07 settembre 2017

MALATTIA PROFESSIONALE: COSA DEVE PROVARE IL LAVORATORE





 L’AUTORE: Maria Monteleone






Spesso il contatto continuativo del lavoratore con sostanze nocive (per esempio vernici, acidi, leghe metalliche ecc.) può generare malattie, anche gravi, che, in quanto legate all’attività svolta e a luogo di lavoro, sono definite malattie professionali e danno diritto al riconoscimento del danno biologico.
Ai fini del riconoscimento del danno biologico, l’onere della prova del nesso causale tra malattia professionale e sostanze utilizzate nello svolgimento dell’attività lavorativa (per esempio agenti chimici) varia se la malattia è tabellata o meno. Più precisamente occorre distinguere tra le malattie legate a sostanze inserite nella tabella ministeriale delle malattie professionali [1] e le patologie fuori tabella.

È quanto precisato da una recente sentenza della Cassazione [2].


Malattie professionali “tabellate”


L’inclusione nelle apposite tabelle ministeriali sia della lavorazione della sostanza nociva che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dal dipendente. Cioè si presume l’esistenza del nesso causale tra malattia professionale e contatto con le sostanze nocive.
Di conseguenza, ai fini del risarcimento, al lavoratore basta allegare il contatto con le suddette sostanze. Sull’Inail invece ricade l’onere di prova contraria che può essere, per esempio, la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia. Di conseguenza, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia.

Malattie tumorali: onere della prova

La regola appena esposta deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, dell’idoneità dell’esposizione al rischio a causare l’evento morboso.
In presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, torna ad operare la presunzione legale quanto a tale origine. In questo caso l’Inail può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all’esposizione a rischio, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo.



Malattie professionali “non tabellate”

Diversamente, qualora il lavoratore riconduca la malattia professionale al contatto con agenti non tabellati, la prova del nesso causale è esclusivamente a suo carico, nel senso che egli dovrà allegare e provare i fatti materiali (per esempio i prodotti chimici usati nella sua vita lavorativa), sui quali si svolgerà d’ufficio il giudizio medico legale (ctu) che solo può stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica.


Malattia professionale: accertamento del giudice 


Nelle cause relative al risarcimento per malattia professionale da contatto con sostanze nocive, la prima operazione che il giudice del merito deve compiere è quella di definire se l’agente patogeno di cui si discute rientri nella tabella ministeriale.

Se il lavoratore ha contratto un tumore, il giudice deve accertare se la specifica forma tumorale è, secondo la scienza medica, causata dall’agente patogeno tabellato, secondo il criterio del giudizio probabilistico sulla eziopatogenesi professionale. Quest’ultima può essere ravvisata in presenza di un rilevante o ragionevole grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all’assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale.

Il Ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia con tabellata con l’attività professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l’assenza di altri fattori extra professionali.

note

[1] All. 1 DPR n. 336/1994.
[2] Cass. sent. n. 20769 del 5.09.2017.

Fonte: www.laleggepertutti.it




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