Prestazioni a sostegno reddito Disoccupazione agricola
La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno
diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi
nominativi dei lavoratori agricoli.
A CHI SPETTA
- operai a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno.
A CHI NON SPETTA
- ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- ai lavoratori che presentino la domanda oltre il termine previsto;
- ai lavoratori iscritti in una delle Gestioni autonome o nella Gestione Separata per l’intero anno, ovvero per parte dell’anno, ma il numero delle giornate lavorative rientranti nel periodo di iscrizione è superiore a quelle di attività lavorativa dipendente;
- ai lavoratori già titolari di pensione diretta alla data del 1° gennaio dell'anno di competenza della prestazione. Nel caso di pensionamento in corso d’anno, il numero delle giornate indennizzate per disoccupazione agricola viene riproporzionato rispetto al numero di mesi antecedenti la decorrenza della pensione.
- ai lavoratori che si dimettono volontariamente, fanno eccezione:
- le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio (o lavoratori padri);
- coloro che si dimettono per giusta causa.
QUANDO SPETTA
L’indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano:- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l’iscrizione negli elenchi per l’anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento).
Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
QUANTO SPETTA
L'indennità spetta:- per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;
- nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
N.B. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà.
LA DOMANDA
Per ottenere l’indennità, oltre a possedere i requisiti di legge,
il lavoratore agricolo deve presentare la domanda telematicamente
mediante i Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino
tramite PIN attraverso il portale dell’Inps, oppure può rivolgersi
gratuitamente ad uno degli enti di patronato, attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi, oppure tramite il Contact Center
multicanale, al numero 803164 da telefono fisso oppure al numero
06164164 da telefono cellulare, con tariffazione a carico dell’utenza
chiamante.
La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere
presentata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è
verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. Se tale
data coincide con la domenica o con un giorno festivo la scadenza slitta
al primo giorno lavorativo successivo. L’obbligo di conservazione della
domanda cartacea e dei documenti in originale è in capo al cittadino
richiedente la prestazione.
In caso di decesso dell’assicurato, la domanda potrà essere
inoltrata dagli eredi entro la stessa data (31 marzo dell’anno
successivo).
LE MODALITÀ DI PAGAMENTO
L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un’unica soluzione.
L’interessato dovrà indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
- accredito su c/c bancario/postale, libretto postale, INPS Card o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell’IBAN);
- bonifico presso lo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo per importi fino a 1.000 euro), previo accertamento dell’ identità del percettore, tramite:
- il documento di riconoscimento;
- il codice fiscale;
- la consegna dell’originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato via posta.
L’indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina
automaticamente l’accredito di contribuzione figurativa, calcolata
detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le
giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate
accreditate figurativamente sono utili ai fini del diritto e della
misura delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Per coloro che, nell’anno di competenza della prestazione, sono
iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano
svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non
agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito
figurativo sono valide ai fini del diritto alla pensione anticipata.
PRESTAZIONI ACCESSORIE
Contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola può essere avanzata la richiesta dell’ANF (l’assegno al nucleo familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di 5 anni.
L’Inps eroga l’assegno per il nucleo familiare sull’indennità di
disoccupazione spettante e, limitatamente agli operai agricoli a tempo
determinato, sull’attività lavorativa prestata. I requisiti relativi al
reddito ed alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi
previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La percezione
dell’assegno è, però, legata alla durata dell’attività lavorativa.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno
solare meno di 101 giornate di lavoro agricolo, l'assegno al nucleo
familiare compete:
- per le giornate effettivamente lavorate, maggiorate della percentuale delle giornate spettanti a titolo di ferie e festività (13,78%);
- per tutte le giornate di disoccupazione coperte da contribuzione figurativa, detraendo dal parametro 270 le giornate lavorate e quelle indennizzate ad altro titolo fino ad un massimo di 180 giorni.
Agli operai agricoli a tempo determinato che svolgono nell'anno
solare un numero pari o maggiore alle 101 giornate di lavoro agricolo,
l'assegno al nucleo familiare compete per l'intero anno (312 giorni)
sull’attività lavorativa.
Qualora nell'anno di riferimento vi sia una variazione della
situazione del nucleo familiare, deve essere utilizzato il modello
ANF/VAR.
L'assegno al nucleo familiare compete anche per le giornate di inattività, causata da infortunio o malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, a condizione che il lavoratore agricolo:
- presenti la domanda tramite mod. AF4/AGR/SPEC (SR15);
- sia iscritto o abbia titolo all'iscrizione negli elenchi agricoli per un numero di giornate non inferiori a 51;
- abbia lavorato in agricoltura per almeno 6 giorni nei trenta giorni precedenti il verificarsi dell'evento.
Sussistendo le precedenti condizioni, la durata dell'erogazione sarà:
- Nel caso di infortunio e malattia professionale:
- per tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL, fino ad un massimo di tre mesi.
- Nel caso di malattia:
- per tutto il periodo per il quale viene corrisposta l'indennità di malattia.
- Nel caso di gravidanza e puerperio:
- limitatamente al periodo di assenza obbligatoria dal lavoro stabilito dalla legge.
DIMISSIONI
Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo
in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione -
300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del
1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono
durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1°
anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le
dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione.
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa,
l'Inps ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza 269/2002 della
Corte Costituzionale, che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria
di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta
causa":
- mancato pagamento della retribuzione;
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive";
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da
mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il
lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, da cui risulti la sua volontà di "difendersi in giudizio" nei
confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché
altri documenti quali: diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi
d'urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo.
Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della
controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se l'esito della controversia non riconosce la giusta causa di
dimissioni, l'Inps recupererà l'indennità di disoccupazione
eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il
lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene
reintegrato nel posto di lavoro.
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