18 settembre 2015

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017. ART. 10: PER FAVORIRE LO SVILUPPO NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE È AUTORIZZATA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, L'ULTERIORE SPESA DI 10.000.000,00 EURO. VEDI ATTI ALLEGATI



Assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2015-2017




 DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA

                                Art. 1.
          Risultato di amministrazione esercizio finanziario
                                 2014

       1.  A  modifica  di  quanto previsto  dall'articolo  3,
     comma  1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.  9,  il
     disavanzo  di  gestione dell'esercizio finanziario  2014,
     determinato  per i fondi liberi in 1.868.846.834,37  euro
     sulla  base  delle  risultanze effettive  della  gestione
     dell'esercizio  finanziario 2014,  al  netto  del  debito
     autorizzato  e  non  contratto di euro 145.000.000,00,  è
     ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a  quote
     costanti   ciascuna  pari  a  246.263.833,48   euro,   in
     attuazione  delle  disposizioni di  cui  all'articolo  9,
     comma  5,  del  decreto  legge 19  giugno  2015,  n.  78,
     convertito  con modificazioni dalla legge 6 agosto  2015,
     n. 125.

       2. La quota di disavanzo dell'esercizio  finanziario
     2014  relativa al debito autorizzato e non contratto pari
     ad  euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge
     regionale   13   gennaio  2015,  n. 3, è ripianata
     nell'esercizio finanziario 2015.

       3. Il disavanzo complessivo alla data dell'1  gennaio
     2015,   determinato per effetto del Riaccertamento
     straordinario  dei residui di cui all'articolo  3,  comma
     7, del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n. 118  e
     successive  modifiche  ed integrazioni,  e di cui  alla
     delibera  di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto  2015,
     Allegato  5/2  in 6.963.105.178,16 euro, al  netto  del
     risultato della gestione dell'esercizio finanziario  2014
     pari ad 1.868.846.834,37 euro, di cui  al  comma  1,  e
     delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione
     dei residui passivi eliminati negli esercizi  precedenti
     per perenzione  amministrativa di parte corrente  ed  in
     conto  capitale per l'esercizio finanziario 2015  pari  a
     168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è  ripianato
     in   trenta   esercizi a quote costanti pari a
     164.180.871,87  euro ciascuna a decorrere  dall'esercizio
     finanziario  2015, ai sensi dell'articolo  3, comma  16,
     del decreto legislativo  23  giugno  2011, n. 118 e
     successive modifiche ed integrazioni.

       4. Il  disavanzo  complessivo pari a  6.963.105.178,16
     euro  di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo  all'1
     gennaio  2015  di  1.931.548.244,41 euro, è  determinato
     anche  in  riferimento alle quote accantonate e vincolate
     di seguito indicate:

  Parte accantonata
  - Fondo  crediti  di dubbia  esigibilità 55.439.708,59

  - Accantonamento residui perenti 486.358.750,03

                   Totale parte accantonata 541.798.458,62


  Parte vincolata
  - Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
314.194.635,63

  - Vincoli derivanti da trasferimenti 4.122.251.959,64

         Totale  parte vincolata 4.436.446.595,27


  Parte destinata agli investimenti 53.311.879,87

     Totale parte destinata agli investimenti 53.311.879,87


       5. Per  effetto  della  determinazione  del  disavanzo
     complessivo  di cui al comma 3 le quote del risultato  di
     amministrazione vincolato sono rideterminate
     rispettivamente  per  gli  anni  2015,  2016  e  2017  in
     4.439.778.521,91 euro, 4.950.727.671,08 euro e
     4.608.629.250,02 euro.

                                Art. 2.
           Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità

       1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2015   è
     istituito nel bilancio della Regione Siciliana  il  fondo
     crediti di dubbia esigibilità  di cui  al principio
     applicato  3.3  della  contabilità finanziaria  di   cui
     all'allegato  n. 4.2 del decreto legislativo  23  giugno
     2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.

       2.  Per  effetto  di quanto disposto al  comma  1  sono
     abrogati l'articolo 38, comma 5, della legge regionale  7
     maggio  2015, n. 9, e l'articolo 5 della legge  regionale
     12 maggio 2010, n. 11.

