05 ottobre 2015

INDENNITÀ DI MALATTIA INPS, ASSENZE PER MALATTIA E PERIODO DI COMPORTO



Indennità di malattia Inps, assenze per malattia e periodo di comporto




Quanti giorni di malattia mi spettano all’anno?


Il diritto all’indennità di malattia sorge, in quasi tutti i casi, all’inizio del rapporto di lavoro, compreso il periodo di prova: la malattia non va confusa con permessi o ferie, nel senso che non si può parlare di un numero di ore o giorni che maturano periodicamente.

Si ha diritto ad assentarsi, infatti, per il solo sorgere di una patologia, che impedisce o rende notevolmente difficile lo svolgimento dell’attività lavorativa; esiste, comunque, un periodo massimo entro cui il dipendente si può assentare, detto periodo di comporto: superato quello, il datore è libero di licenziare il dipendente. Inoltre, esiste anche un periodo massimo indennizzabile, solitamente coincidente col comporto, oltre il quale il lavoratore non ha più diritto ad alcuna indennità.

Quanto dura il periodo massimo di malattia?

Per gli impiegati (salvo previsione più favorevole del contratto collettivo) il periodo entro il quale non si può essere licenziati per malattia, ossia il comporto, come già detto, è pari a:
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– 3 mesi, fino ad una anzianità di servizio di 10 anni;

– 6 mesi, sino ad un’ anzianità di servizio di oltre 10 anni.

I Contratti collettivi possono prevedere, poi, un comporto per sommatoria (calcolato sommando diversi eventi di malattia in un arco di tempo) o secco (quando il periodo di conservazione del posto si riferisce ad un’unica e ininterrotta malattia).

Il periodo di comporto può esser interrotto se il dipendente chiede di godere delle ferie già maturate.

Quando la malattia è pagata dall’azienda?
Le assenze per malattia sono retribuite, in genere, dall’Inps, ma in alcune ipotesi l’erogazione è a carico del datore di lavoro; è il caso di

– impiegati, quadri e dirigenti del settore Industria e artigianato;

– impiegati da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori, piazzisti, rappresentanti, dipendenti di partiti politici e organizzazioni sindacali, dirigenti, assunti col Contratto Collettivo Commercio;

– impiegati e dirigenti del settore Agricoltura;

– impiegati, quadri e dirigenti del settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati.

Da quale giorno l’Inps paga la malattia?
Quando l’indennità è a carico dell’Inps, essa viene erogata a partire dal 4° giorno di malattia (rispetto alla data d’inizio della patologia dichiarata dal lavoratore e riportata sul certificato medico, se la visita risulta effettuata nel giorno d’inizio o in quello successivo, diversamente il 4° giorno si conta dalla data di effettuazione della visita).

I primi tre giorni di malattia non sono pagati dall’Inps, e sono chiamati periodo di carenza: sono, però, in quasi tutti i contratti collettivi, retribuiti dal datore di lavoro. Le giornate di carenza sono computate per il raggiungimento del periodo massimo di malattia indennizzabile.

Fino a quando è pagata la malattia?
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, l’indennità è dovuta per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.

Per i lavoratori assunti a termine, il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a quello lavorato nei 12 mesi precedenti alla malattia, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno; se il dipendente nei 12 mesi ha lavorato per meno di 30 giornate, avrà comunque diritto al trattamento economico per 30 giornate.

Non sono contati nel periodo massimo indennizzabile i periodi di maternità, quelli di malattia connessi con lo stato di gravidanza, quelli di infortunio sul lavoro e malattia professionale e di malattia causata da terzi (previa azione di surroga dell’Inps con esito positivo).

Ho diritto alla malattia se il rapporto è cessato?
Se ci si ammala entro 2 mesi dalla cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, si ha diritto all’indennità:

– intera, se la malattia è sorta prima della conclusione del rapporto di lavoro e si prolunga oltre 60 giorni, nel limite dei 180 giorni indennizzabili;

– ridotta, se la malattia, sorta entro il limite dei 60 giorni, va oltre il 60° giorno dalla cessazione del rapporto, sempre entro i 180 giorni indennizzabili.

Se si ha un contratto a termine, una volta cessato il rapporto la malattia non è più indennizzata.


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04 Ottobre 2015
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