01 luglio 2016

L'INDENNITÀ CHILOMETRICA E GLI ARRETRATI CONTRATTUALI SPETTANO PER LEGGE. PUNTO!


L'indennità chilometrica e gli arretrati contrattuali spettano per legge. Punto!




Per giorno 6 luglio C.A. le Segreterie regionali di Fai, Flai e Uila hanno proclamato uno stato di agitazione preso il Comando del Corpo Forestale.  
Auspichiamo che i Sindacati oltre ad affrontare la questione del chilometraggio dei LTI (problema che riguarda anche i LTD), affrontino anche la problematica del mancato saldo degli arretrati contrattuali degli Aib. Soprattutto fare chiarezza sull'eventuale restituzione degli stessi per come ci hanno chiesto.

Chilometraggio. Facciamo veramente fatica a comprendere perchè rimane ancora irrisolto il diritto del chilometraggio, nonostante i contratti di lavoro nazionali e regionali ed alcune sentenze emesse dai Tribunali. Il mancato riconoscimento dell'indennità chilometrica nel 2015, sarebbe costato centinania di euro ai lavoratori forestali, sia nella busta paga, che nell'indennità di disoccupazione. Stesso discorso vale per l'anno corrente.
Ci domandiamo: ma a chi ci dovremmo rivolgere se non vengono rispettati i contratti dei lavoratori e le sentenze dei Tribunali? Al Presidente della Repubblica? Ad un avvocato? A Striscia la notizia? A chi? 


Arretrati contrattuali. L'altra questione calda è il mancato pagamento del saldo degli arretrati contrattuali 2006-2008 previsti dai CCNL e non corrisposti. La cosa più strana è che non solo ci devono per legge da 10 anni questi soldi, addirittura rivogliono indietro la percentuale che ci hanno pagato, ma per il momento hanno deciso di temporeggiare perchè aspettano il parere dell'Avvocatura dello Stato (così ci fanno credere). 
Ma i cittadini quanto tempo devono aspettare per avere una risposta? La prossima campagna elettorale?


Sul chilometraggio


Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavorodal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).


Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori 
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.



Contratto Integrativo Regionale 
Art. 16 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità
pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa.
Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro
percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera
nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro
dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).


Per non parlare dell'ultima sentenza a favore dei lavoratori forestali emessa dal Tribunale di Benevento, in cui fa rispettare il CCNL uguale a quello nostro





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