07 luglio 2013

ASSESSORE CALTABELLOTTA: IL LAVORO DEI FORESTALI VA RIVISTO








LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI


LEGGE 16 dicembre 2008, n. 19.

Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:
Titolo I
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
Art. 1.
Articolazione dei dipartimenti regionali

1.  La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione siciliana
-  Segreteria generale.
-  Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
-  Dipartimento regionale della programmazione.
-  Dipartimento regionale della protezione civile.
-  Ufficio legislativo e legale.
-  Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
-  Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.
Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste
-  Dipartimento regionale degli interventi strutturali.
-  Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.
-  Dipartimento regionale delle foreste.
-  Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
-  Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea.
-  Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
-  Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
-  Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
-  Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell'artigianato.
-  Dipartimento regionale della pesca.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
-  Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
-  Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale dell'industria
-  Dipartimento regionale dell'industria e delle miniere.
-  Dipartimento regionale dell'energia.
Assessorato regionale del lavoro
-  Dipartimento regionale del lavoro.
-  Dipartimento regionale della formazione professionale.
-  Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
Assessorato regionale dei lavori pubblici
-  Dipartimento regionale dei lavori pubblici.
-  Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.
Assessorato regionale della sanità
-  Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
-  Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
-  Dipartimento regionale del territorio e dell'ambiente.
-  Dipartimento regionale dell'urbanistica.
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
-  Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
-  Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.
Art. 2.
Abrogazioni e modifiche di norme

1.  Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta;".
2.  Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all'Ufficio di Bruxelles, all'Ufficio di Roma ed all'Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che è cosi modificato: al comma 1 le parole "dirigente regionale ad esso preposto" sono sostituite con le parole "dirigente generale del dipartimento".
3.  Al comma 7 dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "trenta per cento". A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall'applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l'onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell'area dirigenziale della Regione.
4.  Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
"2. Per l'ufficio di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.".
5.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole "a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009" sono sostituite dalle seguenti ", nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi.".
6.  Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l'erogazione di servizi rientranti nell'oggetto sociale sono conclusi dall'Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.
7.  Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.
8.  Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell'Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
Art. 3.
Disposizioni organizzative di attuazione

1.  Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.
2.  La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l'iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3.  L'articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.
4.  Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l'andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.
5.  Nel caso di compimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.
6.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall'applicazione della presente legge.
Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE
Art. 4.
Amministrazione centrale

1.  L'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Amministrazione centrale - 1. L'Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:
a) Assessorato regionale delle attività produttive; 
b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; 
c) Assessorato regionale dell'economia; 
d) Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità; 
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro; 
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica; 
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; 
h) Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione; 
i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari; 
l) Assessorato regionale della salute; 
m) Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; 
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.". 

Art. 5.
Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati

1.  Dopo l'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 6bis. - Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati - 1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell'Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonché degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze già istituiti con legge.
2.  Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.".
Art. 6.
Attribuzioni della Presidenza

1.  L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Attribuzioni della Presidenza - 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali.".
Art. 7.
Attribuzioni degli Assessorati regionali

1.  L'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:
a)  Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l'estero, attività promozionali all'estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
b)  Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana: patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell'identità siciliana;
c)  Assessorato regionale dell'economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni all'Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile. Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;
d)  Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità: energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
e)  Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro: programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale. Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro. Fondo siciliano per l'occupazione. Servizi pubblici per l'impiego. Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi formativi e per l'impiego. Ciapi. Incentivi per l'occupazione. Formazione in azienda e nell'ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda. Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l'occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili. Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
f)  Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica: gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale, fatte salve le competenze dell'Assessorato regionale dell'economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;
g)  Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata. Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;
h)  Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale: funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado. Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
i)  Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare, rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura. Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore. Pesca. Demanio forestale;
l)  Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria. Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria. Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;
m)  Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall'inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;
n)  Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all'estero. Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre. Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.".
Art. 8.
Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1.  La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

