Dal sito www.laleggepertutti.it
26 novembre 2018
Al fine di tutelare la salute dei suoi dipendenti, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore che vìoli il divieto di fumare sul posto di lavoro. Probabilmente ti senti molto irritato dal fatto che, nell’ufficio in cui lavori, diversi colleghi sfruttano la loro pausa per fumare sigarette. Non sopporti l’odore sgradevole che il fumo lascia nell’ambiente e sui tuoi indumenti. Avverti affaticamento respiratorio e sensazioni di disgusto. Tutto ciò comporta, di conseguenza, un turbamento emotivo che incide sulla concentrazione e sulla serenità nello svolgimento delle tue mansioni. A tal riguardo, vogliamo fornirti delle interessanti informazioni in ordine ai provvedimenti che può prendere il tuo capo in caso di problemi legati a fumo e sigarette sul luogo di lavoro.
La Corte Costituzionale ha affermato due principi di particolare rilievo sul punto. Anzitutto, è stato evidenziato che tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, grava sul datore anche quello di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dal fumo passivo [1].
Che il fumo faccia male, difatti, non è più un dato confutabile. Numerosi sono i rapporti scientifici sui rischi che corrono i non fumatori esposti, a casa o sul luogo di lavoro, anche soltanto per un tempo breve, al fumo passivo. In secondo luogo, è stato evidenziato che il diritto alla salute deve essere considerato come prevalente sulla libertà di fumare.
Al fine di garantire la tutela di tale diritto, la migliore soluzione sarebbe quella di rimuovere completamente questo problema e, dunque, di porre il divieto di fumare. Il datore di lavoro, sulla base di quanto previsto dalla legge [2], ha piena facoltà di vietare ai suoi dipendenti di fumare sigarette sul luogo di lavoro. In questo modo, non solo garantisce la prevenzione dei rischi connessi al fumo, ma evita anche che l’aziende possa subìre un’azione risarcitoria da parte del dipendente, il quale, come te, sia esposto involontariamente e passivamente al fumo dei colleghi. Devi, infatti, tener presente che, a prescindere dal fatto che ti sia stato provocato un danno, puoi agire nei confronti del tuo datore di lavoro, il quale non si attivi per rimuovere i pericoli cui è esposta la tua integrità psico-fisica.
Indice
1 Pausa sigaretta: quando è lecita
2 Pausa sigaretta: quando deve essere sanzionata
3 Sigaretta sul luogo di lavoro: rischi per il datore
4 Sigaretta elettronica sul luogo di lavoro: è ammessa?
Pausa sigaretta: quando è lecita
Quando la giornata lavorativa eccede le sei ore, al fine di consentire a te ed ai tuoi colleghi di recuperare le energie psico-fisiche ed interrompere la monotonia e ripetitività delle mansioni, la legge vi riconosce il diritto ad un intervallo [3]. Questo breve riposo si rivela essenziale per aumentare il vostro rendimento sul lavoro. Le modalità della pausa sono stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la durata della stessa varia a seconda del tipo di prestazione lavorativa svolta.
In mancanza di un’espressa previsione contrattuale, la legge riconosce comunque il diritto ad una pausa, non inferiore a 10 minuti, da godere anche sul posto di lavoro.
La scelta di come gestire la pausa spetta a voi, sempre nel rispetto delle regole applicate sul luogo di lavoro. Quanto alle sigarette, la regola generale prevede il divieto di fumare in tutti i locali chiusi, privati, pubblici o esposti al pubblico (come, ad esempio, un ufficio privato, uno studio professionale, un ristorante, un bar, un supermercato, una scuola, una discoteca, una palestra, una sala d’attesa, il treno, ecc.). A tale regola fanno eccezione le abitazioni private ed i locali riservati ai fumatori. Ne consegue che, ove sul luogo di lavoro siano allestite delle aree fumatori, il collega, il quale fumi unicamente nelle stesse, non pone in essere un comportamento illecito e non potrà essere redarguito, sanzionato o licenziato. Eventualmente, nel caso in cui le stesse aree non siano dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio dell’aria perfettamente funzionanti e non siano ben delimitate e separate rispetto al resto dell’ambiente, potrai avanzare delle lamentele nei confronti del tuo datore di lavoro e potrai anche agire contro di lui, ove non provveda ad adeguarle ai requisiti di legge [4].
