Ricevo e volentieri pubblico
dal Segretario Generale Prov.le Uila Palermo
Giuseppe La Bua
Come sempre accade quando si vuol difendere l'indifendibile. Il giusto paga per il peccatore
Il limite posto dall'art. 19 non è assolutamente così circoscritto come si vuol fare intendere nell'articolo riportato ieri dal sito "I Nuovi Vespri" a firma di Elorina La Via. L'articolo della Finanziaria è la prova generale di quanto previsto nel DDL Cracolici dove prevede che qualsiasi periodo lavorato presso terzi vada sottratto alla garanzia occupazionale e che inoltre sia lo stesso lavoratore obbligato a comunicare il dato al CPI.
Chiarisco
Il punto quindi non è l’occupazione reale del lavoratore che dovrebbe aspirare giustamente alla piena occupazione e questo anche sommando più opportunità ma il concetto molto diffuso, ahimè anche tra i lavoratori, che il lavoro presso un datore di lavoro pubblico, in questo caso la Regione Siciliana, sia solo assistenza e che quindi il valore e la qualità della prestazione lavorativa sia marginale.
Ritornando all’art.19 questo non colpisce esclusivamente chi realmente usufruisce o usufruirebbe di più opportunità consistenti di lavoro ma anche chi ad esempio fino all’anno scorso lavorava 78 gg. in forestale e magari 20, 30, e fino a 101gg. al Vivaio Federico Paulsen indicato in maniera specifica nella norma ma con la superata dizione di “Vivaio Viti Americane”.
A mio modesto parere se si fosse voluto porre un limite che non facesse invece pensare ad altro, il limite si poteva porre sul cumulo di giornate massime di occupazione raggiungibili, che senza ledere nessuno potevano essere tranquillamente le 156/180 che equivalgono ad un anno intero di contribuzione e nel caso delle 180 sommate alla disoccupazione anche un reddito vicino all’occupazione piena.
Invece i giusti, cioè quei lavoratori che con più lavori (domani anche quelli presso i datori di lavoro privati) erano ben lontani dal raggiungere quelle 180 gg., che dovrebbero essere il traguardo minimo di ogni lavoratore, hanno dovuto scegliere dove provare a lavorare.
A me l’art. 19, che invito a leggere con attenzione, almeno per come è attualmente scritto ed interpretato, non sembra una norma equa ed è probabilmente anche anticostituzionale perché, sempre a mio modesto parere, lederebbe il diritto al lavoro.
A meno che non siate con quelli che pensano che sia tutta ASSISTENZA e allora è tutto tempo perso.
Giuseppe La Bua
Notizia correlata:
Regione Siciliana: ci sono lavoratori stagionali del comparto forestale che raggiungono, o superano, le 365 giornate all’anno? Il blog: chiediamo almeno due soli contingenti. Punto!
Ecco qui sotto l'art. 19
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g16-12o1/g16-12o1.pdf

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