Presidenza della Regione
-  Segreteria generale.
-  Ufficio legislativo e legale.
-  Dipartimento regionale della protezione civile.
-  Dipartimento regionale della programmazione.
-  Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana
-  Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
Assessorato regionale dell'economia
-  Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
-  Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
-  Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
-  Dipartimento regionale dell'energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro
-  Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
-  Dipartimento regionale del lavoro.
-  Agenzia regionale per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative.
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
-  Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
-  Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
-  Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale
-  Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale.
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
-  Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura.
-  Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura.
-  Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
-  Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.
Assessorato regionale della salute
-  Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
-  Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente
-  Dipartimento regionale dell'ambiente.
-  Dipartimento regionale dell'urbanistica.
-  Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo
-  Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
Art. 9.
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1.  L'articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
2.  Le funzioni e i compiti esercitati dall'Agenzia regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.
3.  L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.
Art. 10.
Decorrenza e disposizioni attuative

1.  Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall'articolo 4 all'articolo 9, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010.
2.  Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di amministrazione, secondo l'assetto delineato dal presente Titolo, a decorrere dall'1 gennaio 2010.
3.  Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall'1 gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui all'articolo 8 nonché l'articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in conformità agli ambiti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:
a)  principio di completezza;
b)  principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
c)  principio di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
d)  principio di omogeneità;
e)  principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.
4.  Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al comma 3 e pone in essere ogni altra attività contabile e finanziaria necessaria a garantire la continuità dell'azione amministrativa e finanziaria della Regione.
Art. 11.
Entrata in vigore

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.
 LOMBARDO 

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, reca "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento." ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 17 maggio 2000, n. 23.
Nota all'art. 2, comma 1:
L'art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. - 1. (Abrogato).
2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l'Ufficio stampa e documentazione e l'Ufficio della segreteria di Giunta; le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.
3.  Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.
4.  A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.".
Nota all'art. 2, comma 2:
L'art. 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ufficio di Bruxelles. - 1. L'Ufficio di Bruxelles, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, si compone di un massimo di sedici unità, fra cui il dirigente generale del dipartimento, di cui almeno sei con qualifica non dirigenziale.
2.  Al personale destinato all'Ufficio di Bruxelles sono riconosciute le indennità mensili aggiuntive rispetto al trattamento economico spettante, pari a quelle fissate dal decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, secondo i livelli funzionali corrispondenti.
3.  Il ricorso a personale esterno è fissato nel numero massimo di otto unità.
3-bis.  Al personale di cui al comma 3 si applicano, in deroga alle disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le norme regolamentari vigenti per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione, ivi compresa la connessa disciplina riguardante il trattamento economico spettante ai componenti.
3-ter.  Per l'individuazione dei componenti di cui al comma 1, oltre quanto previsto dal comma 3, su disposizione del Presidente della Regione, può essere comandato personale degli enti pubblici regionali sottoposti a vigilanza e tutela della Regione.
4.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2002 la spesa di 820 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 1.000 migliaia di euro.".
Nota all'art. 2, comma 3:
L'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale. - 1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.
2.  L'individuazione delle strutture intermedie dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
3.  L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.
4.  L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
5.  L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
6.  Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.
7.  Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al trenta per cento.
8.  I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.".
Nota all'art. 2, comma 4:
L'art. 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante "Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Modifiche alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. - 1. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per la Presidenza della Regione sono apportate le seguenti modificazioni:
PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

Uffici equiparati
-  Ufficio della Segreteria di Giunta.
2. Per l'ufficio di cui all'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi coofinanziati dalla Commissione europea, l'individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
3.  Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'Assessorato regionale della sanità sono apportate le seguenti modificazioni:
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'

