04 settembre 2017

CARISSIMI ONOREVOLI, SIA I CONTRATTI DI LAVORO VIGENTI, CHE I DIRITTI (COMPRESI QUELLI ACQUISITI) DEVONO VALERE ANCHE PER I LAVORATORI FORESTALI. O NO?


I contratti di lavoro vigenti devono essere rispettati. Punto! Perchè non lo fate? Vi sembra giusto tutto cio'?

di Michele Mogavero
Il contratto collettivo nazionale di lavoro (abbreviato CCNL) è, nel diritto del lavoro italiano, un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro ovvero dalle rispettive parti sociali in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo accordo. (Wikipedia)

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. (Art. 35 Costituzione Italiana)

Andiamo al dunque



Retribuzione

L'art. 11 del Contratto Integrativo Regionale ci dice che la corresponsione della retribuzione sia per gli OTI che per gli OTD deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa.
Quasi mai viene rispettata questa data. Cosa abbiamo di diverso rispetto agli altri dipendenti pubblici?




Chilometraggio

Art. 16 - CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO. (CIR)

L'amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto (art. 54 CCNL/98 ) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro.

Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi medesimi.

Non si sta rispettando questo articolo

Art. 15 - MEZZI DI TRASPORTO (CCNL)
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità
pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).

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Art. 16 - MISSIONI E TRASFERTE (CCNL)
Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa
documentazione, entro un mese.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle
spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti.
L’eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario.
Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.

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Art. 54 - CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO RIMBORSO CHILOMETRICO (CCNL)
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni
sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.

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Cosa fare quando un proprio diritto non viene rispettato? 
Rispondete per favore



Diritti acquisiti

L'esempio di un 101nista, ma ovviamente vale anche per il 78ista ed il 151nista:

anno 2007 giornate 106; 
anno 2008 giornate 112; 
anno 2009 giornate 127; 
anno 2010 giornate 135; 
anno 2011 giornate 151;
anno 2012 giornate 126.

Io sono un ignorante, ma questi per noi si chiamano diritti acquisiti! O diritti acquisiti sono solo i vitalizi e tutti quei privilegi che la casta non ne vuole fare proprio a meno?




  Mansione del Capo Squadra dell'antincendio

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna ha dato ragione ai lavoratori forestali dell'antincendio boschivo che hanno svolto l'attività lavorativa come preposti alla sicurezza, condannando l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea al riconoscimento in favore degli stessi del diritto alla mansione superiore con inquadramento al 4° livello riconducibile alla mansione di Capo Squadra ed al conseguente pagamento della differenza retributiva maturata, nonché alla ricostituzione contributiva. 
Ad oggi nessun aumento viene riconosciuto.




L'uomo da solo in torretta non deve più stare!

In torretta succedono anche gli incidenti. Un lavoratore da solo in cima ad una montagna, spesso oltre i 1.000 metri di altezza, distante dagli altri siti operativi dell’area boscata non può essere soccorso celermente, ne in caso di malore ne di infortunio accidentale. Gli addetti ai lavori hanno chiesto in rispetto della normativa vigente sulla sicurezza, il raddoppio diurno del personale A.T.A.I. in servizio h24 integrandolo con un'altra unità - come si era fatto negli anni precedenti - , utilizzando personale soprannumerario e/o non disponibile per altre mansioni, incluso nel contingente antincendio




Mancato raggiungimento delle giornate di garanzia

Non era mai successo una vergogna del genere, nel 2015 alcuni lavoratori 78isti, 101nisti e 151nisti non hanno potuto completare le giornate di contingente. Fortunatamente alcuni Tribunali gli hanno dato ragione.





Scatti di anzianità

Il Tribunale di Catania, grazie ad alcuni colleghi che hanno fatto ricorso, ha riconosciuto ad ogni 101nista una somma di circa 2.700,00 euro (duemilasettecentoeuro/00). Ma se la matematica non è un opinione, qualcosa in meno per i 78isti e qualcosa in più per i 151nisti. Da verificare se sono stati già indennizzati o se la Regione ha avuto il coraggio di appellarsi. Questo lo verificheremo presto. Fidatevi!




Arretrati contrattuali 2006-2008

Ai soli lavoratori dell'antincendio hanno avuto il coraggio di negare gli arretrati contrattuali 2006-2008, anzi rivogliono indietro quelli percepiti, non vi sembra un'altra grande vergogna? Questo Blog non ha mai fatto guerra verso i colleghi dell'azienda e mai ne farà, però non riesce a digerisce la disparità di trattamento. Chiediamo che anche agli Aib vengono riconosciuti gli stessi diritti, avendo lo stesso identico contratto di lavoro.  
Attenzione, non diremo mai in nessuna sede di negare gli arretrati ai colleghi dell'azienda. Mai e poi mai! Anzi, dobbiamo essere più uniti.





Stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio

La sentenza "Mascolo" della Corte di Giustizia, rende approdo giurisprudenziale di chiaro valore legale, valevole per tutti i precari che orbitano nel territorio dello stato italiano. Gli avvocati sostengono che il diritto della stabilizzazione spetta anche ai lavoratori forestali, dicono che la norma è chiara e non vi sono interpretazioni alternative.




La Costituzione Italiana

ART. 1.
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

ART. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 39.
L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.



Non ne possiamo più, nè del precariato
nè di tutti quei diritti calpestati


Ecco cosa ci spetta dopo 30/40 anni



Se sei d'accordo condividi!





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