11 dicembre 2013

I SINDACATI NON PRESENTANO LA PIATTAFORMA, ALLA BASE DELLA DECISIONE I TAGLI DEL SETTORE


Sicilia: tavolo per riforma forestali, sindacati non presentano piattaforma

Palermo, 10 dic. - (Adnkronos) - I sindacati dei forestali di Cgil Cisl e Ui non hanno presentato oggi, al tavolo tecnico presso l'assessorato all'Agricoltura della Regione siciliana, l'annunciata piattaforma unitaria sul riordino del settore forestale. Inoltre, le parti sociali hanno chiesto la sospensione del tavolo in attesa di un chiarimento con il governo regionale. Alla base della decisione i tagli per il settore che sarebbero contenuti nel bilancio regionale, ancora non approdato all'Assemblea regionale siciliana e misure come il blocco del turn over, la riunificazione dei due dipartimenti e la riduzione dell'indennità chilometrica "Chiediamo a questo punto - dice il segretario genrale della Flai Cgil Sicilia, Salvatore Tripi - un incontro con il presidente della regione e con gli assessori competenti per conoscere la volontà politica del governo sul futuro della forestazione in Sicilia''.

10 Dicembre 2013
http://palermo.repubblica.it/dettaglio-news/21:00/4438837


NIENTE CEDIMENTI
VIA IL COMMA 11 DELL'ART. 25
SBLOCCATECI IL TURN-OVER! 




L'indennità chilometrica è prevista dal cirl, se adesso si mettono in discussione anche i contratti di lavoro vuol dire che i forestali sono messi davvero bene.
Così facendo continuate a togliere dignità agli operai. 



  Ancora una volta ecco come recita la norma sull'indennità chilometrica


ART. 16

CENTRI DI RACCOLTA - MEZZI DI TRASPORTO -
RIMBORSO CHILOMETRICO

L'Amministrazione Forestale è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto ( art. 54 CCNL/98 ) per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a due chilometri dal centro di raccolta. Il centro di raccolta è da intendersi come l'ubicazione della casa Municipale del comune dove ricade il cantiere, ovvero del comune dove risiede il lavoratore se più vicino al posto di lavoro. Se il tempo di viaggio, dal centro di raccolta al luogo di lavoro, calcolato su quello che si impiega o si impiegherebbe con i mezzi forniti dall'Amministrazione supera i 90 minuti tra andata e ritorno, quello eccedente viene considerato come effettiva prestazione di lavoro. Il centro di raccolta di cui al presente comma ed al successivo è sempre da intendersi quello ricadente nel comune ove ricade il cantiere. Ove la distanza dal centro di raccolta al luogo di lavoro, pur non superando tra andata e ritorno i 90 minuti, non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dai mezzi medesimi.





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