Le parole "- Dipartimento regionale Fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera-igiene pubblica" sono sostituite con le seguenti:
"-  Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e la programmazione e la gestione delle risorse correnti del Fondo sanitario
-  Dipartimento regionale per le infrastrutture, lo sviluppo e l'innovazione, per la comunicazione e per l'informatizzazione del settore sanitario".
4.  All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.
5.  Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa complessiva di 240 migliaia di euro, da iscrivere all'UPB 4.2.1.5.3, capitolo 215708, cui si provvede quanto a 100 migliaia di euro mediante riduzione della spesa di cui alla tabella H allegata alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, articolo 128, UPB 1.4.1.5.1, capitolo 109702 e quanto a 140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
6.  Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001.
7.  Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005.".
Nota all'art. 2, comma 5:
L'art. 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010." per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Oneri del personale. - 1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 1.670 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di euro annui, ferme restando le disposizioni dell'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell'area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi.
2.  Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, quantificati con il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 4.768 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 36.094 migliaia di euro annui.
3.  Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 687 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 687 migliaia di euro annui; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 2.416 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 2.416 migliaia di euro annui.
Note all'art. 3, commi 1 e 2:
Per l'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, vedi Nota all'art. 2, comma 3.
Nota all'art. 3, comma 5:
L'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.", così dispone:
"Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:
a)  accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b)  razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
c)  realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
2.  Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.
3.  Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
4.  Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.".
Nota all'art. 8, comma 1:
Per la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, vedi Nota all'art. 1, comma 1.
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.", così dispone:
"Istituzione dell'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. - 1. Al fine di assicurare una efficiente, efficace e coordinata gestione in materia di acque e rifiuti in Sicilia è istituita l'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque, di seguito denominata "Agenzia", con sede in Palermo, che può dotarsi di strutture sul territorio.
2.  L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile. Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell'Agenzia nell'esercizio della propria attività.
3.  L'Agenzia, quale autorità di regolazione dei servizi idrici, dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati deve assolvere a funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Enti che operano nel settore delle acque esercitando altresì forme di controllo efficienti ed efficaci, provvedendo in particolare:
a)  a promuovere la creazione e la diffusione della cultura dell'acqua per un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, in quanto bene pubblico primario e fattore fondamentale di civiltà e di sviluppo, secondo criteri di solidarietà ed in funzione di obiettivi di salvaguardia dei diritti delle future generazioni e dell'integrità del patrimonio ambientale;
b)  alla elaborazione ed attuazione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e delle misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico;
c)  al miglioramento della qualità delle acque, anche sotto il profilo igienico-sanitario, attraverso l'adozione di misure per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche;
d)  a sviluppare e sostenere azioni per la gestione integrata quali-quantitativa delle risorse idriche;
e)  a controllare e regolare il servizio reso dai gestori del sistema idrico integrato anche sovrambito;
f)  alla pianificazione e assegnazione delle risorse idriche fra i settori idropotabile, agricolo e industriale;
g)  alla registrazione attraverso la rete di osservazione dei parametri idrometeoclimatici;
h)  alla misurazione dei deflussi nei bacini idrografici, delle portate delle sorgenti, delle gallerie e dei pozzi;
i)  alla elaborazione del bilancio idrologico per i bacini idrografici dell'Isola al fine di valutare disponibilità idriche per le utilizzazioni potabili, irrigue ed industriali;
l)  alla pubblicazione sistematica degli elementi osservati ed elaborati, nonché di bollettini mensili sulle portate delle sorgenti, degli invasi, e punti d'acqua più significativi;
m)  al rilascio dei pareri di compatibilità idrologica sulle domande di grande derivazione e sui progetti di opere civili idrauliche e assetto del territorio;
n)  al controllo e vigilanza sulle grandezze idrologiche al fine di prevenire situazioni di rischio in occasione di eventi e situazioni eccezionali, piene, riduzione delle risorse idriche superficiali e profonde;
o)  alla gestione delle grandi infrastrutture irrigue (esercizio e manutenzione delle dighe e dei grandi adduttori a valle delle dighe);
p)  (soppressa);
q)  alla programmazione, progettazione e realizzazione di nuovi interventi;
r)  al controllo delle dinamiche dei prezzi;
s)  alla tenuta dei rapporti con il Registro italiano dighe;
