Ecco a voi l'articolo 19 inserito nella finanziaria che blocca il turn over. Leggibili anche gli emendamenti soppressivi dei deputati. Non sappiamo se ci sono anche quelli del PD
Art. 19
Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali
1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole triennio 2013-2015 sono inserite le parole ed al triennio 2016-2018
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.
Disposizioni di contenimento della spesa nel settore forestale. Disposizioni in materia di garanzie occupazionali
1. Nelle more di una riforma organica del settore forestale è sospeso il meccanismo di sostituzione di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole triennio 2013-2015 sono inserite le parole ed al triennio 2016-2018
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.
Ecco come recita l'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1996
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
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