05 ottobre 2017

BUSTE PAGA: CHE VALORE HANNO? L’AZIENDA TI HA CONSEGNATO IL CEDOLINO MA NON HAI TROVATO IL BONIFICO. CHE DEVI FARE IN QUESTI CASI?



La busta paga quietanzata è dimostrazione dell’avvenuto pagamento del lavoratore.

04 Ottobre 2017
L’azienda ti ha consegnato il cedolino; lo hai firmato per ricevuta, come sei solito fare ma, andando a vedere sul conto corrente, non hai trovato il bonifico. Che devi fare in questi casi? Che valore ha la busta paga emessa dal datore di lavoro? Che succede se il dipendente fa causa all’azienda per il mancato pagamento dello stipendio e questa presenta una busta paga quietanzata? Una risposta è stata fornita da una recente sentenza della Cassazione [1]. Ma procediamo con ordine e vediamo che valore hanno le buste paga.

Solo la busta paga quietanzata fa prova dell’avvenuto pagamento dello stipendio; il dipendente ha comunque la possibilità di dimostrare che la firma gli è stata estorta con l’inganno, il ricatto o con violenza o che il pagamento –avvenuto magari con assegno – non è andato a buon fine.

In tutti gli altri casi, la semplice emissione del cedolino non prova il versamento della retribuzione. Anche la semplice firma «per ricevuta» del cedolino non impedisce al dipendente di chiedere un decreto ingiuntivo all’azienda sostenendo di non essere stato pagato; si tratta di una sufficiente prova scritta che consente di recuperare il credito in modo veloce e con una spesa ridotta.

Se però il dipendente fa causa al datore di lavoro sostenendo di non essere stato pagato e quest’ultimo, pur avendo le buste paga quietanzate, dimentica di depositarle in causa, è facoltà del giudice chiedere l’esibizione di detti documenti. È vero che, nel processo civile, in generale, le prove sono un onere delle parti e, se queste omettono di presentarle, non possono più dimostrare i propri diritti; tuttavia, il codice di procedura civile [2], proprio in materia di cause di lavoro, attribuisce al giudice un potere di disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Ne consegue che «il giudice, qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilevo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione».

Se il lavoratore intende invece fare causa all’azienda per il mancato pagamento dello stipendio, non è necessario che sia in possesso delle buste paga, sebbene queste potrebbero accelerare il procedimento, consentendogli di chiedere direttamente un decreto ingiuntivo. Senza invece una prova scritta sarà necessario il giudizio ordinario, sicuramente più lungo.

note

[1] Cass. sent. n. 23039/17 del 3.10.2017.
[2] Art. 421 cod. proc. civ.

Fonte: www.laleggepertutti.it



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