t)  al coordinamento ed assistenza ai consorzi di bonifica relativamente alla programmazione e realizzazione di infrastrutture irrigue ed alla gestione delle opere (11).
4.  Al fine di assicurare la qualità dei servizi in materia di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché la prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della gestione dei rifiuti da imballaggio, l'Agenzia svolge, altresì, i compiti di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché:
a)  pubblicizza e diffonde con cadenza periodica la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza;
b)  individua situazioni di criticità ed irregolare funzionamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela dei consumatori;
c)  definisce indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi dai soggetti gestori dei servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d)  definisce parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani;
e)  si pronuncia in merito al rispetto dei parametri di qualità del servizio reso all'utente ferme restando le competenze degli enti preposti alla vigilanza sui servizi e alla tutela della salute dei cittadini;
f)  verifica i costi di recupero e smaltimento;
g)  controlla le condizioni di svolgimento dei servizi e di accesso e corretta fruizione degli stessi da parte degli utenti, anche con riferimento alle singole voci di costo e al fine di garantire eguaglianza di condizioni nella erogazione dei vari servizi, tenendo conto delle esigenze degli utenti, ivi comprese le fasce più deboli, e garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, della sicurezza degli impianti e della salute degli addetti e dei cittadini.
5.  Nell'esercizio delle proprie competenze all'Agenzia sono riconosciuti poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione e di accesso, nonché poteri sostitutivi.
6.  Per assolvere ai compiti di cui ai commi 3 e 4 l'Agenzia si articola in sei settori, cui è preposto un direttore, concernenti:
-  la regolazione delle acque, con i compiti di cui alle lettere da a) ad f) del comma 3;
-  l'osservatorio delle acque con i compiti di cui alle lettere da g) ad n) del comma 3;
-  infrastrutture con i compiti di cui alle lettere da o) a t) del comma 3;
-  osservatorio sui rifiuti con i compiti di cui alle lettere da ad) a f) del comma 4, i) ed l) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  rifiuti e bonifiche con i compiti di cui alle lettere da a) ad h) e alle lettere n) ed n-bis) dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-  gestione delle risorse umane, bilancio, affari generali e legali.
6-bis.  Eventuali nuovi compiti affidati all'Agenzia saranno assegnati ai vari settori con provvedimento del Presidente che, per garantire maggiore economicità ed efficienza all'azione amministrativa potrà altresì rivedere la distribuzione delle competenze di cui al precedente comma.
7.  Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo sono trasferite all'Agenzia le competenze nelle materie indicate ai commi 3 e 4, attribuite da disposizioni normative a singoli rami dell'Amministrazione regionale e ad enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. In sede di prima attuazione il personale di ruolo in servizio alla data di approvazione della presente legge presso i dipartimenti e uffici regionali interessati allo spostamento di attribuzioni previste dal presente articolo, nonché il personale di ruolo dell'Amministrazione regionale utilizzato, sempre alla stessa data, dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica e dall'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque in Sicilia, può, a domanda da presentarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, transitare all'Agenzia. Transitano altresì all'Agenzia dighe e opere idrauliche connesse, beni mobili, macchine ed attrezzature, nonché eventuali immobili, nella disponibilità, a qualsiasi titolo, degli Enti ed Uffici le cui competenze sono state attribuite all'Agenzia stessa.
8.  Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza e di previdenza del personale dell'Amministrazione regionale.
9.  Sono organi dell'Agenzia:
a)  il presidente, nominato dal Presidente della Regione tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di acque e rifiuti;
a-bis)  il consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, da quattro componenti nominati dal Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, fra persone che abbiano rilevante competenza nella materia per avere ricoperto per almeno 5 anni cariche di amministratori di enti pubblici e privati operanti nei settori attinenti all'attività istituzionale dell'Agenzia o svolto attività scientifica, professionale o amministrativa nelle medesime materie;
b)  il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, dei quali due nominati dal Presidente della Regione e uno nominato dall'Assessore per il bilancio e le finanze, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, tra gli iscritti al registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti non possono essere riconfermati. Ai membri del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dal disposto del comma 13 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sostituendo il direttore con il Presidente dell'Agenzia.
10.  Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, dura in carica cinque anni e svolge i compiti previsti dalle lettere da a) a g) del comma 1 e dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; nomina in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, i direttori di settore, cui competono le funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Qualora i direttori di settore vengano scelti tra dirigenti regionali, questi ultimi possono essere collocati a domanda fuori ruolo per la durata dell'incarico ed il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, complessivamente goduto presso l'Agenzia costituisce base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.
