L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII Legislatura ARS
MOZIONE
PREMESSO che l'estensione dell'applicazione del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in merito ai salari dei lavoratori forestali a tempo indeterminato, ha origine da una interpretazione letterale del concetto di spesa e da una equiparazione dei salari a forme di gestione, impegno, liquidazione, pagamento di sussidi, prestazioni forniture, somministrazioni, compensi e corrispettivi, non tenendo conto che la spesa per l'utilizzazione dei lavoratori, siano essi a tempo indeterminato che determinato, è costituita da salari equiparati agli stipendi, di natura identica tra di loro e diversa da quelli che sono corrispettivi, compensi e parcelle;
CONSIDERATO che gli artt. 52 comma 2 e 57 della circolare prot. n. 39455 del 25 marzo 2016 a firma del Dirigente Generale pro-tempore del Servizio di Pianificazione e Programmazione del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana tracciavano le linee operative sui principi contabili, contenuti nel predetto Decreto, senza però tenere conto delle continuità stabilite dalla l.r. 13 gennaio 2015 n.3, ovvero che per alcuni ambiti permaneva in vigore la già vigente disciplina regionale di contabilità;
VISTO che in applicazione di tale circolare il Comando e le proprie strutture periferiche stabilivano di estendere l'applicazione dei nuovi sistemi contabili anche alla spesa per i salari dei lavoratori a tempo indeterminato (LTI) del Comando che, come è noto sono finanziate con fondi propri della Regione siciliana;
RITENUTO che tale estensione appare incoerente con le caratteristiche della spesa salariale, con lo status dei lavoratori forestali e con le norme contrattuali e legislative riguardanti il salario e il rapporto di lavoro dei lavoratori medesimi e nello specifico dei lavoratori a tempo indeterminato, difatti la retribuzione dei salari percepiti dai lavoratori a tempo indeterminato è disciplinata dall'art. 81 della l.r. 16/96 così come modificato dall'art.57 della l.r. 14/2016, la quale prevede che nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli artt. 30 e 30 bis, gli uffici periferici predispongono all'inizio di ciascun anno un preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato. Ciò significa che per i LTI in servizio al Comando, la spesa di che trattasi, pur non essendo obbligatoria, è tuttavia una spesa fissa in quanto annualmente certa e preventivata, finanziata da fondi esclusivamente regionali e collocata annualmente per intero nel capitolo 150514;
CONSIDERATO altresì che l'art. 48, comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 recita che 'le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse', quindi chiarisce che per spese obbligatorie devono intendersi anche quelle altre spese che abbiano il requisito di essere 'fisse'; il preventivo di spesa per l'utilizzazione dei LTI rientra pertanto a pieno titolo nell'ambito di queste 'altre spese fisse';
ACCERTATO che trattandosi di spesa fissa, relativa a salari, regolarmente preventivata con periodicità annuale, destinata a lavoratori contrattualmente assunti con rapporto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, ne deriva che questo particolare tipo di spesa esula dalle previsioni dell'art. 52 del d.lgs.118/2011, il quale si riferisce alle entrate e alle spese derivanti da debiti e crediti della Regione imputabili a forniture, prestazioni professionali, appalti, somministrazioni, sussidi e tutto quanto non costituisca erogazione di salario e stipendio,
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE
SOCIALI E IL LAVORO
e
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA
a non applicare gli effetti degli artt 52 e 57 del d.lgd. 118/2011 al preventivo di spesa di cui all'art. 81della L.R. 16/96 così come modificato dall'art 57 della L.R. 14/2006, al contrario di quanto disposto dal Comando Corpo Forestale con nota n. 3945 del 26 marzo 2016.
(2 aprile 2019)
GENOVESE - GALLO - CALDERONE CANNATA
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