ART.11
RETRIBUZIONE
La corresponsione della retribuzione sia per gli OTI che per gli OTD deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello cui si riferisce la prestazione lavorativa.
ART. 16
CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO - RIMBORSO CHILOMETRICO
L'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto (art. 54 CCNL/98) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro. Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi medesimi.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Art. 16 - Missioni e trasferte
Le spese per viaggio, vitto ed alloggio, ed altre comunque sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate, previa documentazione, entro un mese.
I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.
Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’eventuale tempo di lavoro eccedente il normale orario contrattuale sarà remunerato con il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario. Un diverso trattamento per missioni e trasferte di lunga durata potrà eventualmente essere concordato a livello regionale o aziendale.
Art. 52
Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto
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