07 maggio 2018

AGRICOLTURA. UILA BRINDISI E LECCE: CASSAZIONE RENDE GIUSTIZIA A OPERAI AGRICOLI. HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO A VEDERSI RICALCOLATA L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA. IL BLOG: ECCO LA SENTENZA INTEGRALE


Dal sito www.agricolae.eu

07 Maggio 2018
“Con una recentissima ordinanza pubblicata lo scorso 26 aprile, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto degli operai agricoli a tempo determinato a vedersi ricalcolata l’indennità di disoccupazione agricola attraverso l’utilizzo del salario medio convenzionale”. È quanto si legge in una nota della Uila. “La vicenda nasce da una vertenza di lavoro avviata dalla Uila di Brindisi e di Lecce che aveva visto gli organi giurisdizionali delle due province salentine pronunciarsi in maniera contrastante con due orientamenti distinti, uno favorevole e l’altro contrario alle istanze dei lavoratori agricoli a tempo determinato. “ Ora – sottolineano in una nota congiunta i segretari provinciali dei lavoratori agricoli della Uil di Brindisi Gino Vizzino e di Lecce Mauro Fioretti – la Cassazione ha voluto prendere posizione in maniera chiara e definitiva affermando che “il riferimento al salario medio convenzionale continua ad operare per gli operai agricoli a tempo determinato” accogliendo la tesi sindacale sostenuta dall’avvocato Cosimo Summa”.

“L’individuazione di regole diverse per la contribuzione dovuta dal datore di lavoro e per la contribuzione da valorizzare per la misura delle prestazioni spettanti ai lavoratori, specie quanto alle prestazioni temporanee – spiega il legale  - trova fondamento nelle basi fondanti del sistema previdenziale, di tutele del singolo lavoratore e di solidarietà di ciascun lavoratore nei confronti degli altri. Inoltre – evidenzia l’avvocato Cosimo Summa – lo stesso istituto previdenziale, davanti al supremo collegio – ha voluto cambiare la propria linea difensiva, condividendo in tutto e per tutto le nostre argomentazioni”.

Fondamentale per la Uila il riconoscimento al salario medio convenzionale che si basa sul contratto e sulla media delle retribuzioni rilevate anno per anno e provincia per provincia e non su quello cosiddetto “di piazza” che non garantisce la parte debole del rapporto di lavoro.

Fonte: www.agricolae.eu


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Sentenza integrale






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