Art.
25.
Contenimento
della spesa e valorizzazione
delle risorse umane nel settore forestale
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 esuccessive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti lettere:
q bis) interventi finalizzati alla tutela e al miglioramento ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico;
q ter) interventi finalizzati al miglioramento dell'attrattività del paesaggio rurale e ambientale e alla Rete Natura 2000;
q quater) manutenzione delle aree verdi pubbliche, di siti archeologi e miniere di zolfo;
q quinquies) interventi di natura agroforestale nei beni confiscati alla mafia non assegnati oppure assegnati ad enti pubblici;
q sexies) cura, pulizia e scerbatura meccanica e manuale di parchi, siti archeologici, siti di importanza comunitaria (SIC), delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciali (ZPS);
q septies) cura e pulizia delle proprietà del demanio marittimo e di fiumi, torrenti, laghi;
q octies) cura, pulizia e scerbatura del verde presente nelle scuole pubbliche, università, centri di ricerca, musei, ospedali e stabili nella disponibilità delle forze dell’ordine;
q nonies) cura e pulizia del verde pubblico di proprietà dei comuni.”.
2. Dopo il comma 9 bis dell'articolo 14 della legge regionale 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
“9 ter. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni, con enti morali e associazioni di volontariato per la realizzazione dei quali il Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali fornisce il personale di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter nonché le attrezzature necessarie, rimanendo a carico degli enti proprietari ogni altro onere.
9 quater. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e successive modifiche ed integrazioni nonché le aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale, realizzano gli interventi ricompresi fra quelli di cui al comma 1, prioritariamente attraverso la stipula della convenzione di cui al comma 9 ter con il Dipartimento regionale Azienda regionale delle Foreste demaniali, ove se ne accerti l'economicità rispetto ad altre soluzioni. Il rispetto delle
presenti disposizioni costituisce elemento valutabile dell'operato degli organi di amministrazione degli enti e dei soggetti di cui al presente comma. Le citate disposizioni si applicano, altresì, agli enti locali.
9 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9 quater si applicano, altresì, alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione.”.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, previa delibera della Giunta regionale, sono adottate le occorrenti disposizioni attuative.
4. All'articolo 53 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
‘5 bis. La mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, non giustificata da gravi e comprovati motivi, comporta la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all’articolo 45 ter.’
5. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono abrogati.
6. Il Comitato regionale forestale, di cui all'articolo 5 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
7. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo per le attività di forestazione, di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono espletate esclusivamente da personale interno dell'amministrazione regionale, senza alcun compenso.
8. Per il personale di cui agli articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché per il personale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, alle dipendenze del Dipartimento Azienda regionale foreste demaniali e del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana per l'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva nel limite massimo di 150.000 migliaia di euro – UPB 10.5.1.3.2 - e nel limite massimo di 50.000 migliaia di euro - U.P.B 12.4.1.3.2 – e l'ulteriore spesa di 5.000 migliaia di euro per l'IRAP che assicura in via prioritaria le giornate lavorative entro il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali ovvero, previa intesa con le organizzazioni sindacali, il finanziamento totale o parziale del meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti resisi disponibili di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'onere complessivo per l'applicazione della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni non può superare, nell'esercizio 2013, lo stanziamento previsto dal presente articolo.
9. Per l’espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico- forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, di competenza dei dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, svolte mediante l’utilizzo dei soggetti di cui agli
articoli 45 ter, 46 e 47 della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché di quelli di cui al comma 7 dell’articolo 44 della legge regionale n. 14/2006, il pagamento delle spese non può essere disposto mediante l’emissione di ordini di accreditamento di cui all’articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
10. Il personale di cui al comma 8 può essere utilizzato dai comuni, previa stipula di convenzione con i dipartimenti Azienda regionale delle foreste demaniali e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, per le medesime finalità di cui al comma 8.
11. Al fine di assicurare le giornate lavorative entro e non oltre il limite massimo fissato dalla legge per le garanzie occupazionali di cui al presente articolo, i medesimi soggetti sono utilizzati con priorità nei progetti a titolarità o regia regionale finanziati con fondi extraregionali
Testo della finanziaria approvato l'1 Maggio 2013
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