L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo non coincide solo con l’assenza dalla propria abitazione ma con qualsiasi condotta che impedisca il controllo.
L’AUTORE: Maura Corrado
26 marzo 2017. L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita medica di controllo
non coincide necessariamente con l’assenza del medesimo dalla propria
abitazione, ma può essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso
lavoratore, pur presente in casa, che abbia impedito l’esecuzione del
controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non
apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, è il lavoratore a
dover provare di aver osservato il dovere di diligenza [1]. A dirlo è il Tribunale di Lucca un una recente sentenza [2]:
una dipendente delle Poste chiedeva l’annullamento della sanzione
disciplinare irrogatagli dall’azienda per non essersi sottoposta alla
visita fiscale di controllo. Poste italiane, tuttavia, sosteneva che era
stata la stessa donna a non adottare la diligenza richiesta al fine di
rendere possibile l’esecuzione del controllo sanitario.Il Tribunale non condivide le ragioni della dipendente: si uniforma, infatti, all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il lavoratore in malattia deve rendersi reperibile durante gli orari fissati dalla legge al fine di consentire la visita fiscale del medico dell’Inps: se dovesse essere costretto ad allontanarsi da casa per un motivo urgente, può farlo a patto che ne dia comunicazione al datore di lavoro e agli organi di controllo dell’Inps stesso. Se non lo fa, risulterà assente ingiustificato. Unica eccezione a questa regola si ha nell’ipotesi in cui l’assenza dia dovuta a motivi particolarmente gravi, a causa dei quali la comunicazione non è d’obbligo. In pratica: il lavoratore può assentarsi durante gli orari in cui dovrebbe essere reperibile, ma unicamente per giustificato motivo e, cioè, per motivi urgenti e indifferibili, comunicandolo al datore di lavoro e all’Inps, a meno che le ragioni dell’assenza siano gravi e indifferibili. In quest’ultima ipotesi, il lavoratore deve comunque dimostrare l’impossibilità di avvisare il datore di lavoro e l’Inps
In tema di visite fiscali, tra l’altro, il lavoratore si considera “assente” e, quindi, responsabile:
- quando non è presente presso l’abitazione,
- quando, in qualsiasi modo, impedisca la visita di controllo. Ad esempio, Tizio è in casa ma il suo nome non è presente sul citofono e non risponde perché il citofono è rotto.
Nel caso di specie, le indicazioni fornite e precisate dalla lavoratrice in merito all’indirizzo di reperibilità non consentivano al medico fiscale di individuare l’abitazione al domicilio indicato, pur avendo egli interpellato i vicini. Dal canto suo, la dipendente sosteneva di essere stata presente nel domicilio da lei indicato per la visita e di aver apposto un cartello sul cancello di casa. Secondo il medico, però tale cartello o non c’era o non era visibile e, in ogni caso, le indicazioni offerte non erano state idonee a consentirgli l’espletamento della visita a cui era demandato. In pratica, la lavoratrice non ha adottato tutti gli accorgimenti pratici necessari a rendere possibile la visita e, di conseguenza, le sue domande dovevano essere respinte.
note
[1] Cass. sent. n. 3294 del 19.02.2016; Cass. sent. n. 4216 del 14.05.1997; Cass. sent. n. 2816 del 23.03.1994; Cass. sent. n. 12534 del 18.11.1991.
[2] Trib. Lucca sent. n. 85 del 01.03.2017.
Fonte: www.laleggepertutti.it
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