21 maggio 2013

CATANIA. ORDINANZA DEL SINDACO SULLA PREVENZIONE INCENDI


Ordinanza del Sindaco n. 64 del 30 aprile 2013


Prevenzione Incendi anno 2013

IL SINDACO

Richiamati:

-  la legge 24 febbraio 1992, n.225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità comunale di Protezione Civile; 

-  il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

-  la legge regionale 31 agosto 1998,  n.14  che dispone le norme in materia di protezione civile;

-  la legge regionale 6 aprile 1996,  n.16  che:

-        all’art.33, prevede che l’attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della    vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la  sicurezza delle persone;

-        all’art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenuti a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate;

-  la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “legge - quadro in materia d’incendi boschivi”;

-  la legge regionale  14 aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale  n. 6 aprile 1996 n.16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell’agenzia della regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.";

-  l’o.p.c.m. del 28 agosto 2007, n.3606 “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto  nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione d’incendi e fenomeni di combustione”, all’art. 1 comma 5, prevede che i sindaci dei comuni interessati della presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per  ridurre l’incendiabilità dei campi e dei  boschi il cui rispetto va  assicurato anche mediante il decespugliamento e l’esportazione  dei residui colturali;

-  la circolare regione Sicilia – presidenza dipartimento protezione civile del 14 gennaio 2008 prot.1722, avente per oggetto: “attività comunali e intercomunali di protezione civile – impiego del volontariato – indirizzi regionali – art.108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”;

-  l’art. 29 del codice della strada;

-  la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. Lgs. n. 205 del 3/12/2010, ed in particolare l'art.13 comma f che stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti “…paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana”;

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali in materia;

Visti gli artt. 423, 423 bis, e  449  del c.p.;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

Ritenuto di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

Corpo Forestale della Regione Siciliana  tel. 1515 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115 - Comando Polizia Municipale di Catania tel. 095/531333

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale, è fatto divieto:

·       di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;

·       di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;

·       di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;

·       di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;

·       di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;

·       di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, di provvedere, entro il perentorio  termine del 15 giugno p.v., al decespugliamento e asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

-          non inferiore a ml. 10,00 nei terreni pianeggianti;

-          pari a ml. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;

-          pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%.

Gli enti pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli enti pubblici è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere  immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciati in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un terzo di metro stero per i processi di naturale biodegradabilità. I residui di pulitura delle coltivazioni agricole e forestali non possono assolutamente essere bruciati sul campo, in quanto a norma del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n.205 configurano il reato di smaltimento illecito di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Qualora le piante fossero ammalate (con dimostrata patologia e con certificazione fitopatologia) è consentito distruggerle, all’interno della proprietà, previa autorizzazione del distaccamento forestale competente, nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno 10,00 metri dal punto in cui si procederà alla bruciatura dei predetti residui, vigilando in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando idonee misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare ogni eventuale espansione del fuoco.

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi coltivati dell’intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale dei campi interessati,  una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dieci metri, tale da assicurare che in caso d’eventuale incendio il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della legge 21 novembre 2000, n.353 (iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc...) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

E’ assolutamente vietato accendere fuochi dal 15 giugno al 15 ottobre

Ai fini della prevenzione, i Presidenti delle Municipalità, provvederanno a segnalare celermente al comando di polizia municipale i rischi e le inadempienze riscontrate. Le segnalazioni dovranno essere corredate delle informazioni necessarie all’individuazione del sito (indirizzo, proprietà e identificativi catastali).

Qualora sia accertato che la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’amministrazione comunale potrà agire sostitutivamente in danno ai proprietari.

I soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d’incendi, si dovessero verificare a carico di persone e/o  beni mobili e immobili per l’inosservanza della presente ordinanza.

Le violazioni alla presente ordinanza, qualora si generi o si favorisca il propagarsi di un incendio, saranno sanzionate sia penalmente (ai sensi degli artt. 423, 423 bis e 449 del C.P.) e sia amministrativamente con importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno/00) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato (ai sensi dell'art. 40 comma 3 legge regionale 6 aprile 1996,  n.16).

                                                                                                                    IL SINDACO

                                                                                                       (Avv. Raffaele Stancanelli)
20 maggio 2013


20 Maggio 2013






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