Il Tribunale del Lavoro di Forlì, ad esempio, con ben cinque sentenze di identico tenore accoglie senza riserve le tesi sostenute dall'Avv. Tiziana Sponga, ed evidenzia come “la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo”, accordando in favore dei cinque lavoratori precari che si erano affidati al nostro sindacato per la tutela dei propri diritti, il riconoscimento “dell’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato e il relativo diritto alla progressione retributiva corrispondente all’anzianità di servizio maturata e, per l’effetto, condanna il M.I.U.R. al pagamento delle relative differenze tra la retribuzione percepita e quella dovuta, maturate, in ragione della posizione stipendiale prevista dal C.C.N.L. applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio”.
Anche i Tribunali del Lavoro di Arezzo (Avv. Simona Fabbrini), Brescia (Avv. Lara Bianzani), Catania (Avv. Marco Di Pietro), Cremona (Avv. Lara Bianzani) e Roma (Avv. Salvatore Russo) danno piena conferma del diritto del personale precario della scuola a percepire le medesime progressioni stipendiali riconosciute dal Miur solo al personale assunto a tempo indeterminato, evidenziando “l’inidoneità della contrattazione collettiva e dei contratti individuali succedutisi nel tempo a legittimare un trattamento non conforme al richiamato principio di non discriminazione potendo tale trattamento trovare idonea giustificazione esclusivamente in “motivazioni oggettive” che in ipotesi non sussistono. Ed invero, il servizio garantito dal personale docente e non docente assunto a termine è sostanzialmente assimilabile al servizio svolto dal personale assunto a tempo indeterminato, tant’è che l’assunzione a tempo indeterminato avviene per effetto del riconoscimento delle prestazioni complessivamente rese in forza dei contratti a termine succedutisi nel tempo”.
Identico successo presso la Corte d'Appello di Bologna (Avv.ti Irene Lo Bue e Tiziana Sponga) dove si ribadisce non solo il diritto agli scatti di anzianità per il personale precario docente e non docente, ma anche la “sussistenza di una illegittima reiterazione per stipulazione di contratti superiori ai 36 mesi rispetto a supplenze che ancorché di fatto devono essere reputate su organico di diritto”, confermando il diritto al risarcimento del danno in favore di altri sei ricorrenti. Il Tribunale del Lavoro di Pordenone, infine, su ricorso patrocinato sul territorio dall'Avv. Fortunato Niro, evidenzia l'illegittimità dei rapporti di lavoro a termine stipulati oltre i 36 mesi di servizio su posto vacante e constata come “la comprovata prestazione (come avvenuto nel caso di specie) di attività ad opera di soggetti rientranti nel corpo di personale docente, ovvero amministrativo, tecnico ed ausiliario per un periodo temporale eccedente il triennio comporta inconfutabilmente l'illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti di lavoro” riconoscendo al ricorrente “a titolo d’indennità risarcitoria 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”.
“Ancora una volta il MIUR – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - che persevera nella reiterazione di contratti a termine in palese contrasto con le prescrizioni eurounitarie, è stato condannato in tribunale grazie alla precisa azione legale promossa dal nostro sindacato e ha pagato lo scotto dell'abuso perpetrato con delle condanne esemplari che restituiscono dignità all'impegno e alla professionalità dei lavoratori precari della scuola”.
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17 Febbraio 2019
Fonte: www.anief.org
Per quanto riguarda i lavoratori forestali:
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