23 maggio 2015

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI, LUTTO, DONAZIONE SANGUE



Permessi per motivi personali, lutto, donazione sangue


I lavoratori dipendenti hanno diritto di assentarsi dal lavoro, usufruendo di appositi permessi retribuiti, per diversi motivi disciplinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale dei singoli comparti. Anche se a livello contrattuale i singoli comparti possono disciplinare questa materia in modo differente, esistono delle linee comuni e la quasi totalità dei dipendenti, sia pubblici sia privati, possono usufruire di permessi retribuiti quali: il permesso lutto o per grave infermità, il permesso per motivi personali, il permesso per la donazione sangue e per la donazione di midollo osseo, i permessi per cariche pubbliche elettive e i permessi per sostenere concorsi o esami.

>Che cosa sono
>Permessi per lutto o grave infermità
>Permessi per donazione sangue
>Permessi per donazione di midollo osseo
>Permessi per motivi personali
>Permessi per cariche pubbliche elettive
>Permessi per concorsi ed esami


Che cosa sonoTorna su
E’ un periodo di tempo in cui al lavoratore - sia del settore privato, sia del settore pubblico – è consentito di assentarsi dal lavoro, conservando la normale retribuzione, quando ricorrono particolari circostanze.
Permessi per lutto o grave infermitàTorna su
I lavoratori, dipendenti pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado (es.: nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello, sorella), anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Il lavoratore deve comunicare preventivamente al datore di lavoro la natura dell’evento che dà titolo al permesso ed i giorni nei quali verrà fruito.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
Una maggiore tutela è prevista per il pubblico impiego dove è prevista la possibilità di fruire di tre giorni di permesso per ogni evento luttuoso (nel settore privato, qualora il lavoratore abbia già utilizzato i tre giorni di permesso lutto non potrà usufruirne nuovamente anche se nel medesimo anno si presentasse il decesso di altro parente). Tali giorni, però, sono computati come giorni di calendario e devono essere fruiti continuativamente (quindi compresi i festivi). Inoltre, nel comparto Regioni ed Enti Locali, si aggiunge il permesso lutto anche per il decesso degli affini entro il primo grado (es. suoceri).
Permessi per donazione sangueTorna su
Il lavoratori dipendenti che cedono gratuitamente il loro sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Per usufruire di questo diritto il quantitativo minimo della donazione deve essere almeno pari a 250 grammi. La giornata di riposo è di 24 ore decorrenti dal momento in cui il lavoratore si è assentato dal lavoro per compiere la donazione, o comunque dal momento della donazione risultante da certificato medico.
Il lavoratore ha l’obbligo di dare preavviso al datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.
Il prelievo deve essere fatto presso un centro di raccolta fisso o mobile regolarmente autorizzato dal Ministero della sanità. Ai lavoratori donatori di sangue compete la corresponsione della normale retribuzione per la prevista giornata di riposo. La retribuzione viene corrisposta dal datore di lavoro il quale ha la facoltà di chiedere il rimborso all’INPS.
Per ottenere il permesso il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue indicante: i dati anagrafici del donatore e il relativo documento di identificazione, quantità del prelievo, giorno e ora del prelievo e il centro che l’ha effettuato.
Il lavoratore, inoltre, ha diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione sangue (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa).
Permessi per donazione di midollo osseoTorna su
I lavoratori dipendenti, se donatori di midollo osseo, hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente al prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici, ai prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto e all’accertamento dell’idoneità alla donazione.
Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dal medico che ha effettuato il prelievo di midollo osseo.
Il lavoratore, inoltre, ha diritto all’accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per la donazione (ossia i contributi accreditati, senza oneri a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività lavorativa).
Permessi per motivi personaliTorna su
Buona parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in tutti i comparti, sia pubblici sia privati, prevedono la possibilità, per il lavoratore, di fruire di tre giorni di permesso retribuito all’anno per particolari motivi personali. Generalmente, nei CCNL di riferimento, non viene stabilita una precisa casistica per la loro fruizione; pertanto, spetta all’ente/azienda valutare, nella sua discrezionalità, le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio tali da impedire la concessione del permesso. Il datore di lavoro, quindi, non è chiamato né a disciplinare le possibili ipotesi giustificative del permesso né a valutare nel merito i motivi della richiesta, ma solo la sussistenza di ragioni organizzative od operative che impediscano la concessione del permesso stesso.
Permessi per cariche pubbliche elettiveTorna su
I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per prendere parte alle sedute dei consigli presso i quali sono stati eletti: consiglio comunale, provinciale, degli altri enti locali (es. comunità montane, unione di comuni ecc.) ed anche dei consigli circoscrizionali ma solo per i comuni con più di 500.000 abitanti.
Inizialmente il lavoratore poteva usufruire di questi permessi per l’intera giornata ma la recente “riforma Monti” ha previsto che il permesso retribuito viene concesso per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
La medesima regola vale anche per i lavoratori dipendenti che fanno parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, oppure facenti parte delle commissioni consiliari ovvero membri degli organismi di pari opportunità.
I lavoratori che ricoprono particolari cariche elettive (presidente di consiglio comunale o provinciale, assessori comunali e provinciali ecc.) hanno diritto, inoltre, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 in determinati casi (sindaci, presidenti delle province ecc.).
Sono anche previsti dei permessi non retribuiti, per un massimo di 24 ore mensili.
Il lavoratore che chiede questo tipo di permesso deve documentare l’attività svolta, e i tempi impiegati per raggiungere il luogo della seduta, al datore di lavoro attraverso idonee attestazioni rilasciate dagli enti presso i quali sono eletti.
Permessi per concorsi ed esamiTorna su
La quasi totalità dei contratti collettivi nazionali, in tutti i comparti sia pubblici sia privati, riconosce ai lavoratori 8 giorni di permesso retribuito all’anno per sostenere concorsi o esami, da non confondersi con i permessi studio.
La fruizione del permesso deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro e vale esclusivamente per il giorno di svolgimento della prova.
Il lavoratore dipendente che ha fruito di questo permesso deve produrre in originale la certificazione rilasciata dalla Commissione esaminatrice (debitamente firmata e timbrata) e ad allegarla alla richiesta di permesso già autorizzata dal datore di lavoro.
Si precisa che la fruizione di questi permessi è limitata all’anno solare (nell’ipotesi di mancato utilizzo, essi non possono essere cumulati con quelli spettanti per l’anno successivo), non riduce le ferie ed è valutata ai fini dell’anzianità di servizio. Durante la stessa al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per lavoro straordinario e quelli legati all’effettiva prestazione (es. indennità di turno, reperibilità ecc.).
 
Per gli aspetti pratici vai alla Guida sui permessi per motivi personali, lutto, donazione sangue

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