Parimenti, nei casi in cui sia consentita la pausa all’esterno del luogo di lavoro (con registrazione dell’uscita e dell’entrata attraverso il bedge), il collega, il quale fumi la sua sigaretta fuori dalla struttura lavorativa, non tiene una condotta illecita. Vi sono, tuttavia, dei casi in cui è previsto il divieto di fumo anche nelle aree esterne (ad esempio negli spazi esterni degli ospedali e nei luoghi aperti in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado e delle università) [5]. In tali circostanze, ove manchino apposite aree riservate, il collega che fumi all’esterno, benché lo faccia durante la sua pausa, commette un illecito che richiede l’intervento del datore di lavoro.
Pausa sigaretta: quando deve essere sanzionata
Il diritto alla pausa sigaretta non deve mai sfociare in un abuso [6]. Così, se sul luogo in cui lavori sono presenti appositi spazi per i fumatori, tali da tenere al riparo dal fumo te e gli altri non fumatori, il datore di lavoro deve controllare che nessuno fumi ovunque gli venga in mente e quando gli venga in mente. Premesso che il divieto opera anche al di fuori dell’orario di lavoro, nel caso in cui un collega venga beccato a fumare in spazi in cui ciò è vietato, o nel caso sia tu stesso a segnalare il fatto, il datore di lavoro deve prendere dei provvedimenti nei confronti del dipendente indisciplinato. Può essere anche attivato un procedimento disciplinare che comporti l’irrogazione di in una sanzione, pur sempre proporzionata alla violazione commessa. Tale procedimento disciplinare può anche sfociare in un licenziamento, ma soltanto nei casi più gravi. Pensa all’ipotesi in cui la sigaretta venga accesa vicino a materiali facilmente infiammabili, incendiabili o esplodenti (legno, archivi cartacei, solventi, prodotti chimici vari, ecc.), con pericolo per la tua incolumità e per quella degli altri dipendenti, nonché per i beni dell’azienda [7].
Non si considera grave, ad esempio, il caso in cui il tuo collega sia stato scoperto una volta soltanto a fumare nei bagni oppure il caso in cui si sia preso arbitrariamente una piccola pausa per fumare. Si reputa grave, invece, il comportamento reiterato, nonostante i continui rimproveri. In questo caso si configura una giusta causa di licenziamento perché l’insana abitudine del tuo collega, posta in essere ripetutamente malgrado i rimproveri dei superiori, crea una situazione di pericolo per la tua salute ed incolumità. Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, il licenziamento deve essere l’ultima soluzione cui ricorrere, la sanzione residuale per quei comportamenti più gravi che non consentono più la prosecuzione del rapporto di lavoro per aver compromesso la fiducia che il datore riponeva nel suo dipendente. Non ha alcun rilievo che un danno alla tua salute o alle cose si sia effettivamente prodotto. Ciò che conta è che si sia verificata una situazione di pericolo, anche soltanto potenziale. Devi inoltre tener presente che, il comportamento del tuo collega, il quale abbia determinato tale situazione di pericolo, si riterrà aggravato in presenza di cartelli di divieto ben visibili.
Sigaretta sul luogo di lavoro: rischi per il datore
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure che si rendano necessaria a tutelare la tua integrità psico-fisicae quella degli altri dipendenti [8]. In altri termini, il tuo capo deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei suoi dipendenti e attivarsi per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro e per evitare l’insorgenza di eventuali patologie [9]. Naturalmente deve tener conto, non soltanto dei rischi direttamente derivanti dall’attività lavorativa svolta, ma anche di quelli che possono essere causati da altri fattori. Il fumo passivo, in quanto altamente nocivo anche nel caso di brevi esposizioni allo stesso, deve essere incluso nella valutazione dei rischi. Per evitare ogni questione legata a fumo e sigarette sul luogo di lavoro, il datore dovrebbe adottare una politica aziendale incentrata sui seguenti punti [10]:
- includere il fumo passivo nel documento di valutazione dei rischi;
- informare i suoi dipendenti sui rischi da fumo;
- individuare ed indicare le soluzione per evitare tali rischi (predisposizione di spazi per la pausa sigaretta o divieto assoluto di fumare sul luogo di lavoro);
- esporre cartelli che indichino in quali spazi sia vietato fumare ed in quali sia consentito;
- vigilare sull’osservanza delle regole;
- definire gli interventi da attuare in caso di trasgressione delle regole e di lamentele da parte dei non fumatori o di contrasti tra dipendenti fumatori e non fumatori.
