Assestamento del bilancio di previsione per il triennio 2015-2017
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA GOVERNATIVA
Art. 1.
Risultato di amministrazione esercizio finanziario
2014
1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il
disavanzo di gestione dell'esercizio finanziario 2014,
determinato per i fondi liberi in 1.868.846.834,37 euro
sulla base delle risultanze effettive della gestione
dell'esercizio finanziario 2014, al netto del debito
autorizzato e non contratto di euro 145.000.000,00, è
ripianato in sette esercizi a decorrere dal 2015 a quote
costanti ciascuna pari a 246.263.833,48 euro, in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 5, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125.
2. La quota di disavanzo dell'esercizio finanziario
2014 relativa al debito autorizzato e non contratto pari
ad euro 145.000.000,00 di cui all'articolo 6 della legge
regionale 13 gennaio 2015, n. 3, è ripianata
nell'esercizio finanziario 2015.
3. Il disavanzo complessivo alla data dell'1 gennaio
2015, determinato per effetto del Riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 204 del 10 agosto 2015,
Allegato 5/2 in 6.963.105.178,16 euro, al netto del
risultato della gestione dell'esercizio finanziario 2014
pari ad 1.868.846.834,37 euro, di cui al comma 1, e
delle somme già iscritte nei fondi per la riassegnazione
dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti
per perenzione amministrativa di parte corrente ed in
conto capitale per l'esercizio finanziario 2015 pari a
168.832.187,75 euro relativa ai fondi liberi è ripianato
in trenta esercizi a quote costanti pari a
164.180.871,87 euro ciascuna a decorrere dall'esercizio
finanziario 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 16,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche ed integrazioni.
4. Il disavanzo complessivo pari a 6.963.105.178,16
euro di cui al comma 3, comprensivo del disavanzo all'1
gennaio 2015 di 1.931.548.244,41 euro, è determinato
anche in riferimento alle quote accantonate e vincolate
di seguito indicate:
Parte accantonata
- Fondo crediti di dubbia esigibilità 55.439.708,59
- Accantonamento residui perenti 486.358.750,03
Totale parte accantonata 541.798.458,62
Parte vincolata
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
314.194.635,63
- Vincoli derivanti da trasferimenti 4.122.251.959,64
Totale parte vincolata 4.436.446.595,27
Parte destinata agli investimenti 53.311.879,87
Totale parte destinata agli investimenti 53.311.879,87
5. Per effetto della determinazione del disavanzo
complessivo di cui al comma 3 le quote del risultato di
amministrazione vincolato sono rideterminate
rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017 in
4.439.778.521,91 euro, 4.950.727.671,08 euro e
4.608.629.250,02 euro.
Art. 2.
Fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2015 è
istituito nel bilancio della Regione Siciliana il fondo
crediti di dubbia esigibilità di cui al principio
applicato 3.3 della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 sono
abrogati l'articolo 38, comma 5, della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, e l'articolo 5 della legge regionale
12 maggio 2010, n. 11.
Art. 3.
Rinegoziazione posizioni debitorie
1. Per effetto della rinegoziazione e/o rimodulazione
delle posizioni debitore della Regione nei confronti
dell'Istituto finanziatore (CDP) con atti stipulati in
data 3 giugno 2015 e del contributo concesso, anche al
fine di tener conto del minor gettito derivante alla
Regione Siciliana dalle modifiche della disciplina della
riscossione dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 8, comma
13 octies, del decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78,
convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, gli importi complessivi stimati all'articolo 31,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in
450.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario
2015, 400.000 migliaia di euro per l'esercizio
finanziario 2016 e 250.000 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2017, sono rideterminati in
350.000.000,00 di euro per l'esercizio finanziario 2015
e in 36.903.498,13 di euro per l'esercizio finanziario
2016.
Art. 4.
Ripristino autorizzazioni di spesa
1. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2016 e
2017, relative alla quota integrativa delle assegnazioni
di parte corrente del Fondo Sanitario, soggette alle
riduzioni operate ai sensi dell'articolo 31 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 7, riepilogate nell'allegato
2 della medesima legge, pari a 158.182 migliaia di euro
per l'esercizio finanziario 2016 e 109.275 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2017, in parte
ripristinate per l'esercizio finanziario 2016 per
l'importo di 14.594 migliaia di euro, ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, sono ulteriormente ripristinate
per gli importi di 143.588 migliaia di euro per
l'esercizio finanziario 2016 e di 84.623 migliaia di
euro per l'esercizio finanziario 2017.
2. Le autorizzazioni di spesa, per gli anni 2015, 2016
e 2017, soggette alle riduzioni operate ai sensi
dell'articolo 31 della legge regionale 7 maggio 2015, n.
7, riepilogate nell'allegato 2 della medesima legge, ad
esclusione di quelle di cui al comma 1, in parte
ripristinate ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo
articolo, sono ulteriormente ripristinate per gli
importi indicati nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 5.
Razionalizzazione della spesa per incarichi
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 48
della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e del
comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, l'Assessore regionale per
l'economia è autorizzato, entro il limite massimo di tre
incarichi, a derogare, per i dipendenti in servizio
presso l'Assessorato regionale dell'economia, al limite
fissato dal comma 26 dell'articolo 49 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Art. 6.
Rifinanziamento leggi di spesa
1. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A
di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 - UPB 1.6.1.3.99 - Capitolo 113701 è
incrementato di 10.000,00 euro per l'anno 2015.
2. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A
di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 - UPB 1.2.1.3.2 - Capitolo 105701 è
incrementato di 30.000,00 euro per l'anno 2015.
3. L'intervento individuato nell'Allegato 1 - parte A
di cui all'articolo 18 della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9 - UPB 12.2.1.3.3 - Capitolo 443302 è
incrementato di 600.000,00 euro per l'anno 2015.
Art. 7.
Norme per la manutenzione del territorio e del
paesaggio rurale
1. La spesa autorizzata per le finalità di cui
all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n.
13 determinata con l'articolo 21 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, è ulteriormente incrementata, per
l'esercizio finanziario 2015, di 1.500.000,00 (UPB
10.5.2.6.1 - capitolo 147326)
Art. 8.
Cantieri di servizi
1. Per le finalità della legge regionale 28 gennaio
2014, n. 5, articolo 35, la spesa di cui alla tabella G,
allegata alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è
incrementata per l'esercizio finanziario 2015 di
4.200.000,00 euro (UPB 6.3.2.6.2 - capitolo 712402).
Art. 9.
PIP - Emergenza Palermo
1. Per le finalità della legge regionale 7 maggio
2015, n. 9, articolo 68, comma 8, è autorizzata
l'ulteriore spesa di 6.438.700,00 euro (UPB 6.3.1.3.2 -
Capitolo 183799).
Art. 10.
Disposizioni per favorire lo sviluppo nel settore
agricolo e forestale
1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'articolo 47
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata,
per l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di
10.000.000,00 euro (UPB 10.5.1.3.2 - Capitolo 156604).
Art. 11.
Acquisizione dei servizi delle società partecipate
1. Per le finalità di cui all'articolo 11 della legge
regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche
ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2015, l'ulteriore spesa di 800.000,00 euro
(UPB 4.2.1.1.2 - Capitolo 212533).
Art. 12.
Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)
1. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2015, l'ulteriore spesa di
2.500.000,00 euro (UPB 13.2.1.3.5 - Capitolo 473738) da
destinare ad enti, associazioni e fondazioni a
partecipazione pubblica.
Art. 13.
Disposizioni in materia di personale precario
1. La spesa autorizzata dall'articolo 30, comma 10,
della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 come in
ultimo rideterminata, dall'articolo 11, comma 3 della
legge reginale 7 maggio 2015, n. 9 è ridotta, per
ciascuno degli esercizi finanziari 2015 e 2016 di
5.000.000, 00 (UPB 6.3.1.3.2 - Capitolo 313319).
Art. 14.
Complessi idrotermali
1. La spesa autorizzata dall'articolo 12, comma 3,
della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 13 è ridotta
di 800.000,00 euro (UPB 4.2.1.5.99 - Capitolo 215739).
Art. 15.
Abrogazione dell'articolo 85 della legge regionale 7
maggio 2015, n. 9, così come modificato dall'articolo 1,
comma 15
della legge regionale 10 luglio 2015, n. 12
1. L'articolo 85 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, così come modificato dall'articolo 1, comma 15,
della legge regionale 2015, n. 12, è abrogato.
Art. 16.
Fondo globale
1. Il fondo occorrente per far fronte ad oneri
dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi di cui
all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n.
47 e successive modifiche ed integrazioni - UPB
4.2.1.5.2 - Capitolo 215704 - accantonamento 1001, è
ridotto, per l'esercizio finanziario 2016, di
20.000.000,00 euro.
Art. 17.
Variazioni al quadro di previsione di cassa del
bilancio della Regione
1. Al quadro di previsione di cassa per l'esercizio
finanziario 2015 sono apportate le seguenti variazioni
in euro:
QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2015
ENTRATA
-------
Fondo iniziale di cassa + 570.002.784,07
SPESA
-----
Assessorato Economia
Bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione
Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa
Capitolo 215711 - Interventi regionali + 570.002.784,07
Art. 18.
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio
della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari
2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui
all'annessa Tabella A contenenti altresì gli effetti
della presente legge.
Art. 19.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del
bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari
2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui
all'annessa Tabella B contenenti altresì gli effetti
della presente legge.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione.
Importantissimo. Vedi atti allegati
Fonte (www.ars.sicilia.it)

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