                                Art. 3.
                  Rinegoziazione posizioni debitorie

       1.  Per  effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione
     delle  posizioni  debitore della  Regione  nei  confronti
     dell'Istituto  finanziatore (CDP) con atti  stipulati  in
     data  3  giugno 2015 e del contributo concesso, anche  al
     fine  di  tener  conto del minor gettito  derivante  alla
     Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina  della
     riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo  8,  comma
     13  octies, del decreto legge del 19 giugno 2015, n.  78,
     convertito  con modifiche dalla legge 6 agosto  2015,  n.
     125,  gli  importi  complessivi stimati all'articolo  31,
     comma  1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.  9,  in
     450.000  migliaia  di  euro per  l'esercizio  finanziario
     2015,   400.000   migliaia  di   euro   per   l'esercizio
     finanziario   2016  e  250.000  migliaia  di   euro   per
     l'esercizio  finanziario  2017,  sono  rideterminati   in
     350.000.000,00  di euro per l'esercizio finanziario  2015
     e  in  36.903.498,13 di euro per l'esercizio  finanziario
     2016.

                                Art. 4.
                  Ripristino autorizzazioni di spesa

       1.  Le  autorizzazioni di spesa, per gli  anni  2016  e
     2017,  relative alla quota integrativa delle assegnazioni
     di  parte  corrente  del Fondo Sanitario,  soggette  alle
     riduzioni  operate ai sensi dell'articolo 31 della  legge
     regionale  7 maggio 2015, n. 7, riepilogate nell'allegato
     2  della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di  euro
     per  l'esercizio finanziario 2016 e 109.275  migliaia  di
     euro   per   l'esercizio  finanziario  2017,   in   parte
     ripristinate   per  l'esercizio  finanziario   2016   per
     l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del  comma
     3  del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate
     per   gli  importi  di  143.588  migliaia  di  euro   per
     l'esercizio  finanziario 2016 e  di  84.623  migliaia  di
     euro per l'esercizio finanziario 2017.

       2.  Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016
     e   2017,  soggette  alle  riduzioni  operate  ai   sensi
     dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015,  n.
     7,  riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge,  ad
     esclusione  di  quelle  di  cui  al  comma  1,  in  parte
     ripristinate  ai  sensi dei commi  2  e  3  del  medesimo
     articolo,   sono  ulteriormente  ripristinate   per   gli
     importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.

                                Art. 5.
              Razionalizzazione della spesa per incarichi

       1.  Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo  48
     della  legge  regionale 28 dicembre 2004,  n.  17  e  del
     comma  2  dell'articolo  19 del  decreto  legislativo  30
     giugno   2011,   n.   123,  l'Assessore   regionale   per
     l'economia è autorizzato, entro il limite massimo di  tre
     incarichi,  a  derogare,  per i  dipendenti  in  servizio
     presso  l'Assessorato regionale dell'economia, al  limite
     fissato  dal  comma  26  dell'articolo  49  della   legge
     regionale 7 maggio 2015, n. 9.

                                Art. 6.
                    Rifinanziamento leggi di spesa

       1.  L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte  A
     di  cui  all'articolo 18 della legge regionale  7  maggio
     2015,  n.  9  -  UPB  1.6.1.3.99  -  Capitolo  113701   è
     incrementato di 10.000,00 euro per l'anno 2015.

       2.  L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte  A
     di  cui  all'articolo 18 della legge regionale  7  maggio
     2015,   n.  9  -  UPB  1.2.1.3.2  -  Capitolo  105701   è
     incrementato di 30.000,00 euro per l'anno 2015.

       3.  L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte  A
     di  cui  all'articolo 18 della legge regionale  7  maggio
     2015,  n.  9  -  UPB  12.2.1.3.3  -  Capitolo  443302   è
     incrementato di 600.000,00 euro per l'anno 2015.

                                Art. 7.
            Norme per la manutenzione del territorio e del
                           paesaggio rurale

       1.   La  spesa  autorizzata  per  le  finalità  di  cui
     all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno  2014,  n.
     13 determinata con l'articolo 21 della legge regionale  7
     maggio  2015,  n.  9, è ulteriormente  incrementata,  per
     l'esercizio   finanziario  2015,  di  1.500.000,00   (UPB
     10.5.2.6.1 - capitolo 147326)

                                Art. 8.
                          Cantieri di servizi

       1.  Per  le  finalità della legge regionale 28  gennaio
     2014, n. 5, articolo 35, la spesa di cui alla tabella  G,
     allegata  alla  legge regionale 7 maggio  2015,  n.  9  è
     incrementata   per   l'esercizio  finanziario   2015   di
     4.200.000,00 euro (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402).

