09 giugno 2014

LEONFORTE (EN). ORDINANZA DEL SINDACO PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI



Leonforte: ordinanza per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi

Francesco Sinatra
Con l’arrivo dell’estate e l’innalzamento delle temperature, il Sindaco Francesco Sinatra, al fine di prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi, di interfaccia e di ogni tipo situazioni di emergenza del genere, ha disposto con ordinanza n. 62 del 01/06/2012 il divieto delle seguenti attività:
- Durante tutto il periodo dell’anno è fatto divieto di combustione in tutto il territorio comunale;
- Tutti i proprietari di fondi che distano 50 metri da insediamenti abitativi, scuole, insediamenti produttivi, luoghi di ritrovo (stadi, teatri, aree a picnic, ecc. ), infrastrutture ed opere relativi alla viabilità ed ai servizi essenziali e specifici, hanno l’obbligo di tenere le loro terre sgombre da covoni di cereali, erbe, foglie secche o altro materiale combustibile per evitare il rischio di incendi di interfaccia;
- Tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo gli stradali e le trazzere del Comune hanno l’obbligo di tenere le loro terre sgombre di covoni di cereali, erbe e foglie secche o di altra materia combustibile fino a 20 metri dal ciglio stradale. Distanza che andrà raddoppiata lungo le linee ferroviarie e lungo gli stradali dove sono in corso lavori di incatramatura;
- I covoni di cereali, pronti alla trebbiatura, dovranno essere ammassati a non meno di 50 metri dalle strade e trazzere e dalle case coloniche, ed i depositi in mucchi dovranno risultare ammassati alla distanza di non meno di 10 metri l’uno dall’altro con l’avvertenza che il terreno stesso dovrà essere sgombro di ristoppie o di altra erba secca. Nelle aie e nei pressi dei depositi di covoni è proibito fumare o accendere fuochi per qualsiasi motivo;
- E’ proibita l’accensione delle ristoppie entro il raggio di 100 metri dai boschi, dalle case coloniche, siepi, magazzini, depositi di granaglie, paglia o altro deposito di materiale combustibile o infiammabile;
- L’accensione di fuochi nelle campagne, ove necessario, è consentita solo per mezzo di bruciatori o fornelli a gas o macchine equivalenti equipaggiati da idonei mezzi portatili per l’estinzione (estintori);
- E’ proibito fumare fuori dagli spiazzi e dalle vie a fondo battuto o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei terreni cespugliati e nelle aree boscate;
- Chiunque abbia acceso il fuoco nei tempi o nei modi consentiti come sopra, dovrà preventivamente stabilire speciali mezzi di arresto della fiamma seguendo le prescrizioni dell’Ispettorato Distrettuale delle Foreste, ove esista, ed assistendovi personalmente e con il numero di persone occorrenti fino a quando il fuoco non sia spento;
- Le persone adibite ai lavori agricoli ed alla custodia degli armenti, potranno accendere il fuoco per uso personale, nei luoghi ed alla distanza consentita sempre che provvedano a proteggere il focolare dal vento con sassi o terra, allo scopo di impedire il lancio di scintille e dovranno assicurarsi bene dello spegnimento;
- Chi abbia notizie di un incendio nelle campagne e nei boschi o nelle adiacenze di depositi di materiale esplosivo ed infiammabile, ha l’obbligo di dare immediato avviso al Sindaco o al Comando CC o al Comando Forestale più vicino o ai Vigili del Fuoco del Distaccamento più prossimo ed alla Caserma Centrale e di far concorrere le persone, che si trovano nelle immediate adiacenze, alle operazioni di spegnimento;
- I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie hanno l’obbligo, durante la trebbiatura, di tenere applicato all’estremità del tubo di scappamento un dispositivo parafa ville;
- Ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione d’incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
- I cereali e i foraggi dovranno essere conservati in locali in muratura o altre strutture incombustibili, che presentino le dovute garanzie, e possibilmente vicino a corsi d’acqua, cisterne o pozzi. In essi è proibito fumare, usare lumi a fiamma libera, accendere fuochi.
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Livia D’Alotto

08 Giugno 2014
http://www.vivienna.it/2014/06/07/leonforte-ordinanza-per-prevenire-e-fronteggiare-gli-incendi-boschivi/






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