Spostamenti casa-lavoro, quando e come vanno retribuiti?
Una nuova sentenza della Corte UE stabilisce che il tragitto dall’abitazione del lavoratore al domicilio del cliente, e viceversa, vada retribuito.
Riguardo al luogo e all’orario di lavoro, in giurisprudenza, gli argomenti di discussione sono pressoché infiniti, ed i punti fermi veramente pochi.
Uno dei punti discussi più di frequente riguarda la retribuzione del tragitto casa-lavoro: nella quasi totalità dei casi, il tempo percorso dalla propria abitazione al luogo di lavoro non rientra in busta paga nelle ore lavorate, ma è stata recentemente emanata una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ne prevede la retribuzione, per alcune categorie di lavoratori.
La sentenza della Corte UE [1] stabilisce, infatti, che per i lavoratori privi di sede fissa, o, più precisamente, di luogo di lavoro abituale (come agenti di commercio, addetti alle consegne…), il tragitto dalla propria abitazione al domicilio del primo cliente della giornata (indicato dal datore di lavoro), e, viceversa, il tragitto dall’ultimo cliente della giornata alla propria abitazione, debba essere retribuito come normale orario lavorativo.
La sentenza interpreta quanto stabilito dalla Direttiva CE in materia di orario di lavoro [2], recepita, nel nostro ordinamento, dal Decreto sull’orario di lavoro [3]: la direttiva, in particolare, definisce detto orario come qualunque momento in cui il lavoratore eserciti la sua attività o le sue funzioni, a disposizione del datore di lavoro, conformemente a quanto prevede la normativa nazionale.
Essere a disposizione del datore di lavoro
Secondo il parere della Corte di Giustizia Europea, un lavoratore può essere considerato a disposizione del proprio datore quando si trova in una situazione nella quale vi è l’obbligo giuridico di eseguire le direttive datoriali e di esercitare la propria attività in funzione dell’azienda.
Al contrario, non può essere considerato a disposizione il dipendente, in quei periodi in cui è libero di dedicarsi ai propri interessi e di gestire liberamente il proprio tempo: pertanto, tali frangenti non costituiscono orario di lavoro, conformemente a quanto previsto dalla Direttiva CE.
Dato che, per i lavoratori privi di sede fissa, il tragitto di lavoro è generalmente deciso e programmato dal datore, compresi quelli da e per il domicilio del dipendente, questi percorsi devono essere remunerati come ore lavorate.
La disciplina italiana
La normativa italiana, sinora, prevede, per i dipendenti senza sede lavorativa stabile, l’inserimento all’interno dell’orario lavorativo di tutti i tragitti, escluso quello da e per l’abitazione del lavoratore.
Grazie alla sentenza della Corte UE, ora anche questo tragitto dovrà essere inserito all’interno delle ore lavorate, poiché, quando è il datore a stabilire appuntamenti ed orari, il dipendente perde la facoltà di poter scegliere liberamente il percorso e le tempistiche di riposo (che vanno garantite obbligatoriamente): è dunque indifferente che il primo e l’ultimo tragitto abbiano come punto di partenza e d’arrivo, rispettivamente, il domicilio del lavoratore.
I Contratti Collettivi
È anche vero che la disciplina specifica, in materia di trasferte e spostamenti in genere, si trova all’interno dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL- salvo discipline di miglior favore all’interno dei contratti collettivi territoriali e aziendali), quindi può variare a seconda del settore: per molte categorie, ad esempio, è prevista la remunerazione degli spostamenti in misura percentuale rispetto alle ore di lavoro effettivo. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalla Sentenza della Corte UE, si ritiene, per i tragitti casa-lavoro dei dipendenti privi di sede fissa, che le ore ricadenti in tali percorsi debbano essere remunerate in misura piena, poiché la disposizione parla di “normale orario di lavoro”.
Dovranno dunque essere modificate le disposizioni dei CCNL che contrastano con quanto ha deciso la Corte, in virtù del principio generale di inderogabilità della normativa a sfavore del lavoratore.
[1] Sent. C.Giust. UE n. C-266/14.
[2] Dir. CE 88/03.
[3] D.lgs 66/03.
Autore immagine: 123rf com
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13 Settembre 2015
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
Art. 15 - Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta (v. art. 54 - Parte operai).
Art. 54 - Centri di raccolta - mezzi di trasporto rimborso chilometrico
L’azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall’azienda, d’intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L’individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l’economicità dell’azienda. Qualora l’azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l’orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.
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