18 giugno 2014

SAN GIOVANNI GEMINI (AG). SOLLECITO ALLA REGIONE RIGUARDO LA PULITURA DEI VIALI PARAFUOCO DEI SENTIERI DELLE STRADELLE DEL TERRITORIO DEL COMUNE MONTANO



San Giovanni Gemini
Oggi Consiglio comunale



Si riunisce questa sera alle 20,30 il Consiglio comunale convocato dal presidente Alfonso Cammarata. Uno solo il punto che impegnerà i consiglieri.
Riguarda il sollecito da inviare alla Regione riguardo la pulitura dei viali parafuoco, dei sentieri e delle stradelle del territorio del Comune montano.
La richiesta al competente assessorato regionale è di estrema importanza considerato che, malgrado i capricci del tempo, l'estate sta per arrivare sul serio e i rischi per la zona boschiva si moltiplicheranno soprattutto per la presenza di sterpaglie. Da qui il sollecito che il Consiglio comunale sangiovannese guidato dal presidente Cammarata, invierà alla Regione con una sorta di appello affinché si intervenga in tempo a bonificare il territorio evitando i temuti danni al patrimonio boschivo.
C'è da dire che la zona montana della nostra provincia stranamente è ancora sprovvista, tra l'altro, di un posto fisso di vigili del fuoco. Per tutte le emergenze in fatto di incendi, ad operare è soltanto la locale Guardia forestale che, naturalmente, fa quello che può.
Eugenio Cairone

17 Giugno 2014




Legge Regionale 16/96


Art.41
Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi
(N.d.R.: Commi 1 e 3 così sostituiti e comma 5 così modificato dalla L.R. siciliana n. 14/2006)
1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'articolo 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.
2. I lavori di cui al comma 1 devono essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'articolo 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.
4. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000.
5. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali.
6. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori.
7. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 42
Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi
1. L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.


Art. 56
2. Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno. 







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