Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE LEGISLATIVA
BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo
della
spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'
Composta dai deputati
Dina Antonino, presidente e relatore; Vinciullo Vincenzo,
vicepresidente; Di Giacinto Giovanni, vicepresidente;
Ciaccio Giorgio, segretario; Clemente Roberto; Cracolici
Antonello; Currenti Carmelo; D'Agostino Nicola; Di Mauro
Giovanni; Falcone Marco; Gucciardi Baldassare; La Rocca
Claudia; Leanza Nicola; Lupo Giuseppe; Savona Riccardo.
Presentata il 30 dicembre 2013
BILANCIO: bilancio e programmazione, finanze, controllo
della
spesa regionale ed extra regionale, credito e risparmio'
Composta dai deputati
Dina Antonino, presidente e relatore; Vinciullo Vincenzo,
vicepresidente; Di Giacinto Giovanni, vicepresidente;
Ciaccio Giorgio, segretario; Clemente Roberto; Cracolici
Antonello; Currenti Carmelo; D'Agostino Nicola; Di Mauro
Giovanni; Falcone Marco; Gucciardi Baldassare; La Rocca
Claudia; Leanza Nicola; Lupo Giuseppe; Savona Riccardo.
Presentata il 30 dicembre 2013
DISEGNO DI LEGGE DELLA II COMMISSIONE (*)
TITOLO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie.
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni finanziarie e contabili.
Disposizioni varie.
CAPO I
Disposizioni finanziarie e contabili.
Andiamo avedere nel dettaglio cosa contiene la norma che riguarda il comparto
Art. 12.
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore
forestale e della prevenzione degli incendi
1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro
attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del
settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle
dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale,
è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con
il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo
di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex
articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo
44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che
andranno a far parte di un'unica graduatoria distrettuale
congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di
cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile
1996, n.16 e successive modifiche e integrazioni nei
relativi contingenti di appartenenza e con i criteri
previsti dall'articolo 48 della legge regionale n. 16/96.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono
individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già
detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica
nella mansione e anche del limite di età che deve essere
inferiore a 55 anni. E' escluso dalla riunificazione il
personale a tempo indeterminato, incluso nel suddetto
elenco speciale, che alla data del 31 dicembre 2013 presta
servizio presso le strutture centrali e periferiche del
Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto
presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della
titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui
all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45
ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e
successive modifiche e integrazioni, e con il personale di
cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana del personale di cui al
comma 2 si procede mediante apposita convenzione da
stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione
siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari. La suddetta convenzione
stabilisce le modalità di collaborazione tra le due
predette strutture dipartimentali, nonché la
rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al
suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di
miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate
esigenze della collettività.
4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11
maggio 2011, n. 7, dopo 1e parole al triennio 2010-2012
sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .
5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e
47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche
ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7
dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali e del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle
attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento,
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del
territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette,
difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di
cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché
per le attività di cui all'articolo 25 della legge
regionale 17 aprile 2013, n. 9, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel
limite massimo di 180.000 migliaia di euro.
6. Nel biennio 2014-2015, il contingente degli operai a
tempo indeterminato di cui agli articoli 46 e 47 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni è fissato nella misura massima
del contingente in servizio alla data 31 dicembre 2013 e
non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a
qualsiasi titolo fuoriusciti.
7. Nel biennio 2014-2015, i contingenti degli operai
con garanzia occupazionale di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, il
contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui
al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; il
contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui
al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni e
quello degli operai appartenenti alla fascia di garanzia di
cinquantuno giornate lavorative sono fissati nella misura
massima del contingente in servizio alla data 31 dicembre
2013 e non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a
qualsiasi titolo fuoriusciti.
8. Nel biennio 2014-2015 sono sospesi gli effetti
previsti dagli articoli 49 e 52 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dalle ulteriori norme in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
Riorganizzazione delle risorse umane nel settore
forestale e della prevenzione degli incendi
1. Al fine di migliorare l'efficienza del lavoro
attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del
settore forestale, riunificando i lavoratori forestali alle
dipendenze di un unico ramo dell'Amministrazione regionale,
è trasferita al Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali la titolarità dei rapporti di lavoro con
il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo
di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex
articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo
44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, che
andranno a far parte di un'unica graduatoria distrettuale
congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di
cui all'articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile
1996, n.16 e successive modifiche e integrazioni nei
relativi contingenti di appartenenza e con i criteri
previsti dall'articolo 48 della legge regionale n. 16/96.
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono
individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già
detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica
nella mansione e anche del limite di età che deve essere
inferiore a 55 anni. E' escluso dalla riunificazione il
personale a tempo indeterminato, incluso nel suddetto
elenco speciale, che alla data del 31 dicembre 2013 presta
servizio presso le strutture centrali e periferiche del
Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
2. Sono confermate le competenze del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni e dall'articolo 47 del decreto
presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione della
titolarità dei rapporti di lavoro con il personale di cui
all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45
ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e
successive modifiche e integrazioni, e con il personale di
cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,
n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana del personale di cui al
comma 2 si procede mediante apposita convenzione da
stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione
siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale
foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il
territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per le
risorse agricole e alimentari. La suddetta convenzione
stabilisce le modalità di collaborazione tra le due
predette strutture dipartimentali, nonché la
rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al
suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di
miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate
esigenze della collettività.
4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11
maggio 2011, n. 7, dopo 1e parole al triennio 2010-2012
sono inserite le parole ed al triennio 2013-2015 .
5. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e
47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche
ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7
dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n.
14, alle dipendenze del Dipartimento regionale Azienda
regionale foreste demaniali e del Comando del corpo
forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle
attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale
ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento,
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse,
difesa del suolo, valorizzazione ambientale e
paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del
territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette,
difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività di
cui agli articoli 14 e 29 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni nonché
per le attività di cui all'articolo 25 della legge
regionale 17 aprile 2013, n. 9, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2014 la spesa complessiva nel
limite massimo di 180.000 migliaia di euro.
6. Nel biennio 2014-2015, il contingente degli operai a
tempo indeterminato di cui agli articoli 46 e 47 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive
modifiche ed integrazioni è fissato nella misura massima
del contingente in servizio alla data 31 dicembre 2013 e
non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a
qualsiasi titolo fuoriusciti.
7. Nel biennio 2014-2015, i contingenti degli operai
con garanzia occupazionale di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, il
contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui
al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni; il
contingente degli operai con garanzia occupazionale di cui
al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile
2006, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni e
quello degli operai appartenenti alla fascia di garanzia di
cinquantuno giornate lavorative sono fissati nella misura
massima del contingente in servizio alla data 31 dicembre
2013 e non si procede ad alcuna sostituzione dei soggetti a
qualsiasi titolo fuoriusciti.
8. Nel biennio 2014-2015 sono sospesi gli effetti
previsti dagli articoli 49 e 52 della legge regionale 6
aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché dalle ulteriori norme in contrasto con le
disposizioni del presente articolo.
Ecco nel dettaglio la sospensione degli art. 49 e 52 della 16/96
Art. 49
Graduatoria unica distrettuale
1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.
5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.
Art. 52 della legge regionale 6 aprile 1996,16
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili
1. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, troverà attuazione attraverso lo scorrimento dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore e attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo.
2. La rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.
9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai
soggetti destinatari di garanzie occupazionali presso i
consorzi di bonifica e presso l'Ente di sviluppo agricolo
(ESA).
10. Qualora il ramo di Amministrazione regionale che
utilizza il personale dell'elenco speciale dei lavoratori
forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale
6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché all'articolo 44 della legge regionale
14 aprile 2006, n. 14, non provveda con mezzi propri al
trasporto degli stessi dal centro di raccolta al cantiere
di lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54
del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti
alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie,
non può superare, comunque, l'importo calcolato su una
distanza di 15 chilometri complessivi.
11. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono
essere pubblicati sul sito web ufficiale della Regione
siciliana.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 sono estese
anche ai lavoratori stagionali dell'ESA
Nino Tamburello del Movimento Spontaneo, nella sua analisi (in questo link) spiegava la norma in questione. Se approvata dall'Ars per noi è la fine, quindi sono sempre più convinto che non c'è un minuto da perdere.
Ai Paladini dei Forestali, se veramente siete con la categoria, allora BOCCIATE l'art 12.
Questo vi chiediamo!
Questo vi chiediamo!
La Legge di stabilità regionale la puoi trovare in questo link nella versione integrale.
buongiorno ma chi lo deve bocciare l articolo 12? i politici se gia l anno emanato...nn credo proprio che lo faranno cerano una volta i cosidetti 5 stelle...ma mi sa che adesso sono le 5 stalle xche si sono prefissi dei cambiamenti anche nei confronti dei forestali invece anno dato luogo allo sflacello come i loro colleghi che x 30 anni ci anno illuso e preso in giro loro ..i 5 stelli erono il nuovo...erono il nuovo che avanza ...ma si sono dimostrati come i vecchi ladri politici x raccogliere solo foti alle elezioni....portano alla disperazione persone che gia sono diperate e ancora si pretendono salvatori della sicilia ho della italia ..5 stelle ho 5 stalle ci avete deluso 15 deputati ne fanno rumare ..si il silenzio..avete fatto vergognatevi come i vostri colleghi il resto dei politici siciliani ...che state votando la morte dei forestali anticendio e anche azienda vergognatevi...i sindacati nn anno fatto neanche un commento in merito dove sono ancora a brindare...vergognatevi anche voi mi auguro che i nostri colleghi anticendio e manutenzione apra gli occhi e vede dove ci anno portato specialmente in questi periodi di crisi dova tanti nn anno altro che forestale x campare la propria famiglia..vergognatevi tutti anche i colleghi che sostengono i sindacati ho politici vi dovete vergognare xche se eravamo uniti questo nn succedeva ma abbiamo fatto sempre guerra tra noi e questo e il risultato...strappate le deleghe forestali ci stanno tanti uffici che fanno le domande x DS..e costano molto di meno ..x legge siamo sempre garantiti cioe i contratti valgono x tutti anche se nn siamo iscritti a nessun sindacato..svegliamoci ..adesso ci saranno le elezioni europee nn facciamoci fregare...se cambiono le cose in meglio pero adesso no poi ho domani ma oggi allora aggiamo di conseguenza ..siamo 26 mila + 26 mila mogli circa +26 mila sarebbero figli ho 26mila chia 2 figli siamo una potenza facciamoci sentire se no e la morte x tutti cioe la fame x noi e i nostri famigliare...fermiamo questa vergogna uniamoci scendiamo in piazza facciamoci vedere che ci siamo che siamo vivi.....ciao a tutti G.ilardi
RispondiEliminann si può più essere volontari o precari a vita...
RispondiEliminaConcordo con Giuseppe, ottima analisi, ottime deduzioni
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