02 aprile 2016

MALATTIA: IL CERTIFICATO MEDICO NON BASTA PER USCIRE DI CASA. SI RISCHIA IL LICENZIAMENTO


Malattia: il certificato medico non basta per uscire di casa 


Malattia: il certificato medico non basta per uscire di casa


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Il lavoratore dipendente ha il dovere di astenersi dall’adottare condotte passibili di ritardare la guarigione.

Una volta assolto l’obbligo di reperibilità per la visita fiscale, il lavoratore può uscire di casa, ma ad una condizione: che ciò non pregiudichi la sua guarigione. Diversamente, egli è passibile di licenziamento. Secondo, infatti, una recente sentenza della Cassazione [1], il dipendente ha l’obbligo di guarire il prima possibile o, quanto meno, di non ritardare il normale decorso della malattia, onde tornare al più presto sul posto di lavoro e non costituire un peso sia per il sistema previdenziale, sia per l’organizzazione dell’azienda.

È chiaro che, nel valutare la congruità della sanzione inflitta dal datore di lavoro, pesa la natura della malattia. Non tutte le infermità, infatti, possono essere aggravate dal mancato riposo. Così, ad esempio, una passeggiata non potrebbe essere di ostacolo alla ricomposizione di una frattura ad un arto già ingessato. Al contrario, in presenza di un’influenza virale, accompagnata da febbre, è assolutamente sconsigliabile uscire di casa.


A impedire il licenziamento non serve neanche la presenza di un certificato medico che attesti la veridicità della malattia: è la violazione del principio di correttezza e buona fede nei confronti dell’azienda ad essere sanzionabile, a prescindere dalla veridicità dei certificati medici. Del resto, è proprio la presenza dell’attestazione del medico curante a confermare la presenza di una patologia tale da impedire al lavoratore di recarsi in azienda, sicché non si vede come, nello stesso tempo, egli potrebbe invece dedicarsi ad altre attività (sempre che siano incompatibili con la guarigione).


È chiaro però che se è compatibile un’attività “di concetto” svolta fuori di casa, allo stesso modo lo potrebbe essere un “lavoro di scrivania”. Dunque, il dipendente che, nello stesso tempo, dichiari in forza di un certificato medico di essere in malattia e poi svolga attività simili a quelle che avrebbe potuto eseguire sul posto di lavoro, così pregiudicando la guarigione, può ben essere licenziato. Il dovere di buona fede impone al dipendente di astenersi, durante la malattia, dall’adozione di attività stressanti per il fisico e, quindi, incompatibili con la necessità di guarire rapidamente.


Certificato medico


Ricordiamo che il lavoratore ammalato deve sottoporsi, preferibilmente sin dal primo giorno di malattia, ad un accertamento sanitario da parte del medico curante. Nel caso di assenza per malattia di durata pari o inferiore a 10 giorni, nonché per le assenze fino al secondo evento nel corso dell’anno solare, il lavoratore può rivolgersi anche al medico curante non appartenente al SSN (o con esso convenzionato); se invece l’assenza supera i 10 giorni o nei casi di eventi di malattia successivi al secondo nel corso dell’anno, la certificazione deve essere rilasciata esclusivamente dal medico del SSN (o con esso convenzionato). Sono escluse da tale obbligo le assenze per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche, per le quali la certificazione può essere rilasciata anche da un medico o da una struttura privata.

Il lavoratore può recarsi direttamente presso l’ambulatorio del medico nell’orario di apertura (visita ambulatoriale); se però le condizioni di salute non consentono uno spostamento, l’attività medica viene prestata a domicilio. La visita domiciliare deve essere eseguita:

– nel corso della stessa giornata, quando la richiesta perviene entro le ore 10,00;

– entro le ore 12,00 del giorno successivo, in caso di richiesta recepita dopo le ore 10,00.

Nel corso della visita il lavoratore deve comunicare al medico curante l’eventuale indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in possesso del datore di lavoro.

La malattia può decorrere dalla data:
– in cui viene prodotta la certificazione medica, quando questa coincide con la data di inizio della malattia;
– di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore, a patto che la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo.

In caso di visita medica e relativa certificazione effettuate al termine dell’orario di lavoro, la prognosi è calcolata comprendendo anche il giorno in cui si è regolarmente svolta l’attività lavorativa.

[1] Cass. sent. n. 6054/16.


31 Marzo 2016
http://www.laleggepertutti.it/116749_malattia-il-certificato-medico-non-basta-per-uscire-di-casa







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