Mi sono infortunata sul luogo di lavoro e il mio medico mi ha dato 20 giorni di riposo dicendomi che non devo rimanere a casa per la visita fiscale, ma posso fare fisioterapia. È vero?
In generale l’assenza durante la fasce orarie della reperibilità per la visita fiscale è consentita per visite, prestazioni e accertamenti specialistici oppure visite mediche generiche contemporanei alla visita fiscale, se si verifica l’impossibilità di effettuarle in orario diverso dalle fasce di reperibilità [2]. Il lavoratore che non può essere presente alla visita fiscale e deve allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps. Tali visite devono essere comunque supportate da documentazione. Se per urgenza il malato non può inviare la previa comunicazione, può ugualmente uscire di casa, ma successivamente, oltre alla dimostrazione della visita o della prestazione specialistica, dovrà anche dimostrare l’urgenza e l’indifferibilità.
Ciò nonostante, nel caso di specie, il lettore non deve preoccuparsi. Infatti, per come chiarito già dall’Inps, la visita fiscale è esclusa nei casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
In particolare, non c’è obbligo di rispettare le fasce di reperibilità nelle seguenti ipotesi:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.
- infortuni sul lavoro.
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio.
- stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
In tutti gli altri casi, il dipendente è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (per esempio, in relazione all’effettuazione di una visita specialistica), ad avvisare solo la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà a informare l’Inps.
Nel caso in cui il lavoratore malato sia assente alla visita fiscale, si dovrà presentare a visita ambulatoriale; in tal caso l’Ufficio medico legale dovrà comunque richiedere le motivazioni dell’assenza e, solo ove esse siano di carattere sanitario, valutarne le giustificazioni (con le stesse modalità tra dipendenti pubblici e privati).
Fonte: www.laleggepertutti.it
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