17 aprile 2019

SALARI LAVORATORI FORESTALI A TEMPO INDETERMINATO. MOZIONE N. 236 - INAPPLICABILITÀ DEL D.LGS 23 GIUGNO 2011, N. 118



 L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
XVII Legislatura ARS

MOZIONE

PREMESSO  che l'estensione dell'applicazione del d.lgs.  23 giugno 2011 n. 118 in merito ai salari dei  lavoratori forestali a tempo indeterminato, ha origine da una interpretazione letterale del concetto di spesa e da una equiparazione dei  salari a  forme di gestione, impegno, liquidazione, pagamento di sussidi, prestazioni forniture, somministrazioni, compensi e corrispettivi, non tenendo conto che la spesa per l'utilizzazione dei lavoratori, siano essi a tempo indeterminato che determinato, è costituita da salari equiparati agli stipendi, di natura identica tra di loro e  diversa da quelli che sono corrispettivi, compensi  e  parcelle;                

CONSIDERATO che gli artt. 52 comma 2 e 57 della circolare prot. n. 39455 del 25 marzo 2016 a firma del Dirigente Generale pro-tempore del Servizio di Pianificazione e Programmazione del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana  tracciavano  le linee  operative sui principi contabili, contenuti nel predetto Decreto, senza però tenere conto delle continuità stabilite dalla l.r. 13 gennaio 2015  n.3, ovvero che per alcuni ambiti permaneva in vigore la già vigente disciplina regionale di contabilità; 

VISTO che in applicazione di tale circolare il Comando e le proprie strutture periferiche stabilivano di estendere l'applicazione dei nuovi sistemi contabili anche alla spesa per i salari dei lavoratori a tempo indeterminato (LTI) del Comando che, come è noto sono finanziate con fondi propri della Regione siciliana; 

RITENUTO che tale estensione appare incoerente con le caratteristiche della spesa salariale, con lo status dei lavoratori forestali e con le norme contrattuali e legislative riguardanti il salario e il rapporto di lavoro dei lavoratori medesimi e nello specifico dei lavoratori a tempo indeterminato, difatti la retribuzione dei salari percepiti dai lavoratori a tempo indeterminato è disciplinata dall'art. 81 della l.r. 16/96 così come modificato dall'art.57 della l.r. 14/2016, la quale prevede che nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli artt. 30 e 30 bis, gli uffici periferici predispongono all'inizio di ciascun anno un preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato. Ciò significa che per i LTI in servizio al Comando, la spesa di che trattasi, pur non essendo obbligatoria, è tuttavia una spesa fissa in quanto annualmente certa e preventivata, finanziata da fondi esclusivamente regionali e collocata  annualmente  per intero nel capitolo 150514;

CONSIDERATO altresì che l'art. 48, comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011 recita che 'le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi,  assegni, pensioni ed altre spese fisse', quindi chiarisce che per spese obbligatorie devono intendersi anche quelle altre spese che abbiano il requisito di essere 'fisse'; il preventivo di  spesa per l'utilizzazione dei LTI rientra pertanto a pieno  titolo nell'ambito di queste 'altre spese fisse';

ACCERTATO che trattandosi di spesa fissa, relativa a salari, regolarmente preventivata con periodicità annuale, destinata a lavoratori contrattualmente assunti con rapporto di  lavoro subordinato e a tempo indeterminato, ne deriva  che questo particolare tipo di spesa esula dalle previsioni dell'art. 52 del d.lgs.118/2011, il quale si riferisce alle entrate e alle spese derivanti da debiti e  crediti della Regione imputabili a forniture, prestazioni professionali, appalti, somministrazioni, sussidi e tutto quanto non costituisca erogazione di salario e stipendio, 


IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 
e per esso 
L'ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE
 SOCIALI E IL LAVORO 
L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO
RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA  

a non applicare gli effetti degli artt 52 e 57 del d.lgd. 118/2011 al preventivo di spesa di cui all'art. 81della L.R. 16/96 così come modificato dall'art 57 della L.R. 14/2006, al contrario  di  quanto disposto dal Comando Corpo Forestale  con nota n. 3945 del 26 marzo 2016.

(2 aprile 2019)
GENOVESE - GALLO - CALDERONE CANNATA






Nessun commento:

Posta un commento

Ogni commento anonimo sarà cestinato, verranno pubblicati tutti tranne quelli offensivi e/o volgari, si ricorda che commentare significa anche assumersi la responsabilità di ciò che si dice. Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. Quelli con profilo Anonimo DEVONO essere firmati alla fine del commento altrimenti saranno cancellati. Il titolare del blog declina ogni responsabilità per i commenti rilasciati da terzi. Le immagini pubblicate sono quasi tutte tratte da internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro rimozione.