Il datore di lavoro, il quale ometta di valutare i rischi derivanti dall’esposizione passiva al fumo, il quale non applichi le misure necessarie a garantire la salubrità degli ambienti e non segnali il divieto di fumare con apposita cartellonistica, può essere sanzionato per inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro [11]. Oltre alla sanzione, rischia di essere chiamato a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali da te subìti, a causa del fumo passivo. Sul punto, si è pronunciata la Corte di Cassazione [12], secondo cui il datore, il quale non faccia rispettare il divieto di fumo in azienda, deve risarcire il danno esistenziale per il fumo da sigarette, involontariamente e ripetutamente inalato dal proprio dipendente. In particolare, è stato evidenziato come la ripetuta esposizione al fumo passivo determini, per il dipendente non fumatore, una condizione di disagio e di pericolo di gravi danni alla sua salute nel lungo periodo. Inoltre, verrebbe ad essere intaccato un diritto costituzionalmente garantito, come quello al lavoro, nel quale è incluso il diritto di ciascuno a lavorare in condizioni di sicurezza per la propria integrità psico-fisica.
Ne consegue che, il datore di lavoro, il quale di fronte al comportamento trasgressivo dei tuoi colleghi fumatori, ometta di intervenire nei loro confronti, è da ritenersi responsabile dei danni patrimoniali e non patrimoniali da te sofferti e, quindi, può essere condannato al risarcimento. Addirittura, è stato qualificato come mobbing il comportamento del capo che non faccia nulla per impedire ai suoi dipendenti di fumare in azienda, benché sia cosciente del danno che ne deriva ad uno o più lavoratori (infiammazione delle vie respiratorie, fastidi alla vista, ecc.) [13].
La condotta di mobbing si ritiene integrata soprattutto nel caso in cui la mancata adozione di misure contro al fumo passivo sia intenzionalmente diretta a perseguitare il lavoratore, sì da costringerlo a presentare le sue dimissioni. In tali casi, aumenta l’entità del risarcimento che puoi richiedere all’azienda.
Sigaretta elettronica sul luogo di lavoro: è ammessa?
Probabilmente ti starai domandando se per la sigaretta elettronica valgano le considerazioni fatte sino ad ora. Rispetto a tale dispositivo non vi è attualmente alcuna norma che espressamente ne vieti l’uso nei luoghi pubblici. A ciò si aggiunga che sulla nocività del vapore, inalato passivamente, vi sono ancora opinioni discordanti. Ad ogni modo, il datore di lavoro, il quale è tenuto a garantire la salubrità degli ambienti e tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, ha piena facoltà di ammettere o vietare l’uso della sigaretta elettronica in azienda, soltanto dopo aver compiuto un’attenta valutazione dei rischi. Nel caso in cui ne ammetta l’uso, deve predisporre appositi spazi per chi voglia svapare, sì da non esporre a fastidi o rischi te e gli altri non fumatori. Ove l’uso venga vietato, il datore deve esporre cartelli ben visibili e vigilare sul comportamento dei suoi dipendenti. In ogni caso, il tuo capo deve intervenire nei confronti del collega che vìoli le regole. In mancanza, potrai avanzare lamentele o agire contro di lui.
note
[1] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 339/1996;
[2] Art. 51, Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
[3] Art. 8, Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
[4] Cfr. D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
[5] Art. 24 D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6;
[7] Al lavoratore che trasgredisce il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell’art. 20, c. 2, lett. b del D.Lgs. 81/08;
[8] Art. 2087 c.c.;
[9] Art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
[10] Art. 15 del D.Lgs. 81/2008;
[11] Cfr. artt. 223, 235, 235, 237, 64, 163 D.Lgs. n. 81/2008;
[12] Cfr. Corte di Cassazione sent. n. 23862/16;
[13] Cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 10037/2015
Fonte: www.laleggepertutti.it
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