02 gennaio 2014

CODIRES: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART.12 DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014



Ricevo e pubblico 







DISPOSIZIONE PROGRAMMATICHE E CORRETTIVE PER L’ANNO 2014. LEGGE DI STABILITÀ 


MODIFICHE ALL’ART. 12.
  
 Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi  
 1.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza  del  lavoro attraverso  la  organizzazione delle  risorse umane del settore forestale, tutti i  lavoratori forestali appartenenti  all’Azienda forestale  regionale  vengono confermati  alle dipendenze  dall’Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari. Mentre i lavoratori  impiegati nel servizio di antincendio boschivo      di  cui  all'elenco  speciale dei lavoratori  forestali  ex   articolo 45 ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,   e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 comma 3  della  legge  regionale 14  aprile  2006,  n.  14, rimangono alle dipendenze del Dipartimento del Corpo Forestale regionale ed vengono amministrati dall’Assessorato regionale del Territorio ed Ambiente, le graduatorie degli stessi, vengono riformulate secondo i criteri della legge 14 novembre 2008, n. 14 e vengono approvate  direttamente dai rispettivi  dirigenti degli uffici provinciali del lavoro.   
Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati  prioritariamente in coloro che svolgevano  già  detta funzione entro  il 31.12.2013, previo accertamento dell'idoneità fisica  specifica nella  mansione da parte dei medici del lavoro senza nessun  limite di età .

2.  Sono confermate le competenze del Comando del corpo forestale della Regione siciliana previste dall'articolo 65 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche  ed integrazioni e dall'articolo 47  del decreto presidenziale 20 aprile 2007, n. 154, con esclusione dell’ titolarità dei rapporti di lavoro con il personale  di cui  all'elenco speciale dei lavoratori forestali ex articolo 45  ter  della  legge  regionale  6  aprile  1996,  n.  16,   e  successive modifiche e integrazioni, e con il personale  di  cui  all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile  2006, n. 14, e
successive modifiche ed integrazioni.

 3.  Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46  e 47  della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed  integrazioni nonché per il personale di cui al comma  7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile  2006,  n. 14,  alle dipendenze  del Dipartimento  regionale  Azienda regionale  foreste  demaniali  e  del  Comando  del corpo   forestale della Regione siciliana per l'espletamento  delle  attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed   idraulico-agraria,  imboschimento e rimboschimento, miglioramento  dei  boschi esistenti ed attività  connesse, difesa del suolo, valorizzazione  ambientale  e paesaggistica,  anche al fine della fruizione  sociale del territorio,  ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, per le attività  di cui  agli  articoli 14 e 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni  nonché per   le  attività  di  cui  all'articolo  25  della  legge  regionale 17 aprile 2013,  n. 9,  è autorizzata  inizialmente per  l'esercizio finanziario 2014  la  spesa  di 180.000 migliaia di euro.

4. Per ogni distretto forestale, il competente Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro, anche sulla scorta delle risultanze degli Uffici provinciali dell’Azienda foreste, redige la graduatoria dei lavoratori forestali in possesso della qualifica di Capo squadra forestale. la graduatoria, di cui al presente  comma , verrà formulata sulla base dell’anzianità assoluta di  possesso della qualifica di capo squadra da parte del lavoratore.

5. I lavoratori  in possesso della qualifica di capo squadra forestale, dovranno presentare apposita istanza scritta, di inserimento in graduatoria, al Servizio Ufficio Provinciale del Lavoro competente per distretto, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente.

 6. I contingenti dei lavoratori con garanzia occupazionaledi cui alle lettere b) e c) del  comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 6 aprile1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni,  il contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di  cui al comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n.16,esuccessive modifiche ed integrazioni;  il contingente dei lavoratori con garanzia occupazionale di  cui  al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006,  n. 14, e successive modifiche ed  integrazioni  in caso di posti disponibili  si procede  nella sostituzione con il metodo del turnover.

 7.  Non sono  sospesi  gli  effetti  previsti  dall’articolo 52 della legge  regionale  6 aprile 1996, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni solo per i lavoratori inseriti nell’elenco speciale di cui all’art. 45 ter della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14.
 
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai soggetti  destinatari  di garanzie occupazionali  presso  i consorzi  di bonifica e presso l'Ente di sviluppo  agricolo  (ESA).

 9. Qualora  il ramo di Amministrazione regionale  che  utilizza  il personale dell'elenco speciale dei  lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della  legge regionale 6   aprile   1996,  n.  16,  e  successive   modifiche   ed  integrazioni, nonché all'articolo 44 della legge  regionale 14 aprile 2006, n. 14,  non   provveda con mezzi propri al trasporto  degli stessi dal centro di raccolta al  cantiere di  lavoro, il rimborso chilometrico di cui all'articolo 54 del  contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie, non può superare, comunque, l'importo  calcolato  su  una distanza di 50 chilometri complessivi.

10. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati  sul  sito web ufficiale  della  Regione siciliana.

11. Le  disposizioni di cui al comma 9 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'ESA.


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L’auspicio dell’O.S. CODIRES, è che i Parlamentari regionali responsabili in difesa dei lavoratori forestali raccolgono e prendono in esame la presente proposta di modifica all’art. 12 della legge di stabilità 2014.   


Data, lì 02.01.2014

 Il Segretario regionale di categoria
Enrico Scozzarella








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