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali.
2. Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.
3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.
4. Entro il quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.
5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo 49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.
6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.
Art. 52. L.R. 16/96
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
Sulla questione era intervenuta anche l'Avvocato Valeria Feminò,
precisando che il Tribunale di Messina ha puntualmente specificato che va tenuto distinto dall'aggiornamento della graduatoria lo scorrimento come meccanismo di sostituzione dei posti resisi disponibili ai sensi dell'art. 52, l.r. 16/96. Dunque secondo l'autorità giudiziaria messinese lo scorrimento può operare a prescindere dall'aggiornamento della graduatoria, allo scopo di coprire i posti resisi disponibili a seguito di decessi, pensionamenti o assunzioni di operai a tempo indeterminato che abbiano reso vacanti le posizioni in graduatoria.
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L'Avvocato Valeria Feminò interviene sull'aggiornamento semestrale delle graduatorie, precisando che lo scorrimento dei posti può avvenire a prescindere dall’aggiornamento delle stesse
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