17 febbraio 2016

STABILIZZAZIONE DEI PRECARI – LAVORATORI FORESTALI E PRECARI DEGLI ENTI LOCALI: TUTELE COLLETTIVE – AVVIO TUTELE NAZIONALI ED EUROPEE


Stabilizzazione dei precari – lavoratori forestali e precari degli enti locali: tutele collettive – avvio tutele Nazionali ed Europee






Dobbiamo andare avanti. Lottare. Non c’è più spazio per le chiacchiere. La sentenza della Corte di Giustizia avrà conseguenze importanti sul lavoro italiano, perché mette fine all’abuso dei contratti a termine per rispondere a esigenze durature e non temporanee. Il principio di diritto su cui si basa la sentenza è il contrasto della normativa italiana con quella europea, in quanto il nostro attuale sistema non prevede misure dissuasive e preventive dell’abuso di contratti a termine. Gli accordi europei che regolano la materia impongono agli stati di indicare ragioni oggettive che giustifichino la reiterazione dei contratti a termine, ponendo anche un limite temporale; devono indicare anche delle sanzioni per chi ne abusa e i risarcimenti non devono essere inferiori al danno del lavoratore, altrimenti la misura dissuasiva non funziona. Da noi spesso si ricorre al risarcimento forfettario che non sempre è un deterrente.
Invero, lo sfruttamento dei lavoratori a termine è fatto notorio nella Regione siciliana. Pur tuttavia i Tribunali ad oggi aditi, negano il diritto alla conversione, riconoscendo al lavoratore solo il risarcimento del danno patito.
Traiamo le debite conclusioni: il diritto al risarcimento: un piccolo passo avanti; la negazione della conversione: perfetta elusione della norma comunitaria.
Dopo due procedure di infrazione NIF 2014/4231 e NIF 2010/2124 attivate dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, e diverse sentenze e ordinanze della Corte di giustizia, da ultime l’ordinanza Papalia C-50/13 e la sentenza Mascolo C-22/13, non è stata ancora trovata nessuna soluzione concreta. L’interpretazione ermeneutica della Direttiva è chiara: rendere effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a temine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs n. 368/2001.
È certamente pacifico che la gran parte dei contratti a termine in essere presso gli enti locali siano finalizzati alla copertura di posizioni lavorative stabili e permanenti, anche in considerazione dei reiterati blocchi delle assunzioni a concorso nel settore. Sicché, in applicazione di tale complessa e caotica situazione normativa, si è di fatto concretizzata anche in questo caso l’ipotesi esaminata dalla Corte europea di un abuso nella reiterazione dei contratti a  termine, con la conseguente necessaria applicazione delle misura sanzionatorie finalizzate all’eliminazione definitiva delle conseguenze dell’abuso.
Partendo dal dato concreto relativo alla forte presenza di lavoratori precari nelle pubbliche amministrazioni, si afferma che il solo strumento risarcitorio non può considerarsi, da solo, idoneo a tutelare i lavoratori a termine nel settore pubblico e che, pertanto, vi è nel nostro ordinamento una illecita disparità di tutela tra lavoratori pubblici e lavoratori privati. I lavoratori degli Enti Locali quindi, vanno stabilizzati, con conversione del rapporto, ove sussistano i requisiti legali. Pertanto i dipendenti precari siciliani dovrebbero ancora di più in questo momento storico (stabilizzazione personale scolastico) sollecitare il Legislatore regionale e nazionale a mettere in campo una norma organica per affrontare il fenomeno del precariato pubblico siciliano ovvero chiamare in giudizio lo Stato italiano e anche la Regione Siciliana per aver consentito con la propria legislazione di non prevenire gli abusi dei contratti a tempo determinato in Sicilia. Non esistono precari di serie A e precari di serie B! Tutti vantano il medesimo diritto! L’applicazione reiterata nel tempo di contratti a termine è illegittima. Punto.
Ci rivolgeremo, quindi, in Europa. Faremo istanza in Commissione Europea per avviare una nuova procedura di infrazione per la violazione delle Direttive comunitarie da parte del nostro Stato.
Attiveremo le procedure di tutela nazionali (ricorsi al giudice del Lavoro – istanza di rinvio pregiudiziale) ed europee per tutti i lavoratori del settore forestale e per tutti i lavoratori precari della P.A.
Per info sulle tutele collettive europee manda una mail a: studiolegale.fasano@alice.it


17 Febbraio 2017
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1 commento:

  1. Con tutto il rispetto, credo che la stabilizzazione per i forestali tramite d.lgs n. 368/2001 non sia così semplice come si voglia far apparire. Ci sono tre scogli da superare di non poco conto.
    1) Il comma 2 dell'art. 10 della medesima legge che così recita: sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi come definiti dall'art. 12,comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
    2) 4-ter. della medesima legge. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività
    stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
    successive modifiche e integrazioni, nonchè di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni
    e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro
    comparativamente più rappresentative.
    Purtroppo devo dire con molto rammarico che si applica ai forestali la stagionalità del lavoro anche se il forestale è un precario a tutti gli effetti in quanto può dimostrare che può lavorare da gennaio a dicembre coprendo tutte le fasi lavoro. (Personalmente questa cosa mi da molto fastidio perchè ai forestali applicano sempre quello che conviene a loro)
    3) I precari degli enti pubblici,( insegnanti, bidelli,infermieri,postini ecc.)sono chiamati al bisogno perlopiù in sostituzione temporanea del personale di ruolo che si deve assentare per proprie esigenze, mentre noi forestali, a differenza loro, siamo regolati da leggi regionali che ci assegnano annualmente giornate di lavoro.
    Queste sono le motivazioni che mi rendono molto scettico, ma in cuor mio faccio il tifo per voi affinchè possiate trovare le giuste soluzioni per fare in modo di poter cambiare in meglio le condizioni lavorative di tutti i forestali.
    Saluti Giuseppe Candela

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