                                Art. 9.
                        PIP - Emergenza Palermo

       1.  Per  le  finalità  della legge regionale  7  maggio
     2015,   n.   9,  articolo  68,  comma  8,  è  autorizzata
     l'ulteriore  spesa di 6.438.700,00 euro (UPB 6.3.1.3.2  -
     Capitolo 183799).

                               Art. 10.
           Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore
                         agricolo e forestale

       1.  Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo  47
     della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata,
     per  l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa  di
     10.000.000,00 euro (UPB 10.5.1.3.2 - Capitolo 156604).

                               Art. 11.
          Acquisizione dei servizi delle società partecipate

       1.  Per le finalità di cui all'articolo 11 della  legge
     regionale  28  gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
     ed   integrazioni, è  autorizzata, per l'esercizio
     finanziario  2015, l'ulteriore spesa di 800.000,00  euro
     (UPB 4.2.1.1.2 - Capitolo 212533).

                               Art. 12.
            Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)

       1.  Per le finalità di cui all'articolo 65 della  legge
     regionale 7 maggio  2015,  n. 9 è  autorizzata, per
     l'esercizio finanziario  2015, l'ulteriore  spesa   di
     2.500.000,00 euro (UPB 13.2.1.3.5  - Capitolo 473738)  da
     destinare ad enti,  associazioni e fondazioni a
     partecipazione pubblica.

                               Art. 13.
             Disposizioni in materia di personale precario

       1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma  10,
     della  legge  regionale 28 gennaio 2014,  n. 5 come in
     ultimo  rideterminata, dall'articolo 11,  comma 3 della
     legge  reginale  7  maggio 2015, n. 9  è ridotta,  per
     ciascuno  degli  esercizi  finanziari  2015  e  2016   di
     5.000.000, 00 (UPB 6.3.1.3.2 - Capitolo 313319).

                               Art. 14.
                         Complessi idrotermali

       1.  La  spesa  autorizzata dall'articolo 12,  comma  3,
     della  legge regionale 13 gennaio 2015, n. 13  è  ridotta
     di 800.000,00 euro (UPB 4.2.1.5.99 - Capitolo 215739).

                               Art. 15.
         Abrogazione dell'articolo 85 della legge regionale 7
       maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'articolo 1,
                               comma 15
              della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12

       1. L'articolo 85 della legge regionale 7 maggio  2015,
     n.  9,  così come modificato dall'articolo 1,  comma  15,
     della legge regionale 2015, n. 12, è abrogato.

                               Art. 16.
                             Fondo globale

       1.   Il  fondo  occorrente per far  fronte  ad  oneri
     dipendenti  da  nuovi provvedimenti  legislativi  di  cui
     all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio  1977,  n.
     47   e   successive  modifiche  ed  integrazioni  -   UPB
     4.2.1.5.2   -  Capitolo 215704 - accantonamento  1001,  è
     ridotto,    per   l'esercizio   finanziario   2016,    di
     20.000.000,00 euro.

                               Art. 17.
            Variazioni al quadro di previsione di cassa del
                        bilancio della Regione

       1.  Al  quadro  di previsione di cassa per l'esercizio
     finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni
     in euro:

       QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2015

       ENTRATA
       -------
       Fondo iniziale di cassa + 570.002.784,07


       SPESA
       -----
       Assessorato Economia
       Bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
       Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
       Capitolo 215711 - Interventi regionali +  570.002.784,07

                               Art. 18.
         Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
                        bilancio della Regione

       1.  Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
     della  Regione  per  ciascuno degli  esercizi  finanziari
     2015,  2016 e 2017 sono introdotte le variazioni  di  cui
     all'annessa  Tabella  A contenenti  altresì  gli  effetti
     della presente legge.

                               Art. 19.
          Variazioni allo stato di previsione della spesa del
                        bilancio della Regione

       1.  Nello  stato di previsione della spesa del bilancio
     della  Regione  per  ciascuno degli  esercizi  finanziari
     2015,  2016 e 2017 sono introdotte le variazioni  di  cui
     all'annessa  Tabella  B contenenti  altresì  gli  effetti
     della presente legge.

                               Art. 20.
                           Entrata in vigore

       1.  La  presente  legge sarà pubblicata nella  Gazzetta
     ufficiale  della Regione siciliana ed entrerà  in  vigore
     il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

       2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e
     di farla osservare come legge della Regione.




Importantissimo. Vedi atti allegati 
Fonte (www.ars.sicilia.it)
 
 
 
 
 
 

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