Congedi parentali al padre se la madre è casalinga
Discriminazioni uomo – donna: il datore di lavoro risarcisce il dipendente-padre se gli nega i congedi parentali solo perché la moglie è casalinga
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Sì ai congedi parentali al lavoratore anche se la madre del bambino è casalinga. Ci sono voluti anni, ma finalmente la giurisprudenza è arrivata a equiparare la donna casalinga a una vera e propria lavoratrice autonoma: questo significa che non la si può trattare come una disoccupata in grado di stare sempre attaccata al figlio. Risultato, nonostante la mamma sia impegnata, di mestiere, nel ménage della casa, al marito competono ugualmente i congedi parentali. Se il datore non glieli concede, dovrà pertanto risarcirlo del danno non patrimoniale conseguente alla discriminazione.
È questo l’orientamento della Corte di Appello di Venezia [1] che ritiene debbano essere concessi, anche al marito della casalinga, i riposi giornalieri e i congedi per malattia del figlio [2]: viene così rigettata la tesi del datore di lavoro secondo cui il fatto che la madre non lavori fuori dalle pareti domestiche comporterebbe che la stessa ben potrebbe occuparsi del minore al posto dell’uomo.
Si tratta di un precedente importante, in linea con quanto, in passato, aveva già sposato il Consiglio di Stato (la più importante Corte in materia amministrativa) [3] secondo il quale la figura della casalinga va assimilata alla lavoratrice autonoma. Insomma l’orientamento garantista risulta più in linea con i principi della bigenitorialità. Non solo il lavoro domestico è assimilabile all’attività autonoma, ma implica un’attività più intensa e carica di responsabilità rispetto ai compiti svolti dal prestatore d’opera dipendente: deve dunque essere dichiarato illegittimo il rifiuto opposto dal datore di lavoro.
Nel caso di specie il datore era il Ministero, che è stato condannato a pagare al dipendente gravemente discriminato un danno non patrimoniale di quasi 10 mila euro per i 195 fra permessi e giornate di congedo illegittimamente negati.
L’attuale legge consente la fruizione del riposo giornaliero al lavoratore padre “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”. La Cassazione ha poi assimilato le giornate della casalinga fra pavimenti, lavatrici e fornelli a un vero e proprio lavoro autonomo [4]. Da qui l’assimilazione anche al caso dei congedi dell’uomo. Del resto, il fatto che la legge escluda l’ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente consente di ritenere che invece il beneficio possa essere riconosciuto in tutti gli altri casi, anche quando la mamma del bambino sia dedita alle cure domestiche.
Insomma, la tutela del minore impone che tra gli obblighi del lavoratore verso il datore e i suoi doveri di padre debbano prevalere questi ultimi: la scelta è dettata dai principi di parità nella partecipazione dei coniugi nell’educazione dei figli previsti dalla nostra Costituzione [5]. E dunque la tutela deve essere assicurata per i riposi e i congedi.
[1] C. App. Venezia, sent. n. 105/2015 del 25.05.2015.
[2] Artt. 40 e 47 del T.U. n. 151/01.
[3] Cons. St. sent. n. 2732/09 e n. 4618/14.
[4] Cass. sent. n. 20324/05.
[5] Artt. 3, 29, 30, 31 Cost.
Autore immagine: 123rf com
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08 Giugno 2015
Sempre e solo copia-incolla da Forestalinews !!
RispondiEliminaScarpulla Rosario di Marineo - 101 giornate
Finalmente hai trovato il coraggio di firmarti, era ora! A me la maggior parte delle notizie mi arrivano nella posta elettronica, quindi non mi risultano le tue affermazioni. Se vedi bene, nell'articolo c'è la fonte originale della notizia, che è: "la legge per tutti". Ti consiglio di non visitare questo sito potrebbe renderti più nervoso. Cordiali saluti
EliminaDimenticavo, tante altre notizie che mi arrivano non li pubblico perchè mi occupo solamente del comparto forestale della Sicilia.
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