11.  L'assetto organizzativo, la pianta organica ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia ed alle competenze dei suoi organi collegiali sono definiti e disciplinati con uno o più regolamenti della stessa Agenzia, approvati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione.
11-bis.  Ai componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni sulle incompatibilità e ineleggibilità previste dall'articolo 24 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e può essere riconfermato. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 11 si applicano per quanto compatibili gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212.
12.  Nelle more dell'adozione e dell'attuazione di quanto previsto al comma 11, per assicurare una migliore funzionalità e la necessaria efficacia alla esecuzione degli adempimenti connessi alla fase di avvio delle attività dell'Agenzia il personale utilizzato dagli uffici del Commissario delegato per l'emergenza idrica e per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque, proveniente dallo Stato, enti locali e altri enti e pubbliche amministrazioni, può chiedere di essere comandato all'Agenzia. Può altresì chiedere di essere comandato il personale dell'Ente di sviluppo agricolo inserito nei ruoli del servizio bonifica e infrastrutture alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli ingegneri responsabili delle dighe e loro sostituti ed il personale di direzione e guardiania delle opere trasferite in servizio all'Ente sempre alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale comandato, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità finanziarie, conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l'anzianità posseduta presso l'ente di provenienza.
13.  Per assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa, in sede di prima attuazione, il personale utilizzato dal Commissario delegato per l'emergenza idrica e dal Soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'O.M. 28 giugno 2002, n. 3224, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa da almeno un anno alla data di approvazione della presente legge, nonché il personale con rapporto di consulenza da almeno sei mesi sempre alla data di approvazione della presente legge, viene assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Allo stesso compete il trattamento giuridico ed economico previsto, in relazione al titolo di studio posseduto, per i funzionari direttivi e per gli istruttori dal C.C.R.L. per il personale con qualifica non dirigenziale.
13-bis.  Per quanto non disciplinato dal presente articolo, dalla normativa regionale e dal CCRL si applica il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14.  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'esercizio finanziario 2006, in 10.000 migliaia di euro, si provvede con parte della spesa determinata dall'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, per le finalità previste dall'articolo 33 della legge regionale 10 agosto 1965, n. 21 (UPB 2.3.2.6.5, capitolo 546401). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
15.  Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, altresì, con le risorse previste dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni.
16.  Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato per l'attuazione del presente articolo su proposta dei competenti dirigenti generali, ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni in relazione ai compiti, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia.".
Nota all'art. 10, comma 3:
Per l'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, vedi Nota all'art. 2, comma 3.
LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 197
"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali".
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, on. Raffaele Lombardo, l'11 settembre 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008.
D.D.L. n. 80
"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Cracolici, Ammatuna, Apprendi, Barbagallo, Bonomo, De Benedictis, Di Benedetto, Digiacomo, Di Guardo, Donegani, Faraone, Ferrara, Fiorenza, Galvagno, Gucciardi, Laccoto, Lupo, Marinello, Marziano, Oddo, Panarello, Panepinto, Picciolo, Raia, Rinaldi, Speziale, Termine, Tumino e Vitrano, il 20 giugno 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008 (abbinato nella seduta n. 9 del 23 settembre 2008).
D.D.L. n. 112
"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato: Speziale, il 3 luglio 2008.
Trasmesso alla Commissione "Affari istituzionali" (I) il 17 settembre 2008 (abbinato nella seduta n. 9 del 23 settembre 2008).
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 9 del 23 settembre 2008 e n. 10 del 24 settembre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 11 del 30 settembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 11 del 30 settembre 2008.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 29 dell'8 ottobre 2008 e n. 32 del 21 ottobre 2008.
Rinviato dall'Aula in Commissione, ai sensi dell'art. 121 quater del regolamento interno, nella seduta n. 34 del 28 ottobre 2008.
Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 17 del 30 ottobre 2008, n. 19 del 5 novembre 2008, n. 20 del 6 novembre 2008, n. 21 dell'11 novembre 2008, n. 22 del 19 novembre 2008 e n. 23 del 25 novembre 2008.
Deliberato l'invio in Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 21 dell'11 novembre 2008.
Deliberato l'invio al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 21 dell'11 novembre 2008.
Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 16 del 18 novembre 2008.
Parere reso dalla Commissione "Bilancio" (II) nella seduta n. 35 del 25 novembre 2008.
Esitato per l'Aula nella seduta n. 23 del 25 novembre 2008.
Relatore: Riccardo Minardo.
Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 43 del 26 novembre 2008, n. 48 del 3 dicembre 2008.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 48 del 3-4 dicembre 2008.
(2008.